F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA del 3 Maggio 2019 RICORSO DELL’A.C. SANDONA’ 1922 A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANDONÀ/ADRIESE DEL 28.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019)

RICORSO DELL’A.C. SANDONA’ 1922 A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO

DECISIONI MERITO GARA SANDONÀ/ADRIESE DEL 28.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento  Interregionale  –  Com.  Uff.  n.  135  del 29.04.2019)

 

Con reclamo preannunciato il 30.4.2019 e successivi motivi del 2.5.2019, la società A.C. Sandonà 1922

A.S.D. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 29.4.2019 (Com. Uff. n. 135) con il quale è stato respinto il proprio ricorso tendente a far infliggere alla società U.S.D. Adriese 1906, ai sensi dell’art. 17, 5° comma, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie D  A.C. Sandonà 1922 – U.S.D. Adriese 1906, disputatasi il 28.4.2019: ricorso inoltrato sul presupposto che tale ultima società non avesse schierato per tutta la durata della gara almeno un calciatore “giovane” classe 2000 (oltre a tre classe 1999), così come previsto dal Com. Uff. n. 1 del 2.7.2019 emanato dalla

L.N.D. – Dipartimento Interregionale.

Sostiene l’odierna reclamante, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni già disattese dal Giudice Sportivo, che al 39° minuto del 2° tempo la U.S.D. Adriese aveva sostituito l’unico calciatore classe 2000 presente in campo (Matteo Boldrin), con il calciatore Benjamin Boccioletti (classe 1999). La sostituzione veniva effettuata mentre il gioco era fermo per consentire ai sanitari di prestare le cure ad altro calciatore infortunato. Trascorsi circa 30 secondi, accortasi dell’errore, la

U.S.D.         Adriese aveva effettuato una nuova sostituzione del calciatore Luca Nicoloso (classe 1999) con il calciatore Luca Tomasini (classe 2000).

Ritiene pertanto la reclamante, peraltro invocando l’autorità di un precedente giurisprudenziale della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n, 158/CGF Stagione Sportiva 2010/2011) che, nel caso di specie, risultasse violata la disposizione di cui al suddetto Com. Uff. (lett. C) in quanto, seppure in un intervallo di tempo assai circoscritto, la U.S.D. Adriese non aveva schierato alcun calciatore classe 2000, con conseguente palese irregolarità della gara per fatto ad essa imputabile ed applicazione della sanzione di cui all’art. 17, 5° comma, C.G.S..

Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto per le medesime ragioni in parte già evidenziate dal Giudice Sportivo.

E’ pacifico, sia perché risulta dal referto arbitrale (e dalla successiva nota di chiarimento del 29.4.2019), sia perché riconosciuto dalla stessa A.C.  Sandonà, che le due sostituzioni sono state effettuate dalla U.S.D. Adriese in un unico contesto (a differenza della fattispecie oggetto del precedente giurisprudenziale richiamato dalla reclamante): cioè entrambe al 39° del 2° tempo ed a gioco fermo. Ciò significa che la U.S.D. Adriese ha assicurato la partecipazione alla gara di un calciatore classe 2000 senza soluzione di continuità, in quanto neppure per un momento le due squadre si sono confrontate senza la presenza contemporanea di almeno 4 calciatori giovani (tra cui almeno uno della classe 2000), così come impone il C.U. L.N.D. – Dipartimento Interregionale n. 1 del 2.7.2019.

La diversa interpretazione prospettata dalla reclamante è contraddetta sia  dalla  lettera  che dalla ratio della suddetta normativa regolamentare.

Il punto C) del suddetto Com. Uff. prevede infatti che “…le società partecipanti al campionato di serie D hanno l’obbligo di impiegare…almeno quattro calciatori giovani…”, laddove il verbo “impiegare” lascia evidentemente presupporre l’utilizzo effettivo dei  calciatori medesimi, nel senso della necessità di un loro apporto agonistico allo svolgimento della gara: ciò in piena sintonia con la ratio perseguita dalla norma medesima, facilmente ravvisabile nell’esigenza di favorire lo sviluppo e  la  crescita  dei giovani calciatori mercè il loro impiego effettivo nel corso delle gare, esigenza che certo non verrebbe salvaguardata, come nella specie, nel caso di un mero “ingresso” in  campo  per  pochi  secondi,  a cui non abbia fatto seguito la ripresa del gioco.

Ritenuta pertanto insussistente la prospettata irregolarità e conseguentemente corretto lo svolgimento della gara, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.C. Sandonà 1922 A.S.D. di Sandonà di Piave (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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