F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 010/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 110-115/CFA DEL 03/05/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)
RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 9269/1002 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 E 9270/1003 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 61/TFN del 18.4.2018)
La Co.Vi.Soc. con due distinte note del 13.3.2018, ha rappresentato alla Procura Federale, con la prima (prot. n. 2943/2018) che, esaminando i report della Deloitte & Touché sulla revisione degli atti contabili del Matera calcio S.r.l., aveva rilevato che la società non aveva provveduto, entro il termine del 16.2.2018, al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 (n. 4 tesserati per entrambe le mensilità, n.7 tesserati per la sola mensilità di dicembre 2017 e, per n. 12 tesserati, non erano stati corrisposti i premi contrattuali per il mese di dicembre 2017) e con la seconda (prot. n. 2944/2018) che la stessa società non aveva provveduto, entro lo stesso termine, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativamente agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 e, altresì, che permaneva, alla stessa data, il mancato versamento delle stesse ritenute e contribuzioni previdenziali per le mensilità di settembre e ottobre 2017.
L’Organo inquirente ha, così, avviato istruttoria e, preso atto della mancata produzione di elementi diversi da parte della società interessata e del suo amministratore unico, sig. Antonio Taccogna, con provvedimento del 27.3.2018 li ha deferiti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: il Taccogna per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle NOIF e la società Matera calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per l’inadempimento del Taccogna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 C.G.S., anche qui in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF. Questo, in ragione del mancato pagamento, ai tesserati, degli emolumenti relativi ai mesi di novembre e dicembre.
A seguito della seconda nota della Co.Vi.Soc, ha avviato distinta istruttoria al cui esito, anche qui in assenza di controdeduzioni difensive, ha deferito allo stesso Tribunale, sia il Taccogna che il Matera calcio (atto n. 9270/1003pf17-18/GP/GC/blp del 27.3.2018). Il primo è stato chiamato a rispondere della violazione delle medesime disposizioni, come sopra riportate, relative al mancato pagamento dei contributi Inps e ritenute Irper per il bimestre novembre-dicembre 2017 nonché per quello, già consumato ma perpetuato, di settembre-ottobre 2017.
Anche la società Matera Calcio è stata evocata in giudizio, ai sensi delle stesse disposizioni violate e per le medesime imputazioni di cui al precedente deferimento.
In data 16 aprile 2018 si è tenuto il dibattimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale dinanzi al quale si sono costituiti i difensori dei due soggetti incolpati, avv. Chiaccio e Cozzone, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l’applicazione della continuazione nel computo delle sanzioni da comminare, mentre la Procura, chiesta la riunione dei giudizi, ha chiesto volersi riconoscere la responsabilità dell’amministratore e della società con relative sanzioni, indicate in 6 punti di penalizzazione in classifica, per il sodalizio, e mesi 6 di inibizione per il suo amministratore sig. Taccogna.
All’esito della camera di consiglio, quei giudici hanno disposto l’irrogazione delle sanzioni come da richiesta della Procura Federale.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso sia il Taccogna che la soc. Matera Calcio S.r.l. per le cure dell’avv. Antonio Rocca.
Il sig. Taccagna, dopo aver fatto una breve premessa richiamando lo svolgimento fattuale della vicenda, ponendo in rapporto di conseguenzialità gli accadimenti contestati e la situazione di difficoltà economica dello sponsor, in punto di diritto si è lamentato dell’erroneità della sanzione in relazione al parziale - e non totale - inadempimento e di come fattispecie analoghe, da lui richiamate, abbiano subìto un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Lo stesso difensore ha, poi, ripercorso lo stesso tracciato argomentativo nella difesa della società, deducendo la eccessiva gravosità della sanzione in relazione a precedenti, analoghe fattispecie.
All’odierna riunione di trattazione, presenti l’avv. Rocca per i ricorrenti e il dott. Chiné per la Procura, che hanno concluso chiedendo, rispettivamente, l’accoglimento e il rigetto dei ricorsi per le motivazioni riportate negli atti, i gravami sono stati trattenuti in decisione.
LA CORTE
Dispone, in via preliminare, la riunione dei giudizi per indubbie ragioni di connessione oggettiva. Nel merito i ricorsi meritano solo parziale accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Va detto, in primo luogo, anche per effetto della mancata contestazione sul punto, che sussiste la violazione complessivamente contestata, ossia il mancato pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2017 nonché, per lo stesso bimestre, il mancato versamento di contributi Inps e, all’Erario, delle ritenute Irpef.
In via aggiuntiva, è stato altresì contestato il permanere della situazione di inadempimento, per il bimestre settembre-ottobre 2017, dei medesimi contributi e imposte sul reddito.
La difesa chiede accertarsi l’imputabilità di tali condotte ad un soggetto esterno, estraneo ai rapporti endofederali, cioè lo sponsor che, in difficoltà economica, non avrebbe provveduto ad onorare i suoi impegni con la società.
Posto che di ogni allegazione bisogna fornire prova, certa e oggettiva, di quanto dedotto e che, nella circostanza, nulla è stato inoppugnabilmente provato, deve dirsi che, quand’anche fosse, la circostanza si dimostrerebbe, in ogni caso, priva di rilievo in quanto il rapporto sia tra società e Federazione che tra datore di lavoro/sostituto d’imposta e gli organi deputati alla riscossione è instaurato unicamente tra costoro, senza che possa surrogarsi, in capo ad altri, obblighi di alcun genere e, di converso, addebitarsi loro eventuali inadempimenti.
Quello che rileva, dunque, è l’oggettivo inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 85 delle Noif i quali (cfr. Collegio di Garanzia Coni n. 9/2016), sono “elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive”.
D’altro canto, lo stesso tenore letterale dell’art. 85 NOIF, nella sua complessiva architettura, depone in modo chiaro e netto circa l’oggettività della previsione, senza che qualsivoglia elemento psicologico, insito nell’attore, possa influire sulla concretizzazione della fattispecie che, proprio per la sua essenzialità nell’assicurare il raggiungimento delle finalità sportive, non ammette deroghe o ordinarietà dei termini.
La conseguenza è che lo stesso legislatore sportivo ha voluto inasprire la sanzione di cui all’art. 10, comma 3 C.G.S., portandola da “almeno un punto” ad “almeno due punti”, proprio in virtù del rispetto di questa ratio e allo scopo di assicurare parità delle condizioni in cui debbono operare le società calcistiche.
La specifica doglianza è, quindi, respinta.
Deve però darsi rilievo all’ulteriore argomentazione difensiva, ovvero una più esatta e congrua commisurazione della sanzione afflittiva di simile (o simili) condotta.
In effetti, pur in presenza di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in particolare, di quanto indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede, come detto, che la condotta omissiva è assoggettata alla “…sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve ammettersi e darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, allorché si è affermato il convincimento che, posta la sanzione nella misura minima edittale per il primo inadempimento (sempreché non abbiano ingresso ragioni per disporre una sanzione più grave), a fronte della permanenza dello stesso inadempimento, non può escludersi che l’ulteriore e addizionale pena possa andare esente da puntuali modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.
In questo senso, il Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo periodo, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.
Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.
Affermato quanto precede e facendone applicazione alla presente fattispecie, si deve allora sanzionare la condotta, rispettivamente del sig. Taccogna e della società, chiamata a responsabilità diretta e oggettiva, nel modo seguente:
Sig. Antonio Taccogna mesi quattro di inibizione (due mesi per l’inadempimento relativo al mancato pagamento degli emolumenti nel bimestre indicato e un punto per il connesso inadempimento – per lo stesso periodo – relativo all’omessa contribuzione e versamento del carico fiscale – più un altro punto per il permanere dell’inadempimento del bimestre precedente (settembre ottobre 2017).
Società Matera Calcio, sanzione di punti quattro di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corrente campionato, determinata sommando punti due per il primo adempimento, più un punto per il mancato versamento dei contributi stesso bimestre, più un altro punto per il permanere di quello relativo al bimestre precedente.
Infatti, la permanenza del mancato adempimento è fonte di sanzione, autonoma e aggiuntiva, per ogni bimestre di ritardo in quanto tale è la volontà del legislatore federale che impone la sanzionabilità (cfr. art. 85 NOIF) per il mancato avvenuto pagamento del bimestre d’interesse e “per quelli precedenti ove non assolti prima”.
Con esclusione, quindi, di qualsivoglia pericolo di violazione del “ne bis in idem”, adombrato da parte ricorrente, in quanto trattasi di violazione che si perpetua e si aggrava nel tempo, senza che la sua cognizione, avvenuta la prima volta, escluda la possibilità di un suo successivo apprezzamento col decorrere del tempo, proprio perché il perpetuarsi dell’inadempimento è connotato da uno specifico disvalore che ne aggrava la lesività per l’ordinamento federale.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li accoglie parzialmente e riduce così le sanzioni:
- Sig. Taccogna Antonio inibizione per mesi 4;
- Società Matera Calcio Srl penalizzazione di punti 4 in classifica.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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