F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 05/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/PISA DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)
RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PONTEDERA/PISA DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)
La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. A fondamento della sanzione v'è il comportamento dei sostenitori del Pontedera che introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco tre fumogeni (come riferito nel rapporto della Procura federale). Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata testuale alla luce del contesto in cui essa si è consumata e soprattutto ponendo in evidenza l'ipotetica assenza di "alcuna intenzionalità lesiva nel comportamento dei sostenitori".
In realtà, la circostanza che non si siano avute conseguenze pregiudizievoli non è assolutamente rilevante atteso che le condotte esaminate si possono qualificare di mero pericolo e l’eventuale verificarsi di conseguenze dannose piuttosto che costituire un elemento essenziale della fattispecie possono costituire, di contro, un’aggravante della fattispecie disciplinare.
Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale e i fondamenti della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Pontedera S.r.l. di Pontedera (Pisa).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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