F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 158/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 142/CSA del 10 Maggio 2019 RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; – AMMONIZIONE E DIFFIDA AL SIG. MARINO ANTONIO; – SQUALIFICA PER 2 GARA AL SIG. DI CUIA MASSIMILIANO; – SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. DE NISCO CARLO, – SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. NAUZET MORA DOMINQUEZ; – SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALC. ORIENTE LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019)

RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ;

-        AMMONIZIONE E DIFFIDA AL SIG. MARINO ANTONIO;

-        SQUALIFICA PER 2 GARA AL SIG. DI CUIA MASSIMILIANO;

-        SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. DE NISCO CARLO,

-        SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALC. NAUZET MORA DOMINQUEZ;

-        SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALC. ORIENTE LUCA,

INFLITTE SEGUITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019   (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019)

 

Con ricorso del 6.5.2019, la Società Polisportva Chaminade ASD ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Polisportiva Chaminade A.S.D.

–       A.S.D.  Eta  Beta  Football  Club,  disputatasi  in  data  27.4.2019,  erano  state  irrogate  le  seguenti sanzioni:

-        ammenda di € 2000,00, con diffida a carico della Società;

-        ammonizione con diffida a carico del dirigente, Marino Antonio;

-        squalifica per 2 giornate effettive di gara a carico dell’allenatore, Di Cuia Massimiliano;

-        squalifica per 6 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, De Nisco Carlo;

-        squalifica per 6 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Nauzet Mora Dominquez;

-        squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Oriente Luca.

Questa Corte ritiene quanto segue.

Con riferimento al ricorso proposto avverso la sanzione  dell’ammenda  di  €  2000,00,  con diffida a carico della Società, si evidenzia come lo stesso sia del tutto  infondato  atteso  che  la sanzione irrogata appare del tutto congrua rispetto alle condotte poste in essere, al termine della gara, dai tesserati della Società ricorrente nei confronti dell’Arbitro.

 

Con riferimento al ricorso proposto avverso la sanzione dell’ammonizione con diffida a carico del dirigente, Marino Antonio, si evidenzia come lo stesso possa essere accolto, riducendo la sanzione alla sola ammonizione.

Con riferimento al ricorso proposto avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara a carico dell’allenatore, Di  Cuia Massimiliano, si  evidenzia come  lo stesso possa essere accolto, riducendo la sanzione ad 1 giornata di squalifica.

Con riferimento ai ricorsi, proposti avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara, irrogata nei confronti dei calciatori, De Nisco Carlo e Nauzet Mora Dominquez, si evidenzia quanto segue.

La disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018 prevede, a carico dei calciatori, la sanzione “per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”.

Tale disposizione deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S. (disposizione, quest’ultima, anch’essa introdotta con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018).

Il contatto fisico, cui fa riferimento l’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., al fine di commisurare la sanzione da assegnare al comportamento del tesserato, deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in una attività impetuosa ed incontrollata, come emerge dal primo comma dell’articolo 11-bis del C.G.S., che individua le circostanze in base alle quali deve essere aggravata la sanzione, come previsto dalla lettera d) del quarto comma dell’articolo 19 del C.G.S..

Nel caso che ci occupa, entrambi i calciatori hanno tenuto nei confronti del Direttore di Gara una condotta gravemente irriguardosa che si è, poi, concretizzata in  una  volontaria  aggressione inserita in una attività impetuosa e incontrollata.

Tuttavia, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, se appare corretta con riferimento al calciatore, Nauzet Mora Dominquez, merita, invece, riforma con riferimento al calciatore, De Nisco Carlo, nei confronti del quale appare equo ridurre la sanzione al minimo edittale di quattro giornate previsto dalla disposizione di cui all’articolo 19, comma 4, lettera d), del C.G.S., per come modificato con decisione del Presidente Federale di cui al Com. Uff. n. 19/A del 7.12.2018.

Quanto, infine, al ricorso proposto avverso la sanzione squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Oriente Luca, si evidenzia come lo stesso sia del tutto infondato atteso che il predetto calciatore ha rivolto al Direttore di Gara una frase gravemente offensiva.

Per questi motivi la C.S.A.:

-        Respinge il ricorso proposto avverso la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante;

-        Accoglie il ricorso proposto per il Sig. Marino Antonio rideterminando la sanzione alla sola ammonizione;

-        Accoglie il ricorso proposto per il Sig. Di Cuia Massimiliano riducendo la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara;

-        Accoglie il ricorso proposto per il calciatore De Nisco Carlo riducendo la sanzione della squalifica a 4 giornata effettiva di gara;

-        Respinge il ricorso proposto per il calciatore Nauzet Mora Dominquez;

-        Respinge il ricorso proposto per il calciatore Oriente Luca. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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