F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 019/CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 105/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 114/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018) RICORSO DEL SIG. FRANCHETTO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17- 18 GP/GC/BLP DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE  NN. 8038/704  PF  17-18  GC/GP/BLP  DEL  5.3.2018  E  8139/705  PF  17-18  GP/GC/BLP  DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018)

 

RICORSO DEL SIG. FRANCHETTO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-

18 GP/GC/BLP DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018)

 

La società Vicenza Calcio S.p.A., dichiarata fallita con sentenza n. 7/2018 del Tribunale di Vicenza, in persona del curatore fallimentare ed il sig. Marco Franchetto, già amministratore delegato e legale rappresentante della stessa, hanno proposto ricorso a questa Corte avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 54/TFN – Sezione Disciplinare, con la quale il sig. Franchetto è stato ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. e 10, comma 3 stesso Codice, in relazione all’art. 85, lett. C) parag. IV) e V) delle NOIF e sanzionato con l’inibizione a ricoprire cariche societarie e incarichi federali per mesi 4 (mesi quattro) mentre la soc. Vicenza Calcio s.p.a., è stata ritenuta responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1 e 10, comma 3 CGS, in relazione al menzionato art. 85 NOIF e sanzionata con la penalizzazione di punti 4 (punti quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in atto.

La decisione è scaturita all’esito del dibattimento, tenutosi il 21 marzo 2018 dinanzi al TFN – Sezione Disciplinare, celebrato a seguito dei deferimenti operati dalla Procura Federale, officiata dalla Co.Vi.Soc, in ragione del constatato inadempimento della società a corrispondere ai propri tesserati, entro il 16 dicembre 2017 gli emolumenti dovuti agli stessi per le mensilità di settembre e ottobre 2017 (primo deferimento), nonché, per lo stesso periodo, per non aver versato, sempre entro il 16 dicembre 2017, i contributi INPS e le ritenute IRPEF connesse alle medesime retribuzioni.

In prime cure, la difesa del sig. Franchetto aveva eccepito la sua responsabilità in quanto, in data 18 dicembre 2017 (ultimo giorno utile per il pagamento/versamento) era stato sostituito nella carica di Amministratore Delegato da altro soggetto, non deferito, mentre la difesa del Vicenza Calcio aveva opposto la non sanzionabilità della società per effetto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento e della soggettività diversa facente capo al Curatore Fallimentare.

Il Tribunale Federale, respinte le eccezioni preliminari in rito, ha valutato come fondate le contestazioni – preso atto che l’inadempimento è stato ammesso anche da parte del curatore – e ha condannato il sig. Franchetto e la società. alle sanzioni sopra descritte. In particolare, non ha ritenuto dirimente – ai fini di esenzione da   responsabilità – la sostituzione dell’amministratore delegato la mattina dell’ultimo giorno utile per i versamenti.

Avverso tale decisione hanno proposto gravame entrambi i convenuti in primo grado.

La società Vicenza calcio, assistita dagli avvocati Diana e Rigo, ha dedotto, in primo luogo, l’insussistenza di responsabilità della persona giuridica in assenza di una responsabilità di persona fisica legata al sodalizio. In questo, ricollegandosi alla difesa del sig. Franzetto che, in tesi,  ha contestato ogni addebito in quanto avrebbe lasciato la carica prima della scadenza dei termini per adempiere. Reiterata la richiesta di integrazione del contraddittorio con il sig. Pioppi, già Presidente della società, irreperibile per essersi trasferito all’estero, ha lamentato una presunta violazione del principio tra chiesto e pronunciato, per errata contestazione della data ultima per adempiere e per affidamento incolpevole in ordine alla stessa distonia temporale. Nel merito ha centrato le sue difese sull’errata interpretazione e applicazione delle norme nei confronti di un soggetto che, estinto per effetto del fallimento, non sarebbe possibile ritenerlo destinatario di alcuna sanzione.

Il sig. Franchetto, assistito dai medesimi difensori, ha riproposto, in via generale, le medesime argomentazioni introdotte dal Vicenza Calcio, con la particolarità – in relazione alla sua posizione – di dichiararsi estraneo a qualsiasi ipotesi di inadempimento in quanto, alle ore 9,50 del 18 dicembre 2017 non ricopriva più alcuna carica per effetto del deliberato assembleare, mentre il termine per adempiere scadeva alle ore 24,00 successive. Il suo successore, sempre in tesi, avrebbe potuto adempiere sottraendo la soc. Vicenza calcio e lui stesso da ogni censura.

All’odierno dibattimento, presenti l’avv. Diana e Schiavone (che ha depositato una memoria di udienza in favore del Curatore) per i ricorrenti e i dott. Chiné e Scarpa per la Procura Federale, le parti hanno concluso richiamando le rispettive tesi e insistendo per l’accoglimento delle correlate domande.

LA CORTE

Dispone, in via preliminare, la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione dei ricorsi proposti.

Il Tribunale Federale Nazionale ha riconosciuto la responsabilità del sig. Franchetto per non aver adempiuto agli obblighi posti dal combinato disposto degli artt. 10 comma 3 CGS e 85 lett. C) paragrafi IV e V delle NOIF, ossia il tempestivo pagamento, ai tesserati, degli emolumenti previsti per le mensilità di settembre e ottobre 2017, entro la data del 16 dicembre 2017 e i correlati contributi previdenziali e imposte sul reddito. Ha riconosciuto, altresì, la responsabilità, diretta e oggettiva della soc. Vicenza Calcio, della quale il sig. Franchetto era amministratore delegato sino al 18 dicembre 2017.

La vicenda, chiara nella sua materialità, dev’essere però scrutinata diversamente, non solo in ragione delle diverse posizioni soggettive ma anche per le articolati motivi da ognuno posti a suffragio dei gravami.

La società Vicenza calcio, come detto in curatela fallimentare ed esercizio provvisorio per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Vicenza del 18 gennaio 2018, lamenta. a) l’insussistenza di responsabilità societaria in assenza di pari responsabilità in capo ad un suo amministratore e/o dirigente; b) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ex presidente del CdA; c) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di affidamento incolpevole; d) erronea interpretazione e valutazione delle norme contestate.

I motivi di cui ai punti a) e b) sono palesemente infondati e non possono trovare accoglimento.

Va  detto,  quanto al  primo, che l’assunto  difensivo  si  basa  su  un  assioma  chiaro,  cioè  la responsabilità  diretta  (ma  anche  quella  oggettiva)  della società non  può  che  essere  direttamente discendente  dall’operato  di  taluno  che,  avendo  il  potere  di  agire  in  nome  e  per  conto  di  essa, contravvenga  al  correlato  dovere  e  ometta  di  assolvere  ad  adempimenti  che,  come  più  volte riconosciuto dalla giurisprudenza sportiva (cfr. Collegio di Garanzia Coni n. 9/2016), sono “elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive”.

In questo la difesa dimostra piena condivisione all’enunciato di questa Corte, (dec. n. 126/CFA del 19 maggio 2016), ovvero che nessuna responsabilità diretta può riconoscersi in capo al sodalizio sportivo se essa non sia preceduta dall’accertamento di una violazione di norme da parte del suo legale rappresentante.

Nel caso di specie, però e per le ragioni che seguono, è stata accertata (e sanzionata) la violazione di norme federali da parte del suo amministratore legale pro-tempore, per cui la sentenza impugnata non solo si muove in perfetta linea di continuità con la giurisprudenza richiamata ma si è nella piena e corretta applicazione dell’art. 4 commi 1 e 3 e dell’art. 10 comma 3 del CGS.

Quanto, poi, alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ex presidente del CdA, non convenuto per la sua dimostrata irreperibilità, deve dirsi che la contestuale decisione nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio sconta presupposti di assoluta necessarietà, come nel litisconsorzio necessario, art. 102 c.p.c. o quando la riunione dei processi sia “assolutamente necessaria” per l’accertamento dei fatti (art. 18 c.p.p.).

Ora, in disparte l’applicazione, in via complementare, dei principi del processo civile e non di quello penale in questo procedimento (principio che la difesa dimostra di conoscere), deve dirsi che tale necessarietà non si ravvisa, né ai fini dell’emissione di una pronuncia valida ed efficace, né a quelli di una corretta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, più che chiari nella vicenda che ci occupa ed alla cui esatta cognizione nessun originale apporto potrebbe portare la partecipazione dell’ex presidente della società.

Né si dimostra correttamente inquadrato  il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto, secondo l’art. 112 c.p.c. la corrispondenza va inquadrata con il principio della domanda ex art. 99 c.p.c.,; nel rito civile, addirittura, la domanda può essere, ove giudicata come esposta in modo non corretto, precisata all’udienza ex art. 183 c.p.c.. La lamentata, diversa indicazione della data, eccepita dalla difesa, non ha, in nulla, confuso la domanda. Dimostrazione ne è che non vi è stata alcuna necessità di precisazione ulteriore, alla luce della chiarezza di quanto richiesto dalla Procura Federale.

Nella specie, la difesa si è appigliata, in maniera del tutto infondata, al fatto che nelle contestazioni è stata indicata come data ultima non rispettata il 16 dicembre 2017 invece di quella del 18 dicembre successivo, stante il fatto che il 16 dicembre era sabato.

Ma negli atti, ad avviso di questa Corte, è stata citata, in modo corretto, la norma di cui all’art. 85 NOIF e che, in quanto previsione di carattere generale ed astratto, pone un limite ben preciso. Lo stesso principio di richiamo della norma nella sua declinazione generale deve dirsi che ricorre nelle norme che prescrivono il compimento di atti in ben definiti termini processuali, significando che sia l’art. 155 c.p.c. che l’art. 38 C.G.S. prevedono che la data di scadenza per l’adempimento, ove cada in un giorno festivo, è prorogata in modo automatico, al primo giorno feriale successivo. Cosa che, diligentemente, la Co.Vi.Soc. si premurò di avvisare la società ricorrente.

La conseguente conclusione è che, nel rappresentare la norma violata da parte del Requirente, non risulta essere stata indicata, contraddittoriamente, una  data  diversa  di  scadenza dell’adempimento da quella prevista dalle norme, ancorché prorogata ex lege, come diligentemente portato a conoscenza da parte della Commissione.

Diverso sarebbe stato il caso di un’indebita contrazione dei termini, questa sì integrante una violazione di legge, ma ciò non è stato, per cui l’obiezione difensiva si dimostra mal posta e dev’essere respinta, anche in relazione al preteso, incolpevole affidamento in quanto, come detto, la Co.Vi.Soc.,si è premurata, andando oltre i suoi doveri e al solo fine di agevolare l’adempimento, di indicare quella proroga del termine che la parte, usando la normale diligenza, aveva sicuramente già   intuito.

Da ultimo, con pieno riferimento al merito del giudizio, la difesa contesta l’interpretazione e ne denuncia la falsa applicazione in quanto a suo avviso, anche qualora si fosse raggiunto il convincimento della colpevolezza del rappresentante legale, mai nessuna sanzione si sarebbe potuta applicare alla società poiché, sempre a suo avviso, la “dichiarazione di fallimento funge da causa di estinzione dell’illecito, sia esso penale o amministrativo” e, in questo richiama normativa del codice di rito penale che, oltreché irrilevante per la diversità delle situazioni e delle norme di rito applicabili, interpreta in modo che questa Corte non condivide.

Secondo i patroni del Vicenza Calcio, come detto, la dichiarazione di fallimento funge da causa di estinzione dell’illecito, sia “penale che amministrativo”.

Ora, in disparte la considerazione, esposta dalla difesa, circa l’estinzione di un illecito penale commesso dalla società ed estinto in ragione del fallimento, sulla quale questa Corte nulla ritiene di osservare, deve dirsi che la giurisprudenza costante della Suprema Corte non reputa che la dichiarazione di fallimento sia causa estintiva della società (Cass. civ. Sez. I, 14-12-2016, n. 25736) ma che, come anche osservato dalla stessa difesa, l’estinzione consegua, come stabilito anche dalla riforma di settore del 2003, solo all’atto di cancellazione dal registro delle imprese (Cass. Civ. sez. V n. 1150/2018 e, in precedenza, SS.UU. n. 6070/2013) poiché la sentenza del Tribunale ha come scopo la liquidazione dei beni in favore dei creditori e, addirittura, può consentire l’esercizio provvisorio.

In questo, il curatore fallimentare è organo del fallimento e provvede lui stesso, quando ciò è stato autorizzato, all’esercizio provvisorio ex art. 104 Legge Fallimentare. In tale esercizio dei suoi poteri non è “terzo”, come argomentato dalla difesa, ma esercita una legittimazione generale, ad es. ai sensi  dell’art.  146  L.F.  e  a  lui  spettano  compiti  di  amministrazione  del  patrimonio  fallimentare,  come, d'altronde, stabilisce l'art. 31, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Nel caso di specie, poi, la Corte non ravvisa, nel potere sanzionatorio previsto dalle norme federali, alcuna azione incidente sul patrimonio societario (il cui esercizio provvisorio è stato espressamente autorizzato dal Tribunale) e la società Vicenza calcio non è assolutamente estinta, risultando attiva nel Registro delle Imprese – e non potrebbe essere diversamente – come risulta dalla documentazione allegata. Né si rinviene norma che impedirebbe l’esercizio dell’azione disciplinare in costanza di esercizio provvisorio, attesa la vitalità della società, ancorché in un particolare stato di gestione del proprio patrimonio.

Né la giurisprudenza citata dalla difesa, in applicazione della legge n. 231/2001, può dirsi conferente in materia, poiché la questione affrontata da quei giudici è relativa ai rapporti tra sequestro, ai fini di successiva confisca nel procedimento penale e utilizzo dei beni da parte del curatore fallimentare a tutela dei creditori.

In conclusione, non può condividersi l’argomentazione complessiva difensiva secondo la quale la procedura sanzionatoria colliderebbe con quella fallimentare, nei cui confronti si porrebbe come inutilmente perniciosa.

Le stesse argomentazioni possono e debbono richiamarsi, quanto ai motivi generali, pienamente sovrapponibili, introdotti dal sig. Franchetto, nei confronti del quale residua l’argomentazione relativa alla sua cessazione dalla carica in pendenza dei termini per l’adempimento.

In pratica il sig. Franchetto, amministratore delegato della società dal 31 maggio 2016, è stato sostituito, nella carica, dal sig. Fabio Sanfilippo nel corso dell’assemblea del 18 dicembre 2017, chiusa alle ore 9,50. Sig. Sanfilippo che non era presente alla riunione ma, contattato telefonicamente, ha accettato  l’incarico.

Ora, in disparte l’efficacia dell’iscrizione della nomina dell’amministratore delegato (avvenuta solo il 16.1.2018), non costitutiva ma dichiarativa, come forma di pubblicità verso terzi della nuova figura organica, va detto che la nomina (con poteri sospesi con decreto del 15.1.2018 del Tribunale), per gli aspetti che qui interessano, non poteva certamente avere una qualche operatività in quanto il sig. Sanfilippo, nella stessa giornata, non poteva sicuramente operare sul conto corrente dedicato e, quindi, effettuare i pagamenti che, invece, non sono stati  effettuati, nei mesi  precedenti, dal sig. Franchetto.

Il quale, insieme agli altri amministratori, è stato ritenuto decaduto dall’assemblea, mentre si sono dimessi altri consiglieri di amministrazione.

La cronologia degli avvenimenti societari – e quelli personali del sig. Franchetto – depone allora per l’assoluta inattendibilità della tesi difensiva, secondo la quale “il passaggio di consegne” tra i due amministratori delegati avrebbe potuto consentire il corretto adempimento delle obbligazioni.

Corretto adempimento delle stesse che, almeno per quanto riguarda il nuovo amministratore delegato, appare confliggere con razionalità e buon senso, oltre che con le stesse norme, anche consuetudinarie, dei rapporti tra società e istituto di credito presso il quale  è  in  essere  il  conto corrente dedicato.

Ciò premesso, va affermata la responsabilità disciplinare sia del sig. Franchetto che della società Vicenza Calcio s.p.a.

Per quanto riguarda il quantum della sanzione, ritiene questa Corte che, tenuto conto del particolare periodo di intensa attività finalizzata ad evitare la decozione della società, al sig. Franchetto, in parziale accoglimento del suo gravame, debba essere comminata l’inibizione per mesi tre.

Nei riguardi  della società, invece, deve  ritenersi che vada, nel suo complesso, valutato il permanere della sua condotta inadempiente, ancorché insistente nello stesso , breve arco temporale.

A fronte di quanto previsto dalle norme surrichiamate e, in  particolare,  di  quanto  indicato dall’art. 10, comma 3 C.G.S., allorchè prevede che la condotta omissiva è assoggettata alla “…sanzione di cui all’art.18, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti  di  penalizzazione  in  classifica.  La sanzione dovrà applicarsi,  ai sensi dell’art. 16  del presente Codice,  tenuto conto della  natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva”, deve osservarsi come la giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello Sport del CONI abbia ritenuto che, a fronte della permanenza dell’inadempimento esso debba, da un lato, essere sanzionato applicando la penalizzazione prevista per ogni trimestre in cui detto inadempimento persiste e sino al soddisfo   dell’obbligazione.

Dall’altro, però, ritiene che la misura edittale, come di norma in tutti i procedimenti sanzionatori, non possa essere esente da modulazioni, in melius e in peius, avendo riguardo alle circostanze di tempo, luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

In questo senso, il Tribunale Federale nazionale (C.U. n. 12/TFN 2015/2016) richiamando la decisione di questa Corte n. 49/2015, ha inteso punire gli inadempimenti successivi al primo trimestre, che permangono nel successivo periodo, con un punto di penalizzazione in classifica per ognuno di questi periodi, ferma restando la penalizzazione di almeno due punti per la prima inadempienza.

Nello stesso senso cfr. C.F.A. Sezioni Unite n. 047/CFA (2015/2016, confermata dal Collegio di garanzia dello Sport del CONI, a Sezioni Unite, con decisione n. 9/2016.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li accoglie parzialmente e riduce così le sanzioni:

- Società Vicenza Calcio Spa penalizzazione di punti 3 in classifica;

- Sig. Franchetto Marco inibizione per mesi 3.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

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