F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 164/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 120/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.S.D. ASSOPORTO MELILLI AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA FINO AL 31.3.2020 AL CALC. TERNULLO ANACLETO; – SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. BRUNO SALVATORE; – SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. SCHEMBRI SALVATORE, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ASSOPORTO MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. ASSOPORTO MELILLI AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ;

-        SQUALIFICA FINO AL 31.3.2020 AL CALC. TERNULLO ANACLETO;

-        SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. BRUNO SALVATORE;

-        SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 AL CALC. SCHEMBRI SALVATORE,

INFLITTE    SEGUITO    GARA    CAMPIONATO    NAZIONALE    CALCIO    A    5    UNDER    19        ASSOPORTO

MELILLI/MASCALUCIA C5 DEL 03.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019)

 

Con  ricorso  dell’11.3.2019  la  a.s.d.  Assoporto  Melilli  proponeva  reclamo  avverso  le  seguenti sanzioni:

-        ammenda di € 2.000,00 alla società;

-        squalifica fino al 31.3.2020 al calciatore Ternullo Anacleto;

 

-        squalifica fino al 31.12.2019 al calciatore Bruno Salvatore;

-        squalifica fino al 31.12.2019 al calciatore Schembri Salvatore.

Tali sanzioni erano state inflitte a seguito della gara di Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 19 Assoporto Melilli/Mascalucia C5 del 03.03.2019 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 01.05.3.2019).

A sostegno dell’impugnazione la società invoca due ordini di ragioni che possono così sintetizzarsi:

a)       l’episodio che ha dato luogo alle sanzioni inflitte dal giudice sportivo è da considerarsi un episodio del tutto privo di giustificazione ma sostanzialmente isolato nell’ambito di una competizione che si è, per il resto, svolta con correttezza e lealtà;

b)      la ricorrente ammette come il comportamento dei propri tesserati sia stato “inammissibile e inadeguato” ed ha poi sottolineato che essa stessa ha assunto, prima ancora del Giudice sportivo, provvedimenti interni di sospensione nei confronti dei calciatori;

c)       la riduzione della squalifica dovrebbe essere concessa anche in riferimento al fatto che i calciatori non hanno mai partecipato ad atti di violenza e che la società medesima si ripromette di far frequentare loro uno dei corsi per arbitri.

La Corte osserva che il comportamento oggetto di sanzione sportiva è da ritenersi oggettivamente grave ed ingiustificato, come del resto, ammette la stessa reclamante.

Tuttavia, sia la pronta reazione interna della società, sia la circostanza che, per alcuni minuti di gara, si è giunti ad una colluttazione che ha visto uno scontro tra giocatori delle due compagini nel cui ambito appare difficile individuare il peso delle reciproche responsabilità, sia, infine, il fatto che i giocatori in questione non erano mai stati oggetto di sanzioni, induce a mitigare la sanzione inflitta riducendola equitativamente.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso  come  sopra  proposto  dalla società A.S.D. Assoporto Melilli di Melilli (Siracusa) riduce la sanzione della squalifica:

-        fino al 31.12.2019 al calc. Ternullo Anacleto;

-        fino al 31.10.2019 al calc. Bruno Salvatore;

-        fino al 31.10.2019 al calc. Schembri Salvatore, Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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