F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 122/CSA del 27 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.C.D. PRO DRONERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO DRONERO/STRESA SPORTIVA DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 65 del 13.03.2019)

RICORSO DELL’A.C.D. PRO DRONERO AVVERSO DECISIONI  MERITO  GARA  PRO  DRONERO/STRESA

SPORTIVA DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 65 del 13.03.2019)

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

-        Premesso che il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 ha accolto il reclamo proposto dalla società Stresa Sportiva, in seguito alla gara del 13.12.2019, disputata

 

tra il Pro Dronero e la Stresa Sportiva, con il quale la società reclamante sosteneva che la società Pro Dronero aveva fatto partecipare alla gara n. 4 calciatori fuori quota, in luogo dei tre consentiti dalla disposizione di cui alla lettera n) del Com. Uff. n.1 del 2.7.2018;

-        Dato atto che tale decisione viene qui gravata dalla società Pro Dronero ritenendo che il giudice sportivo abbia errato nell’interpretare la previsione regolamentare, atteso che il corretto significato della norma suindicata porta ad affermare che il limite da essa previsto (tre tesserati “fuori quota”) è riferito al numero dei calciatori fuori quota che possono scendere in campo contemporaneamente;

-        Verificato che dall’esame del contenuto degli atti ufficiali, come ha chiarito il Giudice sportivo nella decisione qui gravata, risulta indiscutibilmente che la società Pro Dronero ha inizialmente impiegato n. 3 giocatori fuori quota (n. 9 Tonita Florin-Catalin, n. 10 Bonelli Andrea, n. 11 Isoardi Davide) ed al 32° del secondo tempo, a seguito di una sostituzione (n. 9 Tonita Florin-Catalin), impiegava un ulteriore (e diverso dai precedenti) calciatore fuori quota (n. 13 Boukhench Zydane);

-        Ritenuto che anche nel presente grado di giudizio debba  confermarsi  l’interpretazione  fatta propria dal primo giudice, ribadendo come la surriferita condotta abbia  determinato  la  violazione  di quanto disposto alla lettera n) del Com. Uff. n. 1 del 2.7.2018, nonché la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così come previsto dall'art.17, comma 5, lett. a) C.G.S., trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara;

-        Rammentato che la disposizione in questione, inserita nell’ambito della descrizione dei limiti di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale "Juniores Under 19", testualmente stabilisce che “Possono partecipare al Campionato Nazionale "Juniores Under 19" i calciatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare ad eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali) fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", di cui due nati dal 1° gennaio 1999 in poi ed uno senza alcun limite di età”;

-        Puntualizzato che , in ragione della formula espressiva utilizzata dalla fonte regolatrice ed in ragione di un criterio di ragionevolezza circa la interpretazione del senso letterale delle parole utilizzate, il termine “impiegare”, riferito al numero massimo di tre fuori quota, deve intendersi come riferito al numero massimo di tesserati fuori quota che possono essere utilizzati nel corso della stessa partita (quindi non necessariamente in contemporanea tra di loro, ma anche alternativamente), sicché la sostituzione di un fuori quota schierato in campo ben può avvenire anche con altro fuori quota, ma ciò che non può violarsi è la regola secondo la quale nell’arco della partita debbano essere “impiegati” non più di tre calciatori fuori quota complessivamente e non potendosi ammettere l’utilizzo di un quarto (diverso calciatore) fuori quota, seppure per sostituire un fuori quota già schierato;

-        Ribadito dunque che il senso letterale delle espressioni utilizzate nella disposizione porta a concludere che il limite dalla stessa indicato è riferibile al numero massimo e complessivo di calciatori fuori quota che possono schierarsi in campo nel corso della medesima gara dalla società iscritta al torneo juniores under 19;

-        Stimato dunque che la decisione del Giudice sportivo qui gravata debba essere confermata essendo infondate le deduzione sviluppate dalla società reclamante, cosicché il reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Pro Dronero di Dronero (Cuneo)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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