F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019 RICORSO DELLA S.S.D. A.R.L. CITTA’ DI CAMPOBASSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCAVILLA /CAMPOBASSO DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

RICORSO   DELLA   S.S.D.   A.R.L.   CITTA’   DI   CAMPOBASSO   AVVERSO   DECISIONI   MERITO   GARA

FRANCAVILLA /CAMPOBASSO DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019)

 

Il Giudice sportivo, a seguito della gara Francavilla/Campobasso del 12.1.2019, ha disposto, con Com. Uff. n. 80 del 23.1.2019, la ripetizione della gara Francavilla/Campobasso disputata il 12.1.2019 sospesa per ravvisato errore tecnico dell'arbitro occorso nell'espulsione di un calciatore.

Con il gravame, proposto in data 30.1.2019, la SSDARL Città di Campobasso deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo sia in rito (tardività del gravame proposto in primo grado dal Francavilla Calcio, ex art. 29, comma 4, lett. b, C.G.S.) che nel merito (inammissibilità del ricorso a documento filmato come mezzo di prova, ex art. 35, comma 1, punto 1.2, C.G.S.).

L'udienza  si svolgeva  come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame è fondato e va pertanto accolto.

Il reclamo proposto dal Francavilla Calcio 1927 dinanzi al Giudice Sportivo era in effetti tardivo, atteso che detto gravame è stato formalizzato (a mezzo PEC) solo in data 17.1.2019, e quindi evidentemente oltre il termine perentorio stabilito dall'art. art. 29, comma 4, lett. b, CGS, di 3 giorni dalla disputa della gara (festivi esclusi). Poiché la gara di che trattasi si è svolta in data 12.1.2019, l'ultimo giorno utile per la notifica del reclamo era infatti - al netto della domenica intercorrente - il 16.1.2019.

Atteso   che   il   reclamo   del   Francavilla   Calcio   1927   doveva   essere   pertanto   dichiarato

inammissibile dal Giudice Sportivo, ne consegue l'applicabilità al caso di specie dell'art. 36-bis, comma 4, secondo periodo, C.G.S., di talché la decisione qui in contestazione va annullata senza rinvio.

Resta assorbito il secondo motivo di doglianza.

Per questi motivi, in ragione di quanto precede, e nei suesposti termini, la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Città di Campobasso di Campobasso annulla la decisione del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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