F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 05/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DELLA CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA REGGINA/CAVESE 1919 DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

RICORSO DELLA CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.750,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA REGGINA/CAVESE 1919 DEL 12.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 13.12.2018)

Con reclamo del 21.12.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Cavese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 13.12.2018 (Com. Uff. n. 131/DIV) con la quale è stata inflitta ad essa società l’ammenda di € 1.750,00 “per aver causato ritardo sull’orario di inizio della gara; perché propri sostenitori, in campo avverso, durante la gara introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, due petardi di  notevole potenza,  senza  conseguenze”.

Il tutto in occasione della gara Reggina/Cavese  del 12.12.2018, valevole per il Campionato di Serie C – Girone C.

La reclamante sostiene, principalmente, che nessuna delle due violazioni sarebbe stata commessa.

Quanto al presunto ritardo sull’orario di inizio della gara, previsto per le ore 18.30, la società sostiene che la squadra aveva lasciato il proprio albergo per lo stadio (mediamente raggiungibile in 11 minuti circa) alle ore 16.45 e di essere ivi giunta (causa l’intenso traffico) solo alle 17.30; di avere comunque dato corso immediatamente agli adempimenti preliminari alla gara e di averli completati alle 17.55; di non aver potuto consegnare immediatamente le distinte di gara agli arbitri, essendo questi impegnati nelle operazioni di riscaldamento; che, appena rientrati costoro alle 18.10, si era dato corso velocemente alle operazioni di riconoscimento, regolarmente concluse alle 18.25; che nessun rilievo era stato mosso ai dirigenti della Cavese circa presunti ritardi, come peraltro poteva rilevarsi dall’orario di inizio effettivo della gara (18.30) riportato sul referto arbitrale. Sostiene inoltre la reclamante che un eventuale ritardo di pochi minuti comunque non avrebbe potuto integrare alcuna significativa violazione, peraltro non prevista da alcuna norma del C.G.S..

Quanto allo scoppio dei petardi, la società Cavese ne nega la riferibilità ai propri sostenitori, affermando che quanto riferito dai rappresentanti federali e di Lega (i cui referti non sono assistiti da fede privilegiata) sarebbe frutto di un equivoco causato dalla vicinanza dei sostenitori della Reggina, unici responsabili del fatto. A conforto di tale assunto, la reclamante sottolinea la circostanza di ben due perquisizioni subìte dai propri sostenitori, ad opera delle Forze dell’Ordine, prima dell’ingresso nello stadio, ciò che avrebbe reso impossibile l’introduzione di alcun petardo.

Conclude pertanto per l’annullamento o, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è fondato solo in parte e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Premesso che il ritardato inizio della gara (qualora ovviamente imputabile ad una delle due società), contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, costituisce violazione dell’art. 54 N.O.I.F. e, come tale, incorre nelle sanzioni di cui all’art. 18 C.G.S., nel caso di specie non può non rilevarsi un’evidente contraddizione nel referto dell’Arbitro, laddove da un lato si riferisce che “la gara è iniziata con 5 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto, perché la società Cavese ha presentato la distinta in ritardo”, mentre, dall’altro, si riporta l’orario delle 18.30 come orario di “inizio effettivo” della gara medesima. Tale contraddizione, indipendentemente dalla tenuità, ai fini sanzionatori, del presunto ritardo, non consente di affermare con certezza la sussistenza della contestata violazione ed impone pertanto l’annullamento, sul punto, della decisione adottata dal Giudice Sportivo.

Lo scoppio dei petardi, viceversa, risulta ampiamente comprovato dai rapporti del Commissario di Campo e dei due Collaboratori della Procura Federale, a nulla rilevando la circostanza della precedente perquisizione dei tifosi, stante la facilità con cui può essere celato un petardo o, addirittura, il suo confezionamento successivamente alla perquisizione.

I due rapporti si presentano, sul punto, ampiamente dettagliati, riportando  entrambi  sia  il minuto in cui sarebbero avvenuti gli scoppi (36° e 39°), sia la riferibilità ai tifosi della Cavese, sia lo scoppio di altri petardi nel settore riservato ai tifosi della Reggina. La precisa concordanza di tali rapporti consente pertanto di ritenere la circostanza siccome acclarata, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla reclamante.

Tenuto conto che i sostenitori della Cavese hanno agito in campo avverso, con conseguente minore possibilità di incidenza (organizzazione, controlli) da parte della società, si ritiene congruo contenere in € 1.000,00 la sanzione dell’ammenda a carico di quest’ultima.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Cavese 1919 S.r.l. di Cava de’ Tirreni (Salerno) ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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