F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA ROCCELLA/CASTROVILLARI CALCIO DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

RICORSO   DELL’A.S.D.   ROCCELLA   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELLA   SQUALIFICA   PER   1   GIORNATA EFFETTIVA     DI     GARA        INFLITTA  AL         SIG.  PASSIATORE      FRANCESCO      SEGUITO  GARA

ROCCELLA/CASTROVILLARI   CALCIO   DEL   10.02.2019   (Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

 

Al termine della gara ASD Roccella vs Castrovillari Calcio  del Campionato Nazionale Dilettanti 2018/2019 Girone I del 10.02.2019, la Società ASD Roccella proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale richiedeva  “ la rimozione del provvedimento disciplinare relativo alla squalifica per una gara effettiva inflitta all’allenatore Passiatore Francesco “. Con delibera Com. Uff. n. 95 del 13.02.2019 il Giudice Sportivo decideva di squalificare per 1 gara effettiva il Sig. Passiatore Francesco “ per proteste nei confronti dell’arbitro allontanato “.

Da qui il ricorso della ASD Roccella che può essere accolto vista la tenuità del fatto ed i precedenti in altri campionati in corso.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ridetermina la sanzione con l’ammenda di € 300,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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