F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 122/CSA del 27 Marzo 2019 RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ATALANTA DEL 23.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 26.2.2019)

RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ATALANTA DEL 23.2.2019 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 26.2.2019)

 

Con atto, spedito in data 27.2.2019, il sig. Petrachi Gianluca, dirigente della Società Torino F.C. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 164 del 26.2.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Torino/Atalanta, disputatasi in data 23.2.2019, era stata irrogata, a carico dello stesso l’ammenda di € 5000,00 con diffida.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa  Corte, il sig. Petrachi faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte sentito a chiarimenti il Direttore di Gara ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Petrachi; né, al proposito, rileva quanto segnalato dai collaboratori della Procura Federale atteso che il rapporto dei collaboratori della Procura Federale non è munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata.

E’, del pari indubbio, che la condotta, posta in essere dal Petrachi, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di comportamento offensivo nei confronti del Direttore di Gara; al proposito, si evidenzia come la frase: “Lei ha la coda di paglia”, rivolta dal Petrachi all’indirizzo del Direttore di Gara sia, particolarmente, grave in quanto è volta ad insinuare che l’Arbitro non fosse sereno, anzi in difficoltà per una decisione presa.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Petrachi Gianluca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it