F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 148/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 138/CSA del 26 Aprile 2019 RICORSO DEL SIG. LOCCISANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA/ACR MESSINA SSD ARL DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)

 

RICORSO DEL SIG. LOCCISANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA/ACR MESSINA SSD ARL DEL

18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del

19.4.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 131 del 19.04.2019 all’allenatore Loccisano Nicola, odierno reclamante, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara seguito gara Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D Roccella/Messina del 18.04.2019, valevole per la 15° giornata di ritorno del predetto Campionato 2018/2019 “per proteste nei confronti dell’arbitro, allontanato” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.04.2019)

Avverso la decisione del Giudice sportivo  sporgeva reclamo  l’allenatore sig. Loccisano  Nicola domandandone l’annullamento e lamentando, in sintesi, la eccessività della sanzione rispetto al suo comportamento di mera protesta (avrebbe semplicemente detto “Fallo”, espressione non ingiuriosa, né irriguardosa, né offensiva) tenuto in un contesto di tensione dovuta al tentativo della squadra di evitare la retrocessione e dopo un contatto tra due giocatori delle due squadre. Ad ogni modo l’allenatore si è immediatamente recato verso gli spogliatoi dopo che l’arbitro glielo ha ordinato.

L’arbitro, sentito telefonicamente, ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti fornita dal reclamante.

Il reclamo è pertanto parzialmente fondato, a fronte di un comportamento dell’allenatore che, pur nella vigorosa e vibrante protesta, peraltro intervenuta dopo un urto tra due  giocatori  delle  due squadre e da situarsi in un contesto di tensione agonistica dovuta all’obiettivo di evitare la retrocessione, non è comunque stato né irriguardoso, né offensivo, né ingiurioso, ed è stato seguito dall’immediato allontanamento negli spogliatoi, in ottemperanza all’ordine dell’arbitro. La sanzione della squalifica comminata deve pertanto annullarsi in quanto sproporzionata e rideterminarsi nell’ammenda di € 200,00.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come  sopra proposto dal sig. Loccisano Nicola ridetermina la sanzione inflitta nell’ammenda di € 100,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it