F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 160/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 107/CSA del 8 Marzo 2019 RICORSO DELL’U.S. TOLENTINO 1919 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – TOLENTINO/FOLIGNO DEL 27.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 247 del 28.02.2019)

RICORSO DELL’U.S. TOLENTINO 1919 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 +

1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE

NAZIONALE - TOLENTINO/FOLIGNO DEL 27.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 247 del 28.02.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 247 del 28.02.2019 alla U.S. Tolentino 1919, odierna reclamante, la sanzione della ammenda di € 1.500,00 oltre a 1 gara da disputare a porte chiuse con decorrenza immediata, seguito gara di Coppa Italia Dilettanti Fase Nazionale Tolentino/Foligno del 27.02.2019 in base a quanto segue:

“Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale e per avere i propri tifosi:

-        nel corso della gara introdotto materiale pirotecnico (15 fumogeni e 3 petardi) che veniva utilizzato nel settore ad essi riservato, nonché lanciato alcuni fumogeni nel campo per destinazione;

-        al 14° minuto del secondo tempo lanciato una decina di rotoli di carta igienica che cadevano sul

terreno di gioco e nel campo per destinazione;

-        al 44°, minuto del secondo tempo lanciato due bottiglie di vetro vuote (0,33 cl) e una lattina di birra semivuota che cadevano rispettivamente sulla pista di atletica nelle vicinanze del Commissario di Campo e sul campo di gioco.

 

Sanzione così determinata anche in considerazione della idoneità degli oggetti lanciati ad arrecare danno all'incolumità fisica dei presenti.”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società U.S. Tolentino 1919 domandandone la parziale revisione e sostenendo, in sintesi, la eccessività della sanzione in quanto, in particolare:

-        L'U.S. Tolentino 1919 ha, da tempo, adottato un'organizzazione interna tesa a prevenire episodi violenti e/o potenzialmente pericolosi, attraverso contatti assunti prima di ogni gara, sia in casa che in trasferta, con la società avversaria di turno e con le forze dell'ordine (Carabinieri e Questura) e segnalare eventuali potenziali problematiche che potrebbero presentarsi. Questo è avvenuto anche prima della gara contro il Foligno, prima della quale è stato contattato il Comandante della Stazione dei Carabinieri, Gaetano Barracane, al quale il ricorso è stato inviato per conoscenza a fine di eventuali contatti. L’impegno organizzativo ed economico della società a fini di sicurezza e ordine trova conferma nel referto, in cui il Commissario di Campo ha più volte sottolineato come la società reclamante abbia posto in atto ogni attività possibile (doc. 3) per prevenire e far cessare gli episodi incriminati. Nella gara con il Foligno non solo sono stati utilizzati tutti i dirigenti tesserati  onde controllare l'afflusso, il deflusso ed il comportamento delle tifoserie presenti, ma ci si è anche avvalsi di due figure professionali attinte alla società specializzata "Tonico Service S.r.l." come attesta la fattura n. 29 del 28.2.2019 (doc. 4). Come ammesso dal Commissario di Campo, tutti gli episodi dal

 

medesimo segnalati hanno visto il pronto intervento di addetti dell'U.S. Tolentino 1919 affinché i fatti sanzionati avessero termine e/o non disturbassero il regolare svolgimento della gara. Al fine di trasformare la gara in oggetto in un momento di festa e socializzazione, sono stati invitati allo stadio tutti i ragazzi del settore giovanile ed è stato praticato uno sconto sul prezzo del biglietto ai genitori accompagnatori dei medesimi. Lo speaker ufficiale, prima della gara — così come avviene in occasione di ogni partita - oltre ad invitare le tifoserie a collaborare con le forze dell'ordine evitando comportamenti antisportivi e discriminatori, durante il match ha diffidato più di una volta i sostenitori sistemati in gradinata a cessare l'utilizzo dei fumogeni. Come ammesso dal Commissario di Campo, la società reclamante si è adoperata per fermare il lancio dei fumogeni. Come ben descritto dal Direttore di Gara i fumogeni sono caduti nel campo per destinazione e non hanno interferito con il regolare svolgimento della gara;

-        la maggior parte dei tifosi del Tolentino, sistemati nel settore Tribuna (gli episodi segnalati sono stati posti in essere dalla tifoseria posta nella gradinata scoperta) hanno contestato la cd. tifoseria organizzata, in quanto al lancio della lattina e dei fumogeni, nonché all'utilizzo dei petardi, tenendo un comportamento irreprensibile;

-        quanto alla mancanza di acqua calda, lo Stadio "Della Vittoria" è dotato di impianto di acqua calda sanitaria per cui la caldaia ivi posta serve contemporaneamente gli spogliatoi locali, ospiti e arbitri, nella misura di 800 litri ad ogni ciclo produttivo di acqua calda, quantitativo risultato sempre sufficiente alle normali necessità di una partita di calcio (circa 50/55 utenti di media che usufruiscono delle docce contemporaneamente, come da relazione tecnica sottoscritta dalla ditta manutentrice dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, controfirmata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tolentino che, dello Stadio "Della Vittoria" è proprietario, doc. 5). Nel caso di specie, il problema si è riscontrato perché la terna arbitrale (e con il loro il cd. quarto uomo) si è intrattenuta nello spogliatoio sino alle ore 21.55 ovvero per oltre un'ora dalla fine della gara. In questo tempo la squadra locale e quella ospite hanno effettuato senza alcun problema le docce evidentemente esaurendo il quantitativo d'acqua calda producibile dall'impianto, il quale, per produrre di nuovo acqua calda sanitaria, ha bisogno di almeno 40-45 minuti, che i direttori di gara, ai quali la società aveva spiegato il problema, hanno preferito non attendere.

Il reclamo è parzialmente fondato, dovendo, pur a fronte della gravità dei fatti posti in essere dalla tifoseria, ritenersi eccessive le sanzioni comminate, dovendosi tenere adeguato conto, nella modulazione delle sanzioni, dell’ingente impegno organizzativo ed economico, come  sopra riconosciuto anche dal Commissario di Campo e dal Direttore di gara, adottato dalla società, che ha fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurare l’ordinato svolgimento della partita, nonché per assicurare l’acqua calda nei limiti delle obiettive capacità tecniche dell’impianto, attestate dalla relazione tecnica prodotta.

Deve quindi accogliersi la richiesta di riduzione della sanzione della ammenda da € 1.500,00 a € 1.000,00 e di revisione della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse nella sanzione della chiusura per una gara del settore "gradinata" normalmente occupato dalla tifoseria organizzata del Tolentino.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalla società

U.S. Tolentino 1919 di Tolentino (Macerata) riduce la sanzione dell’ammenda per € 1.000,00 e l’obbligo di disputare 1 gara con la chiusura del solo settore “gradinata”.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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