F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE CONSULTIVA – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 034CFA DEL 01/10/2018 (MOTIVI) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, INTERPRETATIVO SULLA ELEZIONE DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL CONSIGLIERE FEDERALE CLAUDIO LOTITO. Con istanza del 17.9.2018 la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha chiesto a questa Corte un parere interpretativo in ordine alle disposizioni federali emanate con Com. Uff. n. 63 del 31.8.2018.

RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, INTERPRETATIVO SULLA ELEZIONE DA PARTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A DEL CONSIGLIERE FEDERALE CLAUDIO LOTITO.

Con istanza del 17.9.2018 la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha chiesto a questa Corte un parere interpretativo in ordine alle disposizioni federali emanate con Com. Uff. n. 63 del 31.8.2018.

Con successiva nota in data 24.9.2018 (prot. 5011 Pres.) il Commissario Straordinario ha formalmente inoltrato a questa Corte Federale d’Appello l’istanza formulata dalla Lega di Serie A, ai fini della acquisizione del parere.

Premette, la LNPA, che:

- in data 28.5.2018 «la Lega ha eletto, nel rispetto dei regolamenti allora vigenti, i due Consiglieri federali (diversi dal presidente) che lo Statuto FIGC» attribuisce alla stessa predetta Lega;

- i due Consiglieri sono i sigg.ri Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, i quali, come previsto dal regolamento interno in materia, hanno, da allora, sempre partecipato alle riunioni del Consiglio di Lega;

- successivamente alla suddetta elezione la FIGC, con Com. Uff. n. 63 del 31.8.2018, ha emanato il regolamento dell’Assemblea federale elettiva convocata, con C.U. n. 64 in pari data, per il prossimo 22 ottobre;

- il sopravvenuto regolamento dell’Assemblea federale elettiva prevede, all’art. 4.3, che “non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto 3 mandati”;

- il predetto regolamento, tuttavia, nulla dispone transitoriamente sulla sua eventuale efficacia retroattiva rispetto ad elezioni già avvenute precedentemente alla sua emanazione.

Ciò premesso, considerato che il sig. Claudio Lotito è stato consigliere federale per più di tre mandati ed evidenziato che eventuali vizi del suddetto regolamento saranno fatti, eventualmente, valere dai singoli diretti interessati,

la LNPA chiede di conoscere se

a) l’elezione, in quanto votata antecedentemente all’emanazione del regolamento elettorale resiste alle disposizioni di questo, ovvero se

b) ne è retroattivamente travolta.

LA COMPETENZA

In rito ritiene, questa Corte, opportuno soffermarsi, in via preliminare, sulla competenza in ordine alla richiesta di parere di cui trattasi.

L’istanza avanzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A ha ad oggetto una richiesta di “parere interpretativo” sulla corretta interpretazione di una norma federale (in particolare, quella da emanata dal Sig. Commissario Straordinario della FIGC con il Com. Uff. n. 63 del 31.8.2018).

Orbene, occorre, a tal riguardo, osservare che, in forza del predetto Com. Uff. n. 63/2018 spetta al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI la preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale e dei requisiti in capo ai consiglieri federali da eleggere da parte di ciascuna componente e da comunicarsi almeno sette giorni prima dell’assemblea elettiva.

Allo stato, tuttavia, non risulta essere stata avanzata alcuna candidatura ufficiale alla presidenza federale da parte del sig. Claudio Lotito, né risulta che lo stesso sia stato eletto quale consigliere federale in data successiva al 31.8.2018, da parte, per quanto qui rileva, della LNPA.

A prescindere da quanto sopra, deve, poi, evidenziarsi come si tratti, appunto, di una richiesta di “parere interpretativo” sulla corretta lettura di una norma federale, e non già sulla sussistenza o meno dei requisiti di candidabilità.

Pertanto, in ogni caso, visto l’art. 34, comma 11, lett. c), dello Statuto FIGC (la Corte federale d’appello, «su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all’esame degli Organi della giustizia sportiva») e, comunque, l’art. 34, comma 12, dello stesso predetto Statuto («Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall’AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell’AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione»), non può che affermarsi che la richiesta di parere avanzata dalla Lega Serie A sia statutariamente, appunto, attribuita alla competenza della Corte federale d’Appello della FIGC. Ferme restando, ovviamente, le diverse competenze assegnate – in materia – al Collegio di Garanzia del CONI.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa Corte Federale d’Appello, riunita nella Sezione consultiva, ritiene opportuno ricostruire, in via preliminare, il contesto normativo di riferimento.

La legge 11.1.2018, n. 8 (rubricata “Modifiche al decreto legislativo 23.7.1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27.2.2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 12.2.2018, prevede, all’art. 2, comma 1: «All'articolo 16 del decreto legislativo 23.7.1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è  sostituito  dal seguente: “Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati”».

Con Com. Uff. n. 62 del 31.8.2018 il Commissario straordinario della FIGC, visto l’art. 27 dello statuto federale, ha deliberato di approvare le modifiche agli artt. 2, 3 e 4 delle Norme organizzative interne federali.

In particolare, per quanto specificamente interessa ai fini del presente procedimento, il vecchio testo di cui all’art. 4 delle NOIF così disponeva:

Art. 4 - Elezione dei Consiglieri Federali

«1. L'Assemblea Federale, per la elezione dei dodici Consiglieri Federali (tre della Lega Nazionale Professionisti, tre della Lega Professionisti Serie C e sei della Lega Nazionale Dilettanti), vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, per il tramite dei Consigli Direttivi delle Leghe, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

2. Per la Lega Nazionale Professionisti e per la Lega Professionisti Serie C, le rispettive Assemblee propongono i candidati che conseguano almeno il quaranta per cento dei voti espressi. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto da parte di almeno tre candidati, si procede a nuova votazione per l'integrazione di tale numero minimo e risultano designati coloro che conseguono il maggior numero di voti. Per la Lega Nazionale Dilettanti le Assemblee delle Divisioni Interregionale, Calcio Femminile, Calcio a Cinque e dei Comitati Regionali della stessa propongono ciascuna due candidature.

3. Ai fini dell'art. 20, comma 1, dello Statuto, le tre Leghe eleggono i rispettivi Presidenti secondo le norme del loro ordinamento interno, approvate dal Consiglio Federale, sulla base dei principi di rappresentatività e democraticità del procedimento elettorale. Alla nomina di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Consigliere Federale provvede il Consiglio Direttivo della stessa Lega».

Il nuovo testo così, invece dispone:

Art. 4 - Composizione del Consiglio Federale ed elezione dei Consiglieri Federali

«1. Il Consiglio Federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, dal Presidente Federale, nonché da diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il relativo Presidente; b) sette dalle Leghe Professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici.

2. L’elezione dei Consiglieri Federali da parte delle Leghe nonché da parte degli Atleti e dei Tecnici, avviene, prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva con esito da comunicare non oltre il settimo giorno anteriore a tale data,  secondo  i  regolamenti  elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto.

3. Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati. Ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

4. In conformità all’art. 26 dello Statuto Federale, sono membri di diritto: il Presidente dell’A.I.A., con diritto di voto; e, senza diritto di voto, i membri italiani del Comitato Esecutivo della FIFA e dell’UEFA».

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 63 del 31.8.2018, il Commissario straordinario della FIGC, ritenuta la necessità di emanare il regolamento elettorale dell’Assemblea federale elettiva in conformità alla legge 11.1.2018, n. 8 che prevede, tra l’altro, che il Presidente e i Membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, ha emanato il regolamento dell’Assemblea federale elettiva che si terrà il 22.10.2018.

In particolare, per quanto qui rileva, questo il testo dell’art. 4 del regolamento dell’Assemblea federale del 22.10.2018:

«Art. 4 Presentazione delle Candidature e composizione del Consiglio federale.

1. I candidati all’elezione di Presidente Federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. Le candidature a Presidente Federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall’accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

2. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 11.1.2018, n. 8, il Presidente federale non può svolgere più di tre mandati. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai candidati alla presidenza federale è effettuata dal Collegio di Garanzia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

3. Analogamente, ai sensi dell’art. 2 della Legge 11.1.018, n. 8, non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati. Al fine di adempiere alle previsioni dell'art. 2 sopra citato, ciascuna componente promuove inoltre, anche in sede di elezione dei consiglieri federali, le pari opportunità tra donne e uomini. La preliminare verifica dei requisiti di legge in capo ai Consiglieri federali designati da ciascuna componente, e comunicati almeno sette giorni prima dell’assemblea elettiva, è effettuata dal Collegio di cui al precedente comma 2.

4. I delegati assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza federale ai sensi del precedente comma 1, devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

5. In  sede  assembleare  il  Presidente  Federale,  o  persona  da  lui  delegata,  effettua  una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

6. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.

7. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.

8. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura».

Con successivo provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 64 del 31.8.2018, il Commissario straordinario, visto l’art. 21 dello Statuto federale, ha convocato l’Assemblea federale elettiva per il giorno 22.10.2018.

L’art. 9, comma 2, dello statuto federale prevede che «ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia  interna,  la  rispettiva  articolazione  organizzativa.  Gli  organi  primari  di  ciascuna  Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva (…)».

L’art. 26, comma 1, dello statuto federale, così recita: «Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici (…)»

Il successivo comma 4 del predetto medesimo art. 26 così dispone: «L’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l’approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono  sollevare  il conflitto innanzi alla Corte federale di appello».

Lo stesso art. 26 precisa, poi, al comma 5, che «la costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea federale».

Lo statuto / regolamento della LNPA, approvato dall’assemblea del 19 marzo 2018 e dal Commissario straordinario della FIGC con delibera n. 20 del 26.3.2018, prevede, all’art. 9, punto 4, tra le attribuzioni dell’assemblea, «l’elezione dei Consiglieri federali, cui non spettano compensi, nonché Di altri eventuali componenti di Organi della FIGC di indicazione della serie A». Il successivo punto 6, poi, in tema di quorum deliberativi, prevede che, quanto alle elezioni per le cariche di Lega di serie A e federali, è richiesto (i) per le prime due assemblee elettive il voto favorevole dei due terzi delle Società associate aventi diritto, e (ii) a partire dalla terza assemblea elettiva, il voto favorevole della maggioranza semplice delle Società associate aventi diritto di voto.

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Per quanto non specificamente rilevanti ai fini della deliberazione del presente parere ritiene, questa Corte, opportuno svolgere, in via preliminare, anche nella prospettiva del loro possibile rilievo incidentale, alcune brevi riflessioni sulle innovazioni (segnatamente, limite dei tre mandati per i presidenti ed i componenti degli organi direttivi delle Federazioni sportive) apportate dalla legge 11.1.2018, n. 8.

A dispetto dell’apperente chiarezza dell’enunciazione normativa di cui alla disposizione qui in esame, ad una più approfondita lettura la stessa sembra in realtà sollevare una molteplice serie di perplessità ed interrogativi.

In tale prospettiva, occorre, anzitutto, rammentare come le Federazioni sportive nazionali siano delle associazioni di diritto privato. Autonomia e giuridicità dell’ordinamento sportivo, unitamente alla struttura essenzialmente associativa delle Federazioni sportive, hanno convinto già da  tempo  la dottrina a considerare privata la natura delle predette medesime Federazioni (cfr., tra gli alti, F.P. LUISO, Natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e questioni di giurisdizione, nota a sentenza Pret. Novara, 15.12.1979, in Giust. civ., 1980, I, p. 2545 ss.; P. DINI, Le basi dell’autonomia normativa nel diritto sportivo, in Riv. dir. sport., 1975, p. 229; R. PEREZ, Disciplina statale  e  disciplina sportiva nell’ordinamento dello sport, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Giuffrè, Milano, 1988, p. 532 ss.).

In tale direzione, attenta dottrina ha posto anche l’accento sul momento genetico di siffatte associazioni, ossia la spontanea e volontaria aggregazione di società e persone per il perseguimento di un obiettivo comune: lo svolgimento di una data attività sportiva (cfr. I. e A. MARANI TORO, Gli ordinamenti di liberazione, in Riv. dir. sport., 1977, p. 143). Infatti, «l’ingresso di soggetti, persone fisiche o giuridiche ovvero entità non personificate, nella comunità sportiva avviene non già per atto di un’autorità dotata di poteri pubblicistici, bensì esclusivamente in base ad un atto di adesione spontanea alla comunità stessa e all’accettazione convenzionale, costituente manifestazione di autonomia negoziale privata, delle regole che gli organismi preposti alla organizzazione sportiva liberamente si sono dati» (così A. QUARANTA, Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, in AA.VV., Saggi di diritto sportivo, Giuffré, Milano, 1999, p. 28).

Dopo alcune oscillazioni della giurisprudenza, inizialmente divisa tra tesi pubblicistica e tesi privatistica, la tesi della natura privatistica delle Federazioni sportive nazionali ha avuto un primo sostanziale avallo normativo dall’art. 14 della legge n. 91/1981, secondo cui «le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono  rette  da  norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI».

Il decreto legislativo n. 242/1999 ha, poi, definitivamente sancito la natura di associazioni di diritto privato delle Federazioni sportive nazionali, pur riconoscendo alle stesse «valenza pubblicistica» (anche attesa l’ampia potestà di controllo sulle medesime attribuita al CONI). Infatti, secondo l’art. 15, comma 2,  del predetto decreto legislativo,  «le federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto espressamente previsto nel presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo».

Accanto alla natura essenzialmente privatistica delle Federazioni, pacifica (e codificata) è anche l’autonomia alle stesse riconosciuta dall’ordinamento giuridico generale. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento federale ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie.

Ora, la materia dell’elettorato passivo è tipica delle istituzioni di diritto pubblico e, in particolare, delle cariche di natura politica o politico-amministrativa. Dunque, le limitazioni del numero dei mandati mal si prestano ad essere destinate ad un ambito la cui natura privatistica non sembra più in discussione. Occorrerebbe, dunque, sotto tale profilo, chiedersi, in via del tutto preliminare, se le disposizioni, sul punto, dettate dalla legge n. 8 del 2018 siano compatibili (rectius: costituzionalmente legittime) nella parte in cui le stesse sono (anche) indirizzate – per quanto qui interessa – alle Federazioni sportive nazionali, attesa, come detto, la loro natura di enti di diritto privato, cui l’ordinamento riconosce ampia autonomia organizzativa e normativa.

In altri termini, se la legge può legittimamente porre la limitazione (dei mandati di presidente e componente degli organi direttivi) con riferimento all’ente pubblico “CONI”, sorge il dubbio se possa fare altrettanto anche con riferimento alle associazioni private “Federazioni”. La disposizione di cui trattasi, riferita alle Federazioni, potrebbe essere, dunque, a rischio di tenuta costituzionale, non essendovi alcuna “copertura” da parte della nostra Carta fondamentale ed apparendo, quantomeno prima facie, in contrasto con le previsioni costituzionali in materia di libertà di associazione ed autonomia degli enti privatistici.

Occorre, poi, porsi il dubbio se il divieto di proposizione della candidatura alla carica di presidente federalo o componente di un organo direttivo della Federazione per chi abbia già ricoperto il medesimo ufficio per tre consiliature, non sia in contrasto con i principi costituzionali in materia e, segnatamente, con l’art. 51, comma 1, Costituzione, che in attuazione del principio di uguaglianza in materia di ammissione alle cariche elettive, assicura che alle stesse possano accedere “tutti i cittadini”. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, infatti, «l’accesso alle cariche pubbliche deve ricevere la più ampia applicazione possibile, secondo la formula per cui “l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione”, in quanto strettamente connesso con un diritto politico fondamentale – il diritto  di elettorato passivo – cui la Corte ha riconosciuto carattere di inviolabilità.

Ragion per cui l’apposizione di un tetto ai mandati presidenziali, comprimendo di fatto la piena espansione di tale diritto, violerebbe l’articolo 51 Cost.» e sarebbe, dunque, «in forte odore di incostituzionalità» (così L. CASTELLI, Profili costituzionali del terzo mandato dei presidenti di regione).

L’attività dell’interprete non può, poi, e comunque, prescindere da un necessario bilanciamento degli interessi in gioco, nella prospettiva della ricerca della soluzione ermeneutica che risulti legittima alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. «Vanno, in sostanza, bilanciati il diritto di elettorato passivo e la necessità che l’impiego pubblico debba essere ricoperto da chi abbia i requisiti necessari e adatti per espletare le funzioni di interesse pubblico che ad esso si connettono: alla discrezionalità  legislativa  deve  accompagnarsi  la  ragionevolezza»  (R.  ROLLI,  Le  limitazioni  al  diritto  di elettorato passivo, in Istituzioni del federalismo, 2017, n. 1, p. 131).

In tal ottica, su un piano più generale, non si può trascurare di considerare che la previsione della ineleggibilità è misura che comprime un diritto fondamentale di ciascun cittadino, quello dell’elettorato passivo. Allo stesso tempo, comprime il diritto essenziale della persona di contribuire allo sviluppo del Paese ed alla piena partecipazione alla sua vita politica, economica e sociale. In sintesi, di concorrere al processo democratico.

La dottrina ha, a tal riguardo, evidenziato che «l’esercizio  di  tale  diritto  è  connesso  al conseguimento  di  ulteriori  finalità  di  rilievo  costituzionale,  in  quanto  concretizza,  insieme  con  il  diritto di voto e con gli altri diritti politici, il principio di democrazia rappresentativa e deve svolgersi, pertanto, conformemente alle condizioni  prodromiche  poste  dal  legislatore,  tese  a  garantire  anche  altre esigenze» (V. PUPO, La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente giurisprudenza; cfr. anche V. MARCENÒ, L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in Giur. cost., 2014, 1, p. 624).

«Le limitazioni al diritto elettorale passivo si pongono a garanzia del benessere della collettività tutta cui si riconnette la necessità di perseguirne gli interessi generali pur sacrificando la libertà e un diritto fondamentale della persona. Limitare questo diritto fondamentale significa limitare e impedire la partecipazione, prescritta e garantita dai testi costituzionali, di un individuo alla titolarità delle cariche pubbliche e di governo, a concorrere in maniera libera ed uguale con i suoi simili a perseguire le finalità generali. Limitare il diritto di candidarsi si traduce parimenti nell’impedire di concorrere alla determinazione della politica attraverso i fenomeni associativi come i partiti politici i quali potrebbero “rifiutare”, per motivi di opportunità politica, l’iscrizione di una persona che incorre in una delle fattispecie preclusive alla candidatura» (R. ROLLI, Le limitazioni al diritto di elettorato passivo, in Istituzioni del federalismo, 2017, n. 1, p. 133).

A fronte di ciò, la nuova regola (in materia) del tetto ai mandati sembra basarsi sull’asserito presupposto di una migliore gestione del CONI e delle Federazioni sportive nazionali.

Ora, le limitazioni di un diritto costituzionale inviolabile sono ammesse solo nella misura in cui le stesse risultino strettamente indispensabili per la tutela di altri interessi di pari rango, e si rivelino, in tal ottica, ragionevoli e proporzionali a siffatto interesse, scongiurandosi il rischio che, con la ingiustificata compressione di un diritto inviolabile, siano operate alterazioni degli ordinari meccanismi di partecipazione di ciascun cittadino alla vita socio-politica del proprio Paese.

Ciò premesso, considerato che la verifica di legittimità costituzionale deve, anzitutto, essere effettuata alla luce del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 della Costituzione assicura in via primaria e generale, diritto che, appunto, lo stesso Giudice della legge ha ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 571 del 1989 e n. 235 del 1988), non possono non  sorgere perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della norma di cui trattasi, alla luce di un corretto contemperamento degli interessi (di rilievo costituzionale) in gioco.

Il bilanciamento  effettuato, nel caso  di specie, dal legislatore nell’introdurre la causa di ineleggibilità di cui trattasi, potrebbe, in altri termini, non essere ragionevole e non essere sorretto da una specifica ragion d’essere prevalente (non è chiaro quali siano i motivi di pubblico interesse idonei a giustificare la compressione di diritti costituzionalmente garantiti) alla luce degli indirizzi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale. Del resto, anche la stessa Corte Costituzionale, ha, in tale direzione, avuto modo di affermare che «le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione» (Corte Costituzionale, 6 maggio 1996, n. 141).

In definitiva, l’eccezione al principio dell’elettorato passivo potrebbe, nel caso di specie, non rivelarsi conforme a Costituzione.

Altro possibile vizio della disposizione di cui trattasi potrebbe essere rinvenuto nel raffronto tra la disposizione, in esame, della legge n. 8 del 2018, che sembra non consentire più alcun mandato a coloro i quali ne abbiano già svolti tre, e quella analoga di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 267/2000 (relativa alla elezione del sindaco e del presidente della Provincia), che sembra, invece, far riferimento alla impossibilità di svolgere un certo numero di mandati consecutivi, senza porre un tetto massimo al complessivo numero di mandati: ciò che sembra potenzialmente contrastare con gli arti 3 e l’art. 51, comma 1, Costituzione.

Si configura, del resto, come più logica e funzionale alla ratio della norma in questione, una “moratoria” temporanea (dopo un tot di mandati, una pausa, dopo la quale l’interessato acquista nuovamente la possibilità di svolgere un altro o più mandati): quella definitiva, potrebbe non essere giustificata sotto il profilo della ragionevolezza della norma e, comunque, come detto, in contrasto con le indicazioni di cui all’art. 51 Costituzione e con il generale e superiore principio di non discriminazione.

SULLA IRRETROATTIVITA’ DELLA NORMA CHE INTRODUCE

IL LIMITE DEI TRE MANDATI

In ogni caso, deve ritenersi che la legge n. 8 del 2018 abbia (e non possa avere che) disposto per il futuro. Dunque, la regola del tetto dei tre mandati non può che operare per il futuro e non può, invece, anche riferirsi a tutti coloro che abbiano già svolto in passato tre mandati quale –per quanto qui rileva – presidente o consigliere federale.

In tale direzione, del resto, non occorre dimenticare che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che “l'eleggibilità è la regola, e l'ineleggibilità l'eccezione” (cfr., ad esempio, sentenze n. 46/1969 e n. 141/1996). Ne consegue anche che le disposizioni che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo non possono che essere di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti di quanto è necessario ai fini della soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui le medesime sono preordinate.

Proprio in tale direzione, si è – di recente – anche pronunciato, in analaga fattispecie, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza in data 21.6.2018.

Nella fattispecie, il CNF era chiamato a decidere su un ricorso relativo alle  elezioni  di  un Consiglio dell’Ordine a seguito dell’introduzione della nuova normativa (legge 12 luglio 2017, n. 113 – Art. 3 - “Elettorato attivo e passivo”) che, per quanto qui interessa, ha introdotto per la prima volta un “limite” ai mandati (“… i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato …”).

Così si esprime il CNF in questo autorevole precedente giurisprudenziale:

«Ad avviso del Consiglio la disposizione dell’art. 17, comma 5 l.n.113/2017 deve, però, essere interpretata non sulla sola base del suo tenore letterale, ma anche sotto il profilo logico e sistematico.

Sotto tale profilo viene in primo luogo in rilievo il fatto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale è costante nel ritenere che “l’eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione” (Corte cost. 46/1969; in termini anche la successiva Corte Cost. n. 141/1996 nella quale così si legge: “… non bisogna dimenticare che "l'eleggibilità è la regola, e l'ineleggibilità l'eccezione": le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a  soddisfare  le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza

  1. 166 del 1972, fino alle sentenze nn. 571 del 1989 e 344 del 1993). Considerazioni che questa Corte ha già svolto con riguardo alle cause di ineleggibilità, peraltro sempre rimovibili dall'interessato: e, perciò, si richiede che il limite sia effettivamente indispensabile”).
  • .      Il combinato disposto degli art. 3, comma 3 e 17, comma 3 l. n. 113/2017 non può, quindi, che essere (“strettamente”) interpretato tenendo presente la natura eccezionale delle previsioni che limitano il diritto all’elettorato passivo e, quindi, la tendenziale irretroattività delle stesse.
  1. Ciò conduce, pertanto, a riconoscere una tutela particolarmente forte al diritto soggettivo ad essere eletti nella tornata 2017/2018 di cui sono titolari i controinteressati nel presente giudizio che avevano partecipato alla precedente tornata elettorale, ed avevano accettato l’avvenuta elezione a consiglieri, nel presupposto (legittimo per la normativa vigente all’epoca) che ciò non avrebbe comportato la perdita del loro diritto all’elettorato passivo nell’elezione successiva.
  2. A tale considerazione, già di per sé di particolare rilevanza, si aggiunge quella, ulteriore, che la ineleggibilità derivante dal divieto di doppio mandato integra una (importante) novità introdotta per la prima volta nel sistema elettorale dei COA dall’art. 28, comma 5 l.n.247/2012 (di tenore testuale sostanzialmente identico all’art.3 comma 3 legge n. 113/2017).
  3. Tale previsione, peraltro, si somma ad una serie di ulteriori novità di tale sistema introdotte dalla nuova legge professionale (l. n. 247/2012) tra le quali si segnalano, per la loro rilevanza: l’obbligo di candidatura per gli avvocati che aspirino ad essere eletti nel COA, l’allungamento della durata del mandato (da due a quattro anni), l’introduzione del criterio elettivo a maggioranza semplice in luogo del precedente a maggioranza assoluta in sede di primo scrutinio; il nuovo criterio di determinazione del numero dei consiglieri componenti dei COA, il dovere di rispettare l’equilibrio tra i generi.
  4. Si tratta, insomma, di una serie di rilevanti novità che emergono a segnare un forte distacco rispetto alla precedente procedura elettorale prevista dagli articoli 2,4 e 5 d.lgs.lgt n. 382/1944.

In altre parole, come già rilevato da questo Consiglio nella decisone n. 187/2015, “è certo che la nuova disciplina ha completamente mutato l’ambito e le modalità di esercizio del mandato”.

Ebbene, così stando le cose, non può che concludersi (anche per la natura eccezionale delle norme che dispongono regole di ineleggibilità e per la  conseguente  stretta  interpretazione  delle stesse sottolineate dalla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata) che le fondamentali e sostanziali novità della procedura elettorale introdotte dal combinato disposto della l. n. 247/2012 e della l. n. 113/2017, non possono che applicarsi (tutte insieme e) tutte e soltanto alle elezioni svoltesi con le nuove regole.

Anche la regola del divieto di doppio mandato, con la conseguente ineleggibilità di chi si trovi in tale condizione, non può, quindi, che trovare applicazione per i soli mandati svolti all’esito di elezioni tenutesi con il nuovo sistema.

In altre parole, la nuova normativa di cui al combinato disposto degli art. 3, comma 3 (che per la prima volta ha introdotto la ineleggibilità per pregresso mandato), e art. 17, comma 3 l.n. 113/2017 (che disciplina il regime transitorio della legge n. 113/2017), non può che interpretarsi (alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra ricordata e delle altre considerazioni sopra svolte) nel senso che la regola della ineleggibilità si applica ai due mandati successivi consecutivi svolti successivamente alla sua entrata in vigore».

Ritiene, questa Corte, che non vi siano ragioni per discostarsi dalla suddetta lettura rispetto a norme che introducano limitazioni alla possibilità di candidarsi ed essere eletti per lo svolgimento di incarichi di natura politico-amministrativa.

Del resto, in una prospettiva ermeneutica, gli elementi testuali, da un lato, e quelli logico- sistematici, dall’altro, devono essere composti, in un rapporto dialettico, in funzione della ragionevolezza della soluzione interpretativa, alla luce dei principi propri dell’ordinamento giuridico generale. Rapporto dialettico, questo, che, peraltro, affonda le sue radici e trova formale codificazione nell’art. 12 delle preleggi, che pur nella sua non perfetta formulazione, fa sicuro riferimento tanto al dato letterale, quanto alla ratio legis riassunta nella formula della “intenzione del legislatore”.

Si aggiunga, peraltro, che l’interpretazione dei profili testuali della norma deve essere condotta senza il pregiudizio che ogni e qualsiasi termine sia stato usato dal legislatore nel suo significato proprio e in modo sempre tecnico. Ogni termine, del resto, può assumere diversi significati o diverse sfumature anche in ragione del relativo contesto di riferimento.

La disposizione normativa che introduce il limite dei tre mandati non può, dunque, che essere interpretata alla luce dei consueti canoni ermeneutici. Muovendo, pertanto, dalla non rigorosa struttura letterale e linguistico-concettuale della disposizione, tenuto conto che la legge non dispone che per l’avvenire, all’esito di una analisi interpretativa che passando per la ricostruzione spazio- temporale dell’enunciato normativo, avuto anche riguardo al contesto politico-sportivo nel quale lo stesso interviene, deve giungersi, ad avviso di questa Corte, ad una interpretazione teleologico- sistematica necessariamente fondata sulla ricerca della ratio della disposizione all’interno delle tradizionali regole di base dell’ordinamento giuridico e del complesso sistema logico-normativo. Tale percorso interpretativo depone nel senso che il limite all’espletamento dei mandati di cui trattasi non possa valere per il passato (per chi, cioè, abbia già svolto in passato tre incarichi quale presidente o consigliere federale) e possa (i.e. debba) essere applicato (solo) a coloro che, dal momento dell’entrata in vigore della legge di cui trattasi (o del relativo recepimento nello statuto federale) svolgeranno tre mandati.

IL PARERE

Orbene, così ricostruito il quadro essenziale di riferimento normativo, occorre, ancora in via preliminare, osservare come il regolamento, in punto mandati, emanato dal Commissario straordinario appare andare oltre il dettato della stessa legge n. 8/2018.

Infatti, in breve, la predetta legge si limita ad invitare le Federazioni, per quanto  qui  rileva,  a prevedere un limite (tre o inferiore) di mandati: «Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati».

Orbene, nella trasposizione in ambito federale (senza, peraltro, passare, come, invece, necessario attraverso una specifica previsione statutaria) la norma si rivolge non più al futuro, come è logico presumere, attesa la sua irretroattività, ma abbraccia anche il passato: «Non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati».

È evidente che così “tradotta” la norma è suscettibile di essere ritenuta viziata, per contrasto alla stessa Costituzione, atteso che la stessa non può che valere per il futuro. Pertanto, dovendosi effettuare una lettura costituzionalmente orientata della norma, la disposizione federale – sopra ricordata – di cui alle NOIF, come di recente modificata, dovrebbe essere interpretata nel senso che, da adesso in poi, chi svolgerà più di tre mandati non potrà più essere canditato / eletto alle cariche di presidente o consigliere federale. In difetto, il rischio è quello di una norma carica di portata discriminatoria, anche considerato che ben noti e conosciuti sono i nomi di coloro ai quali, applicata la disposizione di recente conio, sarebbe preclusa la corsa alla carica di presidente federale o consigliere federale.

In ogni caso, anche a prescindere dalle suddette considerazioni, occorre evidenziare che la Lega di serie A, come espressamente previsto e consentito dallo stesso statuto federale, ha, nel caso di specie, autonomamente stabilito, nel rispetto del predetto medesimo statuto federale e dei principi di democrazia interna, la propria articolazione organizzativa.

In tale contesto ha, tra l’altro, emanato il proprio regolamento elettorale, sopra in rapida sintesi riportato con riguardo alle disposizioni per la elezione dei consiglieri federali. Regolamento, quello elettorale della LNPA, dunque, pienamente legittimo, anche considerato che non risulta, come pur reso possibile dal sopra ricordato art. 26 dello statuto federale, che la Federazione abbia invitato / sollecitato la Lega alla modifica del regolamento elettorale interno.

In data 28.5.2018 (quindi, «prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva», come, appunto, espressamente previsto dallo statuto federale), sulla base ed in forza delle vigenti disposizioni regolamentari interne, anche approvate dalla FIGC, la LNPA ha provveduto alla elezione, di competenza, dei due componenti del Consiglio federale (quello di diritto è costituito dal presidente di Lega).

Orbene, atteso che lo statuto della FIGC dispone espressamente che l’elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe avvenga, prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea federale elettiva, «secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe», ne consegue che le elezioni dei consiglieri di Lega A, sigg.ri Marotta e Lotito, in seno al costituendo Consiglio federale, effettuate in base al regolamento elettorale interno vigente, sono, dunque, pienamente valide ed efficaci.

Si tratta di una tipica fattispecie a formazione successiva per la cui realizzazione i due adempimenti (elezione del consigliere da parte dell’assemble di Lega ed elezione del Presidente federale, con relativa costituzione del Consiglio federale) sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi: i consiglieri Lotito e Marotta hanno già acquisito il diritto a far parte del Consiglio federale quale conseguenza ed effetto della loro valida elezione da parte dell’assemblea di Lega A, regolarmente avvenuta in data 28.5.2018. Diritto, questo, che si perfeziona, poi, o meglio, diviene pienamente efficace con la costituzione del Consiglio federale, ossia all’atto della elezione del Presidente federale.

Lo scopo finale del procedimento (costituzione del Consiglio federale) si realizza attraverso le descritte (e progressive) fasi che,  non sono solo funzionalmente collegate (tra di loro  proprio  in funzione dello scopo), ma sono anche biunivocamente interdipendenti, così che la prima non è logicamente e giuridicamente concepibile senza la seconda e viceversa (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 28.1.2012, n. 1).

Non nutre dubbio alcuno, dunque, questa Corte, che la designazione del consigliere Lotito, avvenuta in data 28.5.2018, ha ex se una propria immediata efficacia, che rimane, tuttavia, sospesa in attesa dell’evento (giuridico) necessario a completare la formazione della fattispecie ed a renderne possibile la completa espansione dell’efficacia di cui la stessa è capace. Si tratta, in altri termini, di elementi (rectius: momenti) interni alla fattispecie progressiva in cui l’ordinamento federale scandisce il procedimento di nomina /elezione dei rappresentanti di ciascuna Lega e Componente tecnica che dovranno sedere al tavolo del Consiglio federale.

In altri termini, l’elezione del Presidente federale costituisce l’avveramento di quella condicio juris che consente alla nomina del singolo consigliere, già in precedenza effettuata da ciascuna Lega o Componente tecnica, di dispiegare la sua propria efficacia alla stessa attribuita dall’ordinamento federale.

Insomma, in diversi termini, l’efficacia dell’atto di designazione del sig. Claudio Lotito quale

consigliere federale per conto della Lega A, legittimo (poiché effettuato in base alla regolamentazione vigente al 28.5.2018) e pienamente valido (poiché effettuato nei tempi e nei modi previsti dallo stesso statuto federale) è sottoposta a condizione sospensiva della sua efficacia: l’elezione del Presidente federale all’Assemblea elettiva del 22 ottobre p.v. costituirà l’evento idoneo ad integrare la fattispecie ed a realizzare la condizione che consente alla designazione / elezione di cui trattasi di spiegare l’efficacia che le è propria.

Su tale valida e legittima designazione operata dalla LNPA nessun effetto può avere il regolamento elettorale varato dal Commissario straordinario della FIGC. Segnatamente, su tale situazione, già cristallizzata, non possono esplicare effetto alcuno né la disposizione di cui al Com. Uff. n. 62 del 31.8.2018 con il quale il Commissario straordinario della FIGC ha modificato, per quanto qui, particolarmente, rileva, l’art. 4 delle Norme organizzative interne federali, prevedendo che «non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati», né quella di cui al Com. Uff. n. 63, sempre del 31.8.2018, secondo cui, «ai sensi dell’art. 2 della Legge 11.1.2018, n. 8, non può assumere la carica di Consigliere federale, in quanto membro dell’organo direttivo, chi abbia già svolto tre mandati». E ciò per due ordini di motivi, quantomeno.

In primo luogo, il nuovo testo dell’art. 4 NOIF sopra ricordato, così come l’art. 4 del regolamento elettorale varato per le elezioni del Presidente federale del 22 ottobre p.v., sono in contrasto con lo statuto federale, che, come già ricordato non prevede – ad oggi e, comunque, alla data (31 agosto 2018) di emanazione dei Comunicati ufficiali di cui trattasi – per i consiglieri federali, alcuna limitazione relativa al numero dei mandati. Sotto tale profilo, dunque, una  interpretazione  corretta  e legittimamente orientata non può che condurre questa Corte a ritenere valida e legittima la designazione a consigliere federale del sig. Claudio Lotito, perché effettuata secondo le regole allora vigenti (e che, peraltro, risultano tuttora statutariamente vigenti), considerato che la suddetta previsione è stata introdotta nell’ordinamento federale non già per il tramite (come anche previsto dalla stessa legge n.  8 del 2018) dello statuto federale, bensì a  mezzo di un mero  Comunicato ufficiale con il quale si modifica una norma NOIF, peraltro, in contrasto, appunto, con il vigente statuto FIGC.

In ogni caso, poi, le suddette previsioni regolamentari non possono rivestire efficacia retroattiva, e spiegare, dunque, i propri effetti in relazione a fattispecie giuridiche già perfezionatesi. Anche alla luce del principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale, la norma introdotta con i Comunicati ufficiali del 31 agosto 2018 non può, specie in difetto di diversa motivata espressa previsione, avere efficacia che per il futuro.

Si aggiunga che le due sottofasi procedimentali (designazione consigliere – costituzione Consiglio) in cui è suddivisa la procedura per la composizione del Consiglio federale, sono dotate di autonomia, per cui, anche sotto tale aspetto, la prima, già realizzata e perfezionata, non può rimanere travolta da fatti successivi e/o estranei al procedimento.

Potranno, quindi, le predette disposizioni, semmai valere ed avere efficacia per le procedure di elezione / designazione dei consiglieri federali che le Leghe e le Componenti tecniche hanno espletato ed espleteranno in data successiva al 31.8.2018, ma non anche, dunque, per le procedure, legittimamente ed efficacemente già espletate al momento della emanazione dei Comunicati ufficiali di cui trattasi.

Per completezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare come, ad avviso di questa Corte, il sig. Claudio Lotito, ferme restanto le perplessità di ordine generale in relazione ai possibili vizi della norma della legge n. 8/2018 che limita a tre i mandati per i presidenti delle Federazioni, non potrà essere oggi designato quale candidato alla carica di Presidente della Federcalcio. Proprio perché, oggi, quella disposizione in tema di limitazione del numero di mandati posta dal vigente  regolamento elettorale emanato dal Commissario straordinario in data 31.8.2018 (e fino a che lo stesso non sia eventualmente annullato), ha piena efficacia nei suoi confronti quanto, appunto, alla possibilità di concorrere alla elezione quale Presidente. A differenza, come detto, di quella relativa alla carica di consigliere, essendo stato, lo si ribadisce, il sig. Claudio Lotito, già in tal senso designato (rectius, eletto) al momento dell’entrata in vigore del suddetto regolamento elettorale di cui trattasi.

Peraltro, deve anche considerarsi che le disposizioni della legge n. 8 del 2018 non hanno diretta efficacia precettiva nei confronti dei singoli consiglieri, siano essi  designati  o  candidati.  Infatti,  a  ben vedere, la prima ricordata legge, all’art. 2, comma 1, apportando le già richiamate modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, al comma 2 così dispone.

«Gli  statuti  delle  federazioni  sportive  nazionali  e  delle  discipline  sportive  associate  prevedono  le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati». Appare chiaro ed evidente, dunque, che i destinatari del precetto sono le Federazioni e le Discipline sportive associate, che dovranno provvedere ad apportare le relative necessarie modifiche agli statuti, con correlata indicazione, dunque, per il futuro, del limite dei tre mandati.

E la legge medesima, peraltro, prevede un meccanismo di chiusura del sistema, a garanzia dell’effettività della riforma, così disponendo, nello stesso predetto art. 2: «Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore».

Dunque, come si vede, le Leghe e le Componenti tecniche, per quanto riguarda il nostro ambito federale, saranno tenute ad adeguare i loro rispettivi statuti e/o regolamenti elettorali che presiedono alla nomina / elezione degli organi direttivi, compresi i consiglieri federali, non appena la FIGC avrà adeguato il proprio statuto alle disposizioni della legge sopra ricordata.

CONCLUSIONI E RISPOSTA AL QUESITO

Per tutto quanto sopra considerato e ritenuto, questa Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello, formula il seguente parere interpretativo: la designazione, effettuata – in data 28 maggio 2018 – dalla LNPA, del sig. Claudio Lotito quale componente del prossimo Consiglio federale della FIGC è pienamente legittima e valida e la  sua efficacia sarà perfezionata all’atto della costituzione del Consiglio federale e,  dunque,  al momento della elezione del Presidente da parte dell’Assemblea federale.

Si dà atto che il presente parere è stato deliberato all’unanimità nella seduta del 28.9.2018.

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