F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 035CFA DEL 04 OTTOBRE 2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 029/CFA DEL 13 SETTEMBRE 2018 RICORSO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA – SEZIONE LATINA) AVVERSO IL RIGETTO DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 C.G.S. CONI E 43 BIS C.GS. FIGC RELATIVO ALLA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN A PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 13/TFN del 7.8.2018)

RICORSO DEL SIG. GAVILLUCCI CLAUDIO (ASSOCIATO AIA - SEZIONE LATINA) AVVERSO IL RIGETTO DEL RICORSO EX ARTT. 25, 30 C.G.S. CONI E 43 BIS C.GS. FIGC RELATIVO ALLA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN A PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC (Delibera del Tribunale

Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 7.8.2018)

1. Con ricorso notificato in data 13.8.2018, il sig. Claudio Gavillucci, associato AIA, ha impugnato la delibera di cui al Com. Uff. n. 13/TFN – Sezione Disciplinare, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha rigettato il ricorso promosso ai sensi degli artt. 25 e 30 CGS CONI e 43-bis CGS FIGC dallo stesso sig. Gavillucci avverso la delibera AIA pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018, Stagione Sportiva 2018/2019, con la quale veniva  disposta  la  sua  dismissione dall’organico della CAN A.

2. Il ricorso dinanzi a questa Corte è affidato ai seguenti motivi di illegittimità:

1. Illegittima interpretazione ed erronea valutazione delle prove documentali circa  la conoscenza del Verbale del 24.3.2018;

2. Illegittima ed erronea interpretazione dell’art. 16, commi 1 e 2, nonché violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità;

3. Illegittima ed erronea decisione in ordine al difetto di motivazione;

4. Erroneità della decisione sulla violazione dell’obbligo informativo. Violazione dell’art. 25, comma 1, lett. e), Regolamento AIA. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità, ai sensi dell’art. 6, comma 10, NFOT;

5. Omessa valutazione sulla irregolarità della formazione della graduatoria finale;

6. Violazione della l. 241/90 e errata qualificazione dell’attività dell’AIA;

7. Illegittimità della mancata ammissione delle prove testimoniali.

3. Il sig. Gavillucci ha chiesto che, in accoglimento dei suddetti motivi ed in riforma della impugnata delibera, venga dichiarato  e disposto  l’annullamento del Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 dell’AIA, degli atti prodromici e della propria dismissione, con reintegra definitiva nel ruolo A.E. della CAN A.

4. Con Memoria difensiva con appello incidentale condizionato in data 16.8.2018, l’AIA si è costituita in giudizio ed ha controdedotto al ricorso del sig. Gavillucci chiedendo, in via principale, rigettarsi siccome infondato in fatto e in diritto il ricorso avversario, con integrale conferma della decisione del TFN impugnata, nonché, in via incidentale condizionata al denegato accoglimento del gravame avversario ed in parziale riforma della citata decisione nel capo che ha rigettato l’eccezione di inammissibilità svolta in primo grado, rigettarsi, siccome inammissibile per violazione del termine di proposizione ex artt. 33 e 38 del CGS della FIGC, il ricorso proposto in data 23.7.2018 dal sig. Gavillucci.

5. Nella riunione del 13.9.2018 dinanzi a questa Corte, presente il ricorrente Gavillucci, al quale è stata altresì concessa la parola per intervenire personalmente, i difensori delle Parti hanno illustrato oralmente le rispettive difese e chiesto accogliersi le rassegnate conclusioni.

6. Rileva la Corte che il ricorso del sig. Gavillucci introduttivo del presente giudizio ha ad oggetto, sotto plurimi profili di contestazione, l’attuale sistema di determinazione degli organici e del numero delle promozioni e delle dismissioni della CAN A. In particolare, un tale sistema ruota attorno alla “graduatoria finale di merito” ed alla collocazione in una posizione di tale graduatoria finale che, ancorchè non determini automaticamente le proposte di promozione o di avvicendamento (art. 6, comma 10, NFOT AIA), nel caso di specie, stando alla comunicazione in data 2.7.2018 prot. 003/SS 18- 19 del Presidente AIA, è risultata determinante in termini di inidoneità del sig. Gavillucci (collocatosi al 22° ed ultimo posto con una media globale definitiva di 8,4611) alla riconferma nell’organico CAN A “per motivate valutazioni tecniche”, stante il numero delle dismissioni dalla CAN A per la stagione sportiva 2017/18 previamente fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.

A ciò consegue, in disparte ogni altra questione ed eccezione, anche di natura pregiudiziale, sollevata nel presente grado del procedimento dalle Parti, che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi nel contraddittorio necessario con almeno uno degli arbitri effettivi collocatisi in posizione immediatamente poziore rispetto al Gavillucci (Pairetto collocatosi al 21° posto con una media globale definitiva di 8,4775, Pasqua collocatosi al 20° posto con una media globale definitiva di 8,4838, Manganiello al 19° posto con una media globale definitiva di 8,4844) e, in quanto tali, da qualificarsi come controinteressati rispetto alla domanda di reintegra nel ruolo A.E. della CAN A proposta dal Gavillucci, in considerazione del numero delle dismissioni dalla CAN A per la stagione sportiva 2017/18 fissato con la delibera in data 24 marzo 2018 del Comitato Nazionale AIA.

7. In ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio, la Corte annulla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, del CGS, la decisione impugnata e rinvia al TFN – Sezione Disciplinare, che dovrà quindi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI), ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti quanto meno dell’A.E. sig. Pairetto, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.

Per questi motivi la C.F.A., rilevato il difetto di contraddittorio nei confronti di almeno uno dei controinteressati, visto l’art. 37, comma 4, C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare affinché proceda all’esame del merito previa integrazione del contraddittorio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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