F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA del 3 Maggio 2019 RICORSO DELL’U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – INIBIZIONE FINO AL 30.5.2019 AL SIG. CRISCITIELLO MICHELE; INFLITTE SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PRO DRONERO DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.04.2019)

RICORSO DELL’U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;

-        INIBIZIONE FINO AL 30.5.2019 AL SIG. CRISCITIELLO MICHELE;

 

INFLITTE SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PRO DRONERO DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice

Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.04.2019)

 

 

Con ricorso inoltrato il 24.4.2019, la società U.S. Folgore Caratese ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 19.4.2019 (Com. Uff. n. 131) con la quale sono state inflitte: al dirigente Michele Criscitiello (Presidente della società,) la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.5.2019 “per avere, dagli spalti dell’impianto ma riconosciuto personalmente da un Assistente Arbitrale, per l’intera durata della gara rivolto espressioni gravemente intimidatorie all’indirizzo degli Ufficiali di gara, nonché incitato altre persone a lui vicine a fare altrettanto. Sanzione così determinata anche in  considerazione  della recidiva per i fatti di cui ai CC.UU. 80, 95 e 115”; alla società, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e dell’obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse “per avere propri sostenitori e dirigenti, alcuni dei quali posizionati su una terrazza sovrastante gli spogliatoi, rivolto per l’intera durata della gara espressioni gravemente offensive ed intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione di recidiva per i fatti di cui ai CC.UU. 115 e 124” (incontro Folgore Caratese – Pro Donero del 18.4.2019 – Campionato Nazionale di Serie D – Girone A).

La reclamante impugna  entrambe  le sanzioni, rilevando: 1) che la gara, conclusasi  con il punteggio di 6 a 2 in favore della Folgore Caratese, si era disputata in un clima di assoluta tranquillità, favorito sia dal diverso spessore tecnico delle due squadre, sia dal risultato, mai in discussione, che già a poca distanza dall’inizio si presentava favorevole per la Folgore Caratese; 2) che il sig. Michele Criscitiello, identificato come tale dall’assistente arbitrale, in realtà non era presente  sugli  spalti, avendo assistito alla gara da un “locale adibito a ristorazione”; 3) che nessun dirigente o sostenitore della società aveva pronunciato frasi offensive all’indirizzo della terna, tantomeno da una terrazza sovrastante dagli spogliatoi sulla quale, in realtà, alcuno era presente. A dimostrazione di ciò, chiedeva acquisirsi un filmato della gara, da considerarsi fonte di prova ammissibile ai sensi dell’art. 35 C.G.S.;

4) che, in  ogni caso, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo apparivano eccessive e sproporzionate, soprattutto con riferimento alla disputa di 1 gara a porte chiusa, applicata in fattispecie ben più gravi di quella contestata.

Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento di tutte le sanzioni e, in subordine, per la riduzione della sanzione comminata alla società.

Il reclamo è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Premesso che la sanzione del sig. Michele Criscitiello è stata comminata dal Giudice Sportivo sulla scorta del referto dell’assistente arbitrale sig. Concari, quest’ultimo ha dettagliatamente riferito di reiterati insulti alla sua persona ed all’intera terna arbitrale pronunciati per tutta la durata della gara da una persona da lui riconosciuta appunto come Michele Criscitiello, Presidente della società. Ha altresì precisato l’assistente che il predetto “era posizionato su una scalinata  posta  dietro  di  me facente parte dell’impianto sportivo”. A fronte di tale dettagliata refertazione, la società non nega la qualifica del Criscitiello, ma sostiene che costui non fosse presente sugli spalti e che si trovasse invece presso un locale adibito a ristorazione, senza tuttavia fornire alcun dettaglio circa l’esatta ubicazione di tale locale. E difatti, a ben vedere, l’assistente ha individuato  il  tesserato  non  già siccome posizionato sugli spalti, bensì presso una scalinata: né la società ha negato che il Criscitiello abbia comunque assistito alla gara nelle vicinanze del campo di gioco, sebbene non dagli spalti.

Ne consegue, considerata la natura di prova privilegiata attribuibile al referto dell’assistente, non smentito da idonee risultanze di senso contrario, l’infondatezza del reclamo, sul punto.

Diversamente, invece, per quanto concerne la sanzione irrogata alla società.

E difatti, esaminata la documentazione in atti, né dai referti dell’arbitro e degli assistenti, né dalla relazione dell’Ispettore di campo è rilevabile la circostanza di persone presenti sulla terrazza sovrastante gli spogliatoi, sicchè non risulta minimamente giustificata la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, per tale motivo comminata dal Giudice Sportivo. Tale sanzione deve pertanto essere annullata, mentre va confermata l’ammenda di € 500,00 per le espressioni ingiuriose profferite dal Presidente Criscitiello, peraltro incitando anche altre persone a lui vicine.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza- Brianza) annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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