F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.P.D.C. CHIONS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIONS/DELTA PORTO TOLLE DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

RICORSO DELL’A.P.D.C. CHIONS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIONS/DELTA PORTO TOLLE DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo

presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

 

La A.P.D.C. Chions ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019, con la quale, a seguito della gara Chions/Oelto Porto Tolle del 17.3.2019, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

-        ammenda di € 200,00 duecento) "per aver omesso di presentare all’Arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, l’annullamento dell’ammenda in quanto nella documentazione presentata all’Arbitro era presente anche la richiesta di Forza Pubblica.

Questa Corte  di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, rilevata l’esistenza del documento in oggetto “richiesta Forza Pubblica”, accoglie il ricorso presentato.

 

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.P.D.C. Chions di Chions (Pordenone) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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