F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 03.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019)
RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 03.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019)
La società Cagliari Calcio, con atto del 3.4.2019, preannunciava reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, avverso il provvedimento istruttorio emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 196 del 5.4.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Il Giudice Sportivo con il Comunicato sopra citato chiedeva alla Procura Federale degli accertamento istruttori per i fatti avvenuti durante l’incontro Cagliari/Juventus disputato il 3.4.2019, in ordine ai cori di discriminazione razziale.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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