F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019 RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L. DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

 

RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L.

DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

 

Con ricorso del 28.11.2018, la società A.C. Este s.r.l. di Este (PD) ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018): ha dichiarato inammissibile il reclamo di essa A.C. Este per irregolarità nella presentazione della riserva scritta; ha convalidato il risultato della gara A.C. Virtus Bolzano/A.C. Este del 4.11.2018 (4 – 1 in favore della Virtus Bolzano); ha comminato ex officio ad essa Virtus Bolzano la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per avere violato la disposizione di cui alla regola 1, punto 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio” (che prevede il colore bianco per i pali delle porte), avendo l’arbitro rilevato che “i pali erano di colore grigio cromato” anche se “non davano alcun fastidio ai giocatori in campo ed erano di materiale conforme al regolamento”.

La A.C. Este lamenta l’erroneità della decisione del Giudice Sportivo innanzi tutto in punto di inammissibilità del reclamo, inammissibilità dichiarata (ferma la  decisione  nel  merito,  assunta  ex officio alla stregua degli atti ufficiali) sul presupposto della violazione delle modalità procedurali che regolano la presentazione della riserva scritta: ciò in quanto tale riserva sarebbe stata presentata all’arbitro dal Dirigente accompagnatore e non dal capitano della squadra alla presenza del capitano della compagine avversaria.

Sostiene la A.C. Este che la norma di riferimento (art. 29, 6° comma, lett. b), C.G.S.) contiene due diverse ipotesi, a seconda che la riserva venga presentata prima dell’inizio della gara oppure nel corso (o al termine) della gara stessa: nel primo caso la riserva verrebbe legittimamente presentata all’arbitro da un dirigente della società; nel secondo caso andrebbe invece necessariamente presentata dal capitano della squadra alla presenza del capitano della squadra avversaria. Ricorrendo nel caso di specie la prima delle due ipotesi, il reclamo al Giudice Sportivo sarebbe stato pienamente ammissibile.

Nel merito, la A.C. Este lamenta che erroneamente il Giudice Sportivo avrebbe irrogato alla Virtus Bolzano la blanda sanzione dell’ammenda di € 500,00 in quanto, accertata la violazione dell’art. 1, punto 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, (secondo il quale i pali e le traverse delle porte devono essere di colore bianco, laddove invece l’arbitro aveva accertato un colore grigio cromato), avrebbe dovuto comminare la più grave sanzione della perdita della gara.

In subordine, la reclamante ipotizza la sussistenza di un errore tecnico da parte dell’arbitro il quale, rilevato il diverso colore dei pali delle porte, avrebbe dovuto concedere alla società ospitante 45 minuti di tempo per ovviare a tale irregolarità. Da ciò conseguirebbe tutt’al più la necessita di disporre la ripetizione della partita, che difatti viene sollecitata, ferma restando la  non  omologazione  del risultato acquisito sul campo.

Ha resistito la A.C. Virtus Bolzano con controdeduzioni (risultate pienamente ammissibili, a dispetto dell’infondata eccezione prospettata dalla reclamante con le note conclusive), eccependo in primo luogo l’inammissibilità della domanda subordinata di eventuale ripetizione della gara, in quanto esulante dai motivi di impugnazione ex art. 36 bis, 3° comma, C.G.S., nonché la correttezza della

 

decisione impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il reclamo della A.C. Este per l’inosservanza delle modalità di presentazione della riserva scritta.

Nel merito, rileva la regolarità del colore delle porte, definito “bianco alluminio”, anche perché come tale omologato dalla L.N.D. e comunque non recante disturbo alcuno ai calciatori (come peraltro rilevato dall’arbitro).

Conclude pertanto per la reiezione del reclamo avverso, non senza precisare di non avere a propria volta impugnato la sanzione dell’ammenda, non già riconoscendone la correttezza, ma unicamente per evitare ulteriori costi.

Con ordinanza del 6.12.2018 questa Corte Sportiva, previa acquisizione della riserva scritta presentata dalla A.C. Este (non risultante agli atti), ha fissato una nuova udienza, consentendo alle parti il deposito di ulteriori deduzioni difensive, all’esito delle quali il reclamo è stato definitivamente discusso e deciso nella riunione del 13.12.2018.

Il reclamo della A.C. Este deve essere respinto, nonostante che la decisione impugnata risulti condivisibile solo nella parte in cui ha omologato il risultato della gara acquisito sul campo.

Innanzi tutto, non sussisteva l’affermata inammissibilità del reclamo della A.C. Este al Giudice Sportivo (pur apparendo la questione priva di rilievo pratico, avendo esso Giudice accertato d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, 6° comma, lett. a), l’irregolarità dei pali delle porte e conseguentemente sanzionato la Virtus Bolzano, quantunque non nel senso auspicato dalla reclamante).

La disposizione di cui all’art. 29, 6° comma, lett. b) C.G.S., difatti, pur nella sua formulazione poco felice, non può che essere correttamente interpretata (come sostenuto dalla reclamante) nel senso che il procedimento di presentazione della riserva si svolge diversamente a seconda che la presunta irregolarità venga rilevata prima dell’inizio della gara, nel qual caso la riserva deve essere presentata per iscritto “dalla società”; ovvero venga rilevata durante la gara, nel qual caso la riserva viene invece presentata verbalmente all’arbitro dal capitano della squadra interessata, alla presenza del capitano della squadra avversaria. Depongono in tal senso sia il dato meramente letterale (“dalla società”, per la riserva scritta), sia la logica considerazione che il capitano di una squadra assume tale veste ufficiale solo a seguito della consegna delle distinte all’arbitro, il che comporterebbe, a seguire l’interpretazione del Giudice Sportivo, l’aberrante conseguenza di subordinare a tale consegna  la presentazione della riserva scritta per presunte irregolarità già rilevate anche diverso tempo prima dell’inizio della gara.

A ciò si aggiunga che se le modalità di presentazione della riserva fossero uniche (nel senso di riservarla sempre e solo ai capitani), non avrebbe ragion d’essere la distinzione tra irregolarità rilevate prima della gara e irregolarità rilevate nel corso o al termine di essa.

Non sussisteva pertanto la dichiarata inammissibilità del reclamo della A.C. Este, quantunque, come si è detto, il Giudice Sportivo abbia comunque pronunciato nel merito ai sensi dell’art. 29, 6° comma, lett. a) C.G.S. (circostanza questa che non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 36 bis, 4° comma, ult. parte, C.G.S.).

Quanto al merito, come già rilevato dal Giudice Sportivo, l’arbitro ha descritto i pali “di colore grigio cromato”, colore definito invece dalla Virtus Bolzano “bianco alluminio”.

Trattasi di distinzione che, a parere di questa Corte Sportiva, resta priva di rilievo pratico, dal momento che, nell’uno o nell’altro caso, una siffatta irregolarità (ammesso che come  tale  possa valutarsi) giammai avrebbe potuto comportare la sanzione della perdita della gara ex art 17, 1° comma, C.G.S., dal momento che, anche per quanto rilevato (e refertato) dalla terna arbitrale circa il colore dei pali e delle traverse che “non davano alcun fastidio ai giocatori in campo  ed  erano  di  materiale conforme al regolamento”, è da escludere che lo svolgimento (regolare) della gara possa essere stato pesantemente  influenzato  da  tale  condizione  delle  porte.

Perché anzi, a ben vedere, restano fondati dubbi sulla ricorrenza stessa dell’irregolarità, ancorchè lieve.

Se è vero, difatti, che la Regola 1, punto 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che “i pali e le traverse devono essere di colore bianco…”, è anche vero che il Regolamento Unico Impianti Sportivi (il quale, a proposito della struttura delle porte, con l’art. 3.4  detta  disposizioni  ancora  più stringenti ed analitiche  rispetto  al  R.G.C.)  prevede  che  tale  struttura  “deve  essere  di  colore  bianco  o del colore argento naturale del metallo leggero”: e certo non a caso  l’impianto  di  gioco  della  Virtus Bolzano, nella dedotta condizione, risulta essere stato regolarmente omologato dalla L.N.D. ai fini della disputa delle gare del campionato nazionale di serie D.

In conclusione, il reclamo della A.C. Este, nella parte in cui sollecita la comminatoria della perdita della gara a carico della Virtus Bolzano, non risulta fondato e deve conseguentemente essere respinto.

 

Analogamente infondata è anche la domanda subordinata con la quale si prospetta la sussistenza di un errore tecnico dell’arbitro che comporterebbe la ripetizione della gara. E difatti, indipendentemente dalla eccepita inammissibilità di tale domanda subordinata, valgono  anche  in questo caso le considerazioni che precedono, nel senso che l’arbitro, in ciò confortato dalla normativa di riferimento, non ha rilevato alcuna irregolarità tale da influire sul regolare svolgimento della gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Este

S.r.l. di Padova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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