F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 020/CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 123/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ US VIBONESE CALCIO SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 51/TFN del 22.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US VIBONESE CALCIO SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA  SOCIETÀ ACR MESSINA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 22.3.2018)

- Con ricorso ex art. 30 del CGS CONI proposto nei confronti della Società ACR Messina s.r.l., depositato in data 18 luglio 2017, lamentando la circostanza che la società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l’iscrizione al campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato medesimo, la Società US Vibonese Calcio s.r.l. ha chiesto di disporre l’integrazione dell’organico mediante reintegra della società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesti per l’iscrizione al campionato, previa declaratoria di esclusione della società ACR Messina dal predetto campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2016/2017.

Deduceva, parte ricorrente, di essere retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2017, dopo la sconfitta nei play out contro il Catanzaro, e che, quindi, la stessa, in conseguenza e per effetto della richiesta esclusione della Società ACR Messina sin dalla stagione  2016/2017,  avrebbe  diritto  ad essere reintegrata nell’organico della Lega Pro, essendo stata la prima squadra esclusa dal campionato.

Invia istruttoria, la US Vibonese ha chiesto l’acquisizione presso gli organi competenti di tutti i documenti relativi all’iscrizione al campionato 2016/2017 della società ACR Messina e di quelli successivamente depositati per la regolarizzazione delle posizioni dei Club, con riferimento alla sostituzione delle fideiussioni.

Non costituitasi la ACR Messina s.r.l., il TFN, con decisione pubblicata in data 28 luglio 2017, riteneva il ricorso inammissibile, in quanto, pur dolendosi, parte ricorrente, della mancata esclusione, da parte della Lega Pro, della società ACR Messina dal campionato 2016/2017, per non aver presentato in tempo utile la fideiussione sostitutiva richiesta a seguito del fallimento della Società assicuratrice Gable Insurance, il ricorso «è stato presentato esclusivamente nei confronti  della Società ACR Messina Srl e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico».

«Sotto altro profilo», affermava il TFN, «l’art. 30 del Codice di Giustizia del CONI prevede un rimedio, rimesso ad un atto di impulso di parte, volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti dell’Ordinamento Federale (e non quindi, dei singoli soggetti ricorrenti), alternativo rispetto al deferimento proposto dal Procuratore Federale.

Tale potestà è sottoposta ad un termine decadenziale di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del fatto o dell’atto, a condizione che non sia già stato instaurato, né risulti pendente un procedimento avente ad oggetto i medesimi fatti. Non a caso la  stessa  disposizione  codicistica prevede che, decorso, il termine sopra indicato unico soggetto legittimato a proporre azione per i medesimi fatti è il Procuratore Federale mediante atto di deferimento.

Da tale principio deriva che il ricorso in questione è inammissibile qualora sui medesimi fatti il Procuratore Federale abbia già proposto azione.

Sul punto va evidenziato che per i medesimi fatti (deposito tardivo della fideiussione a seguito di inefficacia di quella rilasciata dalla Società Gable Insurance) è già stata proposta azione innanzi a questo Tribunale dal Procuratore Federale, definita con comunicato ufficiale n. 86/TFN-SD del 15 maggio 2017, riformata dalla Corte Federale d’Appello, giusto Comunicato Ufficiale n. 138/CFA del 7 giugno 2017.

Non è possibile, pertanto, richiedere una sanzione ulteriore rispetto a quella già definitivamente adottata dai competenti Organi di giustizia sportiva».

- Avverso la suddetta decisione, in data 8 agosto 2017, la U.S. Vibonese Calcio S.r.l. proponeva reclamo ai sensi dell'art. 30 CGS CONI in relazione all’art. 37 CGS FIGC, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 CGS CONI e chiedendo, previa acquisizione della succitata documentazione, «la penalizzazione e/o esclusione del Club A.C.R. Messina s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, dal Campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017, con conseguente reintegra nell’organico di Serie C della società ricorrente mediante scorrimento della graduatoria».

Con ordinanza in data 17 agosto 2017, questa Corte, ritenute sussistenti ragioni di opportunità ed urgenza, disponeva l’acquisizione – presso la Lega italiana calcio professionistico – degli atti e dei documenti relativi all’iscrizione del campionato stagione sportiva 2016/17 della società ACR Messina s.r.l.

La documentazione veniva trasmessa in data 18 agosto 2017.

Con decisione del 24 agosto 2017, pubblicata sul Com. Uff. 34/C.F.A., la Corte federale di appello accoglieva, pertanto, il ricorso, disponendo il posizionamento della società ACR Messina all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017.

In via preliminare, la Corte federale di appello ha esaminato il profilo dell’ammissibilità del ricorso, sotto il duplice profilo della legittimazione attiva e della corretta instaurazione del contraddittorio. Quanto al contraddittorio, ha ritenuto che la Lega Pro non costituisse parte del presente procedimento, né rivestisse la qualifica di litisconsorte necessario, considerando, dunque, validamente e tempestivamente introdotto il ricorso notificato alla sola ACR Messina s.r.l.

Quanto alla verifica dell’esistenza o meno della condizione prevista all’art. 30, comma 1, CGS CONI, ossia, l’assenza di ipotesi di ne bis in idem, riteneva, la CFA, all’esito di una approfondita comparazione tra l’oggetto specifico del presente procedimento con quello del procedimento già svoltosi in esito al deferimento della Procura Federale del 28.4.2017, conclusosi, in primo grado, con decisione Com. Uff.

n. 86/TFN del 15 maggio 2017, e in grado d’appello, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138/CFA del 7giugno 2017, con motivi resi pubblici con Com. Uff. n. 20/CFA in data 1 agosto 2017, che, mentre con il deferimento del 28.4.2017 la Procura Federale ha contestato all’A.C.R. Messina s.r.l. ed ai suoi rappresentanti il mancato deposito di nuova efficace polizza fidejussoria entro il 31.1.2017, in relazione a quanto disposto dalla FIGC con il Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016, con il ricorso proposto dalla U.S. Vibonese s.r.l. innanzi al TFN è stato, invece, dedotto il mancato definitivo deposito da parte di ACR Messina s.r.l. di una valida ed efficace polizza fidejussoria fino alla fine del campionato.

Conclusivamente, pertanto, affermava la CFA, «può ritenersi l’ammissibilità del ricorso de quo, atteso che nel precedente procedimento la Procura Federale ha contestato all’A.C.R. Messina s.r.l. il non aver, alla data del 31.1.2017 – come richiesto dal Com. Uff. n. 97/A della FIGC - prodotto efficace polizza fidejussoria sostitutiva di quella venuta meno per effetto della sottoposizione a procedura concorsuale della GableInsurance AG, laddove il presente giudizio ha ad oggetto il fatto che, neppure successivamente alla predetta data (31.1.2017) e, comunque, entro il termine della stagione sportiva 2016/2017 sia stata mai depositata una efficace garanzia, con ciò venendo meno un presupposto indispensabile e necessario, non solo per l’iscrizione, ma anche per la regolare (e legittima) partecipazione al campionato di Lega Pro dell’A.C.R. Messina s.r.l.

Ne consegue, dunque, essendo stata rispettata la condizione di cui all’art. 30, comma 1, C.G.S. CONI e non essendo, cioè, “per i relativi fatti” stato instaurato né pendente “un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva”, la piena ammissibilità, anche sotto tale ulteriore profilo, del ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI presentato dalla U.S. Vibonese s.r.l. avanti al Tribunale Federale Nazionale».

Così definite le questioni preliminari e di rito, la CFA ha dichiarato, nel merito, fondato il ricorso.

Ha, infatti, ritenuto provato in atti «che la società A.C.R. Messina s.r.l. ha disputato, per quanto ai fini del presente giudizio rileva, dal 31.1.2017 fino al termine del campionato, il campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017, in difetto di idonea ed efficace polizza fidejussoria.

In tal senso, si evidenzia come nella relazione istruttoria in atti, inviata dalla Lega Pro a questa Corte Federale di appello il 18.8.2017, la stessa Lega evidenzi che “al mese di aprile la segnalazione indirizzata a Co.Vi.Soc. in data 21.2.2017, risultava ancora priva di riscontro poiché ad essa non era conseguito alcun tipo di intervento da parte degli organi competenti e, nelle more, la società A.C.R.

Messina non aveva depositato alcuna ulteriore fidejussione”. Alla luce di tale situazione, Lega Pro in data 19.4.2017 scriveva alla FIGC, essendo “necessario capire l’esito di quella segnalazione giacché il silenzio a fronte della situazione relativa alla società sportiva in parola era pregiudizievole alla corretta formazione della classifica del campionato”.

Nei medesimi sensi depongono i diversi articoli di stampa prodotti dalla ricorrente nei quali viene data a notizia del mancato deposito da parte della A.C.R. Messina s.r.l. di valida fidejussione fino al termine del campionato 2016/2017.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto FIGC il Consiglio federale della Federcalcio “approva, dopo averne verificata l’idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all’affiliazione, all’ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati”.

Recita, in particolare, l’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC: “Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con  i  principi  dell’UEFA  in materia di licenze per le competizioni europee,  avuto  riguardo  a  criteri  sportivi,  infrastrutturali, organizzativi, legali ed  economico-finanziari”.  Precisa,  poi,  il  successivo  comma  2:  “Ciascuna  società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico  di  competenza,  deve  ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall’UEFA per le proprie licenze”.

Dispone l’art. 52, comma 1, NOIF: “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle  norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.

Gli organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi- Organizzativi (cfr. art. 77 NOIF). Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti per l’ottenimento della Licenza Nazionale innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi, sono emanate, ai sensi dell’art.90 ter NOIF, “annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo”.

Con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016, il Consiglio Federale della FIGC, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato, per quanto segnatamente rileva ai fini della definizione della presente controversia, di “approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017”.

Per effetto di quanto disposto dal Titolo I, lett. D), dei Criteri Legali ed Economico-Finanziari di cui al predetto Com. Uff. n. 368/A, le società devono, entro il termine del 30.6.2016, “depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2016/2017, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al campionato di Divisione nica”, unitamente a tutta una serie di documenti ivi espressamente previsti, tra cui “…. 8) l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. Il modello tipo della garanzia e l’eventuale rating delle  società  assicurative saranno resi noti dalla F.I.G.C., con separata comunicazione …”.

Precisa, inoltre, il Com. Uff. di cui trattasi che l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 12.7.2016, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed quella segnalazione giacché il silenzio a fronte della situazione relativa alla società sportiva in parola era pregiudizievole alla corretta formazione della classifica del campionato”.

Nei medesimi sensi depongono i diversi articoli di stampa prodotti dalla ricorrente nei quali viene data a notizia del mancato deposito da parte della A.C.R. Messina s.r.l. di valida fidejussione fino al termine del campionato 2016/2017.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto FIGC il Consiglio federale della Federcalcio “approva, dopo averne verificata l’idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all’affiliazione, all’ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati”.

Recita, in particolare, l’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC: “Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con  i  principi  dell’UEFA  in materia di licenze per le competizioni europee,  avuto  riguardo  a  criteri  sportivi,  infrastrutturali, organizzativi, legali ed  economico-finanziari”. Precisa,  poi,  il  successivo  comma 2:  “Ciascuna  società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico  di  competenza,  deve  ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall’UEFA per le proprie licenze”.

Dispone l’art. 52, comma 1, NOIF: “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle  norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.

Gli organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (cfr. art. 77 NOIF). Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti per l’ottenimento della Licenza Nazionale innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi, sono emanate, ai sensi dell’art. 90 ter NOIF, “annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo”.

Con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016, il Consiglio Federale della FIGC, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato, per quanto segnatamente rileva ai fini della definizione della presente controversia, di “approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017”.

Per effetto di quanto disposto dal Titolo I, lett. D), dei Criteri Legali ed Economico-Finanziari di cui al predetto Com. Uff. n. 368/A, le società devono, entro il termine del 30.6.2016, “depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2016/2017, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al campionato di Divisione Unica”, unitamente a tutta una serie di documenti ivi espressamente previsti, tra cui “…. 8) l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. Il modello tipo della garanzia e l’eventuale rating delle  società  assicurative saranno resi noti dalla F.I.G.C., con separata comunicazione …”.

Precisa, inoltre, il Com. Uff. di cui trattasi che l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 12.7.2016, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed  effettuati  gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le  suddette  Commissioni,  la domanda di concessione della Licenza si intende accolta. Le società che non sono risultate  in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione Unica 2016/2017 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione. Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del 15.7.2016, ore 19:00.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) “potranno essere integrati,  entro  il  termine  perentorio  del  15.7.2016,  ore  19:00,  tutti  gli  adempimenti  indicati  nei medesimi Titoli, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato  di Divisione Unica 2016/2017. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 15 luglio 2016, ore 19:00, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al  successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell’esame dei ricorsi”.

Orbene, da una lettura organica e sistematica della regolamentazione federale in materia di Licenze Nazionali e di requisiti e condizioni per la partecipazione ai campionati professionistici, si ricava, in maniera chiara ed inequivoca, come, per l’ordinamento federale, la stipula e conseguente produzione della polizza fidejussoria di cui, per quanto qui interessa con riferimento al campionato di Lega Pro, al sopra indicato punto 8, del Titolo I, lett. D), dei Criteri Legali ed Economico-Finanziari di cui al predetto Com. Uff. n. 368/A, costituisca requisito imprescindibile per ottenere la licenza e per poter regolarmente iscriversi e prendere parte al campionato di competenza.

Del resto, l’art. 23 dello Statuto del CONI (rubricato “Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali”) prevede espressamente che “Ai sensi del decreto legislativo 23.7.1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”.

Nella medesima direzione, anche la FIGC, nello stesso Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016, qui in rilievo, ha cura di premettere, testualmente, “considerato che le norme e le prescrizioni dettate per l’ammissione al campionato, tra cui rientra quella sull’obbligo di deposito della fidejussione, afferiscono alle attività a rilevanza pubblicistica della Federazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 della legge 23.7.1999, n. 242 e dell’art. 23 dello Statuto del CONI”, precisando, poi, “che le medesime disposizioni sono emanate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 12 della Legge 91/81, al precipuo fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”.

Non vi è dubbio alcuno, dunque, che la presentazione di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituisca conditio sine qua non per l’iscrizione e la regolare partecipazione al campionato e, dunque, in ordine al regolare svolgimento del campionato medesimo, la cui organizzazione e corretta gestione dei relativi profili pubblicistici in rilievo rappresenta attività demandata al controllo della stessa FIGC.

Infine, tale assunto è ribadito dalla stessa Federazione, letteralmente ed espressamente, in modo, ancora una volta, inequivoco, nello stesso anzidetto Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016: “… l’operatività ed efficacia della garanzia fidejussoria costituisce requisito di partecipazione al campionato e deve permanere – così come prescritto – fino al 31.102017”.

Del resto, non occorre neppure dimenticare come la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenti fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori) ed anche per questo l’ordinamento federale circonda di particolare attenzione la sua regolare, tempestiva, utile ed efficace produzione da parte delle società. In definitiva, allora, il comportamento del legale rappresentante (o di chi per esso) della società A.C.R. Messina s.r.l. si è, nella circostanza, tradotto, specie alla luce di quanto emerso in sede di acquisizione istruttoria documentale e di quanto rappresentato dalla stessa Lega Pro nella sua relazione del 18.8.2017, in una sostanziale condotta omissiva, suscettibile della violazione dei doveri di “lealtà, probità e correttezza” di cui all’art. 1 bisC.G.S. FIGC e in dispregio al disposto dell’art. 10, comma 3, C.G.S. FIGC, in relazione all’art. 8 dello Statuto FIGC, che sanziona gli inadempimenti per le comunicazioni ed il deposito di documenti connessi al “rilascio delle licenze FIGC” previsti appunto dal C.U. 368/A.

Precisato che, quindi, la posizione dell’eventuale soggetto – persona fisica individuato quale responsabile della predetta condotta potrà essere esaminata e, eventualmente, sanzionata solo a seguito della (eventuale) iniziativa e deferimento della Procura Federale, nel presente giudizio viene in accertamento, incidenter tantum, nella sola prospettiva, cioè, qui in rilievo, relativa al regolare svolgimento del campionato di Lega Pro stagione sportiva 2016/2017, per gli effetti dell’esame (ed eventuale accoglimento) della domanda proposta dalla U.S. Vibonese s.r.l. nel proprio ricorso ex art. 30

C.G.S. CONI, il profilo della regolare o meno partecipazione dell’ACR Messina s.r.l. al campionato anzidetto.

Orbene, come detto, sotto siffatto profilo di rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, questa Corte non può che prendere atto, per i riconnessi effetti sulla classifica del campionato, del fatto che l’A.C.R. Messina ha preso parte al campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017 (quantomeno, a fare data, per quanto giuridicamente di rilievo per l’ordinamento federale, dal 31.1.2017) senza la necessaria prescritta garanzia fidejussoria, disattendendo uno dei requisiti imprescindibili per la stessa iscrizione al campionato, violando la normativa imperativa (nella prospettiva dell’ordinamento federale) di riferimento, infrangendo le disposizioni poste a base delle garanzie che l’ordinamento stesso presta ai diritti del lavoratore-calciatore. Non può, quindi, questa Corte che riaffermare quanto già espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa federale, ossia la indispensabilità e correlata imprescindibilità della esistenza di valida ed efficace polizza fidejussoria per partecipare ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, in difetto della  quale  la sanzione  prevista  è quella della esclusione (rectius, non iscrizione al campionato).

Nel caso di specie, essendo ormai stato disputato l’intero campionato e non essendo, dunque, tecnicamente possibile l’esclusione della società che vi ha preso parte in difetto di un requisito essenziale, detta sanzione si traduce nella retrocessione della società che ha preso parte al campionato medesimo – in assenza, appunto, della ridetta condizione essenziale – all’ultima posizione della graduatoria di cui alla classifica del campionato.

Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla U.S. Vibonese Calcio s.r.l., accertato che la società ACR Messina s.r.l. ha disputato e portato a termine il campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017, senza la prescritta, necessaria ed indispensabile  garanzia  fidejussoria, considerato che ciò si traduce nel venir meno di uno dei requisiti imprescindibili per la partecipazione al campionato, tenuto conto che – nel caso di specie – essendosi già concluso il campionato di cui trattasi ed essendosi anche disputata la fase dei play-out, la prevista sanzione della esclusione della società dallo stesso si traduce nella retrocessione della società A.C.R. Messina s.r.l. all’ultimo posto della graduatoria della classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, stagione sportiva 2016/2017».

La CFA, pertanto, in accoglimento del ricorso, con decisione i cui motivi sono stati pubblicati in data 30 agosto 2017, con C.U. 34/CFA, ha disposto, come detto, la retrocessione della società ACR Messina s.r.l. all'ultimo posto del campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017), girone C, demandando alla Lega Pro gli eventuali conseguenti adempimenti organizzativi «che discendono in modo automatico dal predetto posizionamento».

- La predetta decisione della Corte Federale di Appello è stata impugnata davanti al Collegio di Garanzia dello Sport sia dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sia dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del suo Presidente, che ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la società U.S. Vibonese Calcio s.r.l., deducendo inammissibilità dell’impugnazione e chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, ha sospeso l'esecutorietà della sentenza impugnata fino alla data della discussione collegiale, ed ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

Il Collegio ha, anzitutto, esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è stata sollevata, sotto diversi profili, dalla resistente Vibonese. Questione, questa, che si interseca, peraltro, con i motivi di impugnazione che riguardano l’ammissibilità del ricorso proposto dalla  stessa  Vibonese davanti agli organi della giustizia federale.

«La resistente Vibonese, con una prima eccezione, ha sostenuto che il Presidente Federale non può avere il potere di impugnare e modificare le decisioni emesse dagli organi di giustizia sportiva federali, di cui dovrebbe essere il supremo garante e paladino, ed ha aggiunto che un generico potere impugnatorio del Presidente costituirebbe una indebita invasione nella sfera di potere della magistratura sportiva, che rischierebbe di essere così privata della sua dovuta indipendenza, sancita dall’art. 3, “Principio di separazione dei poteri”, dei Principi Fondamentali degli statuti delle Federazioni sportive nazionali e dall’art. 33 dello Statuto della F.I.G.C.

La Vibonese ha poi sostenuto che anche l’art. 54, comma 2, del CGS del CONI, che regola la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, afferma che “hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport” ed ha evidenziato che tale norma non contempla, fra i soggetti legittimati ad agire davanti al  Collegio  di Garanzia, il Presidente Federale. Né, ha aggiunto la Vibonese, tale potere si può ricavare,  come sostenuto nel ricorso, dall’art. 37, comma 1, lettera c), del CGS della F.I.G.C., che  non  consente l’esercizio dell’azione nei confronti delle decisioni della Corte Federale d’Appello.

La Vibonese ha, poi, ancora sostenuto che non vanta alcun potere di impugnazione, nei confronti della decisione della Corte Federale d’Appello, la Lega Pro, in quanto la decisione impugnata non è stata emessa nei suoi confronti. Come è stato chiarito in tale decisione, infatti, la Lega Pro non è mai stata e non doveva essere parte del giudizio, vertendosi in un procedimento di natura dualistica.

Peraltro, ha aggiunto la resistente Vibonese, la Lega Pro non solo era a conoscenza dell’esistenza del procedimento, ma è stata anche destinataria di apposita istruttoria, che la Lega ha adempiuto redigendo una dettagliata relazione e producendo la documentazione relativa alla posizione del Messina senza sollevare questioni di sorta né sul provvedimento né sulla necessità di essere parte nel giudizio.

La Vibonese ha, poi, anche insistito nel sostenere che l’unico contraddittore nel giudizio proposto davanti al Tribunale Federale, ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, era il Messina e che quindi correttamente il ricorso era stato proposto nei confronti di tale società ed era stato  poi depositato presso il Tribunale Federale».

La F.I.G.C. e la Lega Pro lamentano, invece, che il procedimento si è svolto senza il loro necessario coinvolgimento nel giudizio.

Orbene, considerato che la US Vibonese ha chiesto al Tribunale Federale di essere reintegrata nella possibilità di adempiere gli incombenti necessari per l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa l’esclusione dal precedente campionato dell’A.C.R. Messina, che non aveva (più) titolo a parteciparvi per la (sopravvenuta) carenza della garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione al campionato, ha ritenuto, il Collegio di Garanzia, che la domanda medesima «non poteva essere formulata davanti al Tribunale Federale nei termini che si sono indicati e non poteva comunque essere trattata in giudizio senza il necessario coinvolgimento della F.I.G.C. e della Lega Pro, che dovevano essere parti necessarie dello stesso giudizio.

In primo luogo, il Collegio di Garanzia ritiene che non poteva essere il Tribunale Federale, investito della questione ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, ad esprimersi sul diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calcio di Lega Pro nella stagione 2017/2018 (anche ai soli fini della riammissione nei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al campionato), per effetto di una valutazione disciplinare sulla accertata mancanza, da parte del Messina, di un requisito che era necessario per l’iscrizione e per la partecipazione al campionato.

Il Tribunale Federale non poteva, infatti, esprimersi in alcun modo sul diritto della Vibonese alla iscrizione al campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2017/2018, come ha finito per riconoscere anche la Corte Federale d’Appello nella decisione impugnata, investendo la decisione richiesta atti e competenze di natura organizzativa spettanti agli organi della Federazione e della Lega Pro.

Ma il Tribunale Federale non poteva nemmeno emettere una sanzione disciplinare a carico del Messina in assenza di una disciplina federale, anche a carattere sanzionatorio, sulle conseguenze determinate dalla perdita, nel corso della stagione sportiva, delle garanzie fornite al momento dell’iscrizione al campionato.

Se è vero, infatti, che la disciplina federale richiede per l’iscrizione (e quindi per la partecipazione) ai campionati, la presentazione di determinate garanzie, con la conseguenza che la società che non dimostri di essere in possesso di tali garanzie (e degli altri requisiti richiesti) non può iscriversi al campionato, tuttavia, nella fattispecie, la questione sollevata non riguardava la fase di iscrizione al campionato, che è disciplinata da specifiche norme anche con riferimento alle conseguenze  del mancato adempimento degli incombenti necessari, ma la fase  successiva, nella quale un  evento esterno (il fallimento della società assicurativa) aveva determinato la perdita di un requisito inizialmente posseduto.

Ed invero, la vicenda che ha coinvolto la società Messina (ed altre numerose squadre di serie B e serie C) era stata peculiare e, proprio per la sua particolarità, la Federazione, con delibera di cui al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, aveva dettato regole specifiche per la regolarizzazione in corso d’anno ed aveva anche previsto una speciale sanzione per il caso di mancata regolarizzazione nei termini. Il Messina, che non aveva regolarizzato la sua situazione nei termini, era stata, quindi, sanzionata, con due punti di penalizzazione, per non aver tempestivamente prodotto una nuova garanzia.

Ma la citata delibera federale non aveva previsto anche il caso, poi verificatosi, di una mancata regolarizzazione successiva e non erano stati disciplinati gli effetti, a carattere sanzionatorio, di una mancata regolarizzazione, dopo il termine concesso.

In tale contesto, la valutazione del comportamento, certamente grave, tenuto dal Messina (ben evidenziato nella decisione della Corte d’Appello Federale) avrebbe dovuto piuttosto essere oggetto di una specifica ulteriore attività della Lega (e, per i profili generali, della Federazione).

Non avendo la Lega (e la Federazione) provveduto sulla questione, la Vibonese avrebbe quindi potuto sollecitare tale azione ed eventualmente anche agire avverso il silenzio prestato dalla Lega e dalla Federazione (eventualmente diffidate) a compiere una attività ritenuta doverosa.

Ma la Vibonese non poteva proporre un’azione nei confronti della sola società ACR Messina per ottenere  una  pronuncia  sostitutiva  dell’inerzia  serbata  sulla  questione  dalla  Lega  Pro  e  dalla Federazione (inerzia che emerge anche dalla documentazione acquisita dalla Corte Federale con apposita  istruttoria).

Contraddittori necessari, in un eventuale giudizio proposto avverso l’inerzia dei loro organi, avrebbero dovuto, peraltro, essere la Lega e la Federazione, che avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali non avevano ritenuto di dover intervenire  sulla questione, mentre  il Messina, in tale giudizio, avrebbe assunto la più corretta posizione di controinteressato.

La Vibonese ha ritenuto, invece, di citare in giudizio, utilizzando la particolare procedura dettata dagli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, solo il Messina che, come si è detto, era nella vicenda in realtà il soggetto controinteressato, ma non il soggetto contro il quale il ricorso poteva, nei limiti indicati, essere eventualmente proposto.

Anche la Corte Federale d’Appello si è resa conto che la domanda della ricorrente Vibonese, così come formulata, non poteva trovare accoglimento e, per superare tale rilievo e ritenere ammissibile il ricorso della Vibonese, ha ritenuto di dover riformulare la domanda, sostenendo che il ricorso doveva ritenersi ammissibile in quanto volto ad ottenere l’esclusione dal campionato 2016/2017 del Messina, con le relative conseguenze “automatiche” ai fini della possibile iscrizione al campionato 2017/2018 della Vibonese.

Ma in tal modo la Corte Federale d’Appello non solo ha effettuato un non ammissibile mutamento della domanda, come cristallizzata nel ricorso proposto davanti al Tribunale Federale, ma ha anche ritenuto ammissibile (e fondato) il ricorso della Vibonese sulla base di presupposti che, come si è evidenziato, mancavano.

Peraltro, non poteva la Corte Federale d’Appello, in assenza di una disciplina, anche di carattere sanzionatorio, sulle conseguenze della mancata rinnovazione delle garanzie assicurative da parte del Messina, sanzionare la stessa società con la collocazione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2016/2017, per non aver presentato una nuova garanzia fideiussoria necessaria per completare la sua partecipazione al campionato.

La Corte Federale, considerato che il campionato di serie C, stagione sportiva 2016/2017, si era già concluso, ha ritenuto, infatti, di poter applicare al Messina la sanzione della retrocessione della squadra all’ultimo posto del campionato. Ma in tal modo la Corte Federale ha irrogato al Messina una sanzione che non era prevista da alcuna disposizione e per una fattispecie che, per la sua peculiarità, la Federazione (o la Lega) avrebbe potuto anche ritenere oggetto di una diversa disciplina.

Tanto meno, poi, poteva essere dichiarata, come la Corte Federale ha fatto, sia pure in modo incidentale in motivazione, l’esistenza di un qualche automatismo fra la decisione pronunciata nei confronti del Messina e il diritto della Vibonese a poter partecipare al campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017/2018.

Ma anche a voler ammettere che la domanda (come formulata) potesse, per il suo contenuto, essere proposta davanti al Tribunale Federale, ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, certamente il giudizio, per come era stato proposto e perché involgeva direttamente l’attività della Lega Pro e della F.I.G.C., non avrebbe potuto svolgersi in assenza della stessa Lega (come ha sostenuto il Tribunale Federale) e della F.I.G.C., avendo ad oggetto una questione riguardante atti (o l’inerzia) dei soggetti che curano l’organizzazione del campionato di serie C e che emanano le relative regole e dispongono la loro applicazione, con l’ammissione allo stesso (o l’esclusione dallo stesso) delle squadre che, essendo in possesso dei necessari requisiti, ne fanno richiesta.

Si deve, peraltro, aggiungere che la decisione della Corte Federale non risulta condivisibile anche perché non ha dato rilievo alla circostanza che la decisione del Tribunale Federale era stata appellata davanti alla stessa Corte con un ricorso ancora una volta proposto nei confronti della sola società Messina. Mentre il ricorso di appello doveva essere proposto, per le ragioni che si sono esposte, nei confronti della Lega Pro e della Federazione.

In particolare, il ricorso, come correttamente evidenziato dalle ricorrenti, non poteva non essere proposto anche nei confronti della Lega Pro in considerazione del contenuto della decisione di primo grado che aveva ritenuto il ricorso inammissibile proprio per la mancata partecipazione al giudizio della stessa Lega, evidentemente ritenuta parte necessaria.

Non può essere, quindi, condivisa la tesi sostenuta dalla Vibonese, anche nel corso della pubblica udienza, secondo cui il ricorso proposto davanti agli organi della Giustizia Federale doveva ritenersi ammissibile perché non erano state sollevate questioni riguardanti possibili illegittimità nell’azione della Lega, ma era stato richiesto al Tribunale (e poi alla Corte Federale) solo di verificare la mancanza dei requisiti per la partecipazione al campionato del Messina, con le relative conseguenze.

Tale prospettazione non può essere condivisa perché il ricorso disciplinato dall’art. 30 del CGS del CONI, che consente l’instaurazione di un giudizio nei confronti di un tesserato, anche in mancanza di iniziativa della Procura Federale, non poteva essere proposto, per i motivi che si sono indicati, per una questione avente ad oggetto (anche e principalmente) le procedure per l’iscrizione al campionato delle squadre, che sono regolate da specifiche regole e procedimenti di competenza degli organi a ciò preposti della Federazione e della Lega.

Per tutte le indicate ragioni, il ricorso davanti al Collegio di Garanzia risulta fondato ed è anche certamente ammissibile, perché è stato proposto dai soggetti (Lega e Federazione) che avrebbero dovuto partecipare al giudizio endofederale (anche eventualmente per far dichiarare l’inammissibilità dello stesso) e che non sono stati evocati in giudizio.

Non osta a tale conclusione la circostanza con cui l’art. 54, comma 2, del CGS del CONI prevede che il ricorso davanti al Collegio di Garanzia può essere proposto dalle (sole) parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata (nonché dalla Procura Generale dello Sport).

Tale disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che può essere proposto il ricorso, davanti al Collegio di Garanzia, non solo dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione impugnata (nonché dalla Procura Generale dello Sport), ma anche da chi avrebbe dovuto essere parte del giudizio endofederale e illegittimamente, come nella fattispecie, non vi ha partecipato.

Né si può giungere a conclusione diversa in relazione alla circostanza, pure eccepita dalla Vibonese, che la decisione oggetto di impugnazione davanti a questo Collegio è stata controfirmata dallo stesso presidente della FIGC, Tavecchio, che ha ora impugnato la decisione, posto che tale firma ha valore ai soli fini della pubblicazione della decisione nel C.U., ma non determina alcuna condivisione da parte dello stesso Presidente Federale dei contenuti della decisione.

Si deve anche aggiungere che non osta alle conclusioni raggiunte circa l’ammissibilità dell’impugnazione, da parte della F.I.G.C., della decisione in questione nemmeno la circostanza che la Federazione Italiana Giuoco Calcio è il soggetto al quale fanno riferimento anche gli organi della giustizia sportiva federale.

Gli organi di giustizia sportiva federali, anche se incardinati nelle singole Federazioni, sono infatti del tutto autonomi rispetto all’organizzazione amministrativa della Federazione, con la conseguenza che, quando oggetto di impugnazione è un atto di natura amministrativa della  Federazione  (o  il mancato esercizio di una attività della Federazione, come nella fattispecie), è (naturalmente) ben possibile che tale atto possa essere sottoposto all’esame degli organi di giustizia sportiva e in tali casi deve ritenersi anche possibile che la legittimità di tale atto (o dell’inerzia serbata) possa essere difesa in giudizio dal vertice della Federazione che ne ha la rappresentanza legale.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La decisione impugnata della Corte d’Appello Federale deve essere quindi annullata e, per l’effetto, la questione deve essere rinviata al Tribunale Federale Nazionale per ogni successiva determinazione».

Questa, dunque, la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, resa in data 15 settembre 2017.

- In data 11 novembre 2017 la US Vibonese ha formulato istanza con la quale ha chiesto che il Tribunale federale nazionale provvedesse ad integrare il contraddittorio nei confronti della FIGC e della Lega Pro, in ossequio a quanto sancito dalla decisione del Collegio di Garanzia che ha ritenuto che le stesse dovessero essere parti necessarie del giudizio.

Nel corso dell’udienza, tenutasi in data 17 novembre 2017, il legale della US Vibonese ha insistito nella richiesta.

Il TFN ha, tuttavia, ritenuto inammissibile il ricorso, sulla base dei seguenti motivi.

«In primo luogo il Collegio di  Garanzia ha chiaramente evidenziato che  lo strumento giuridico utilizzato da parte ricorrente, il ricorso ex art. 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, non rappresenta il mezzo di tutela idoneo all’ottenimento del provvedimento di esclusione  richiesto, giacché alcuna ulteriore sanzione disciplinare, al di fuori di quella già emanata nei soli confronti del ACR Messina, avrebbe potuto essere adottata da questo Tribunale.

L’ipotetico rimedio esercitabile, vale a dire il ricorso avverso l’eventuale silenzio degli rgani federali, avrebbe dovuto essere, a parere del collegio, quello previsto dall’art. 43 bis del Codice di Giustizia sportiva FIGC che prevede, appunto, la previa notifica del ricorso alle parti interessate, la cui omissione, fra l’altro, non può che comportare l’inammissibilità del gravame.

Sotto altro profilo, pur a voler ritenere, in astratto, che la domanda potesse essere presentata innanzi al questo Tribunale, ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, il giudizio, come ha anche sottolineato il Collegio di Garanzia, non avrebbe potuto svolgersi in assenza della Lega e della FIGC per  i motivi ivi esplicitati.

Avrebbe dovuto essere, tuttavia, onere della parte, indicare, ex art. 30, comma 3, lett. a) del CGS CONI, fra i soggetti nei cui confronti il ricorso era proposto, anche gli organi federali sopra indicati.

L’art. 32 comma 1, infatti, nel prevedere l’obbligo per il Presidente del Tribunale Federale, di trasmettere il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto ovvero agli eventuali controinteressati, non riconosce alcun potere di integrare eventuali omissioni di parte, ma si limita a prevedere un onere, per il Tribunale Federale, di comunicazione del ricorso alle parti indicate dal ricorrente, ripercorrendo pedissequamente la dicitura utilizzata dall’art. 30, comma 3, lett. a) sopra citato.

I principi generali, d’altronde, non riconoscono alcun potere in capo al giudice di convenire in giudizio soggetti non evocati dalla parte ricorrente, se non nei casi in cui sussista un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., (e non è questo il caso) ovvero, nel processo amministrativo, nel caso in cui il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ma non nel caso in cui il ricorso non è stato proposto nei confronti dei resistenti principali (vale a dire  l’amministrazione  che  ha emanato il provvedimento impugnato ovvero che è rimasta inerte), nel qual caso lo stesso è inammissibile, come nel caso di specie.

Ragionando a contrario, si riconoscerebbe agli organi di giustizia sportiva un indebito potere di ingerenza nelle attività necessariamente rimesse all’ iniziativa delle singole parti per la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti, potendo comportare da un lato indebite rimessioni in termini di procedure soggette a termini decadenziali (come nei casi di cui si discute), sia un eccessivo arbitrio dello stesso Tribunale Federale, la cui discrezionalità nell’ampliare o meno il novero dei soggetti convenibili, potrebbe avere ripercussioni nei successivi gradi di giudizio, compromettendo anche il principio della celerità della giustizia sportiva».

- Avverso la suddetta decisione del TFN, la U.S. Vibonese proponeva ricorso alla Corte federale di appello.

«Preliminarmente», osservava la CFA, «occorre rilevare che il presente giudizio perviene per impugnazione proposta avverso sentenza di primo grado emanata all’esito di un giudizio instauratosi previo rinvio dal Collegio di garanzia dello Sport; conseguentemente, questo collegio è vincolato al rispetto sia dei principi di diritto enunciati nella decisione di rinvio sia del giudicato  interno  nel frattempo  formatosi.

Sempre in via preliminare, occorre esaminare in primo luogo la questione concernente l’esatta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti del giudizio.

Il Collegio di garanzia dello Sport, nella citata decisione di rinvio, ha affermato la natura di parti necessarie del giudizio sia della F.I.G.C. che della Lega italiana Calcio Professionistico ed ha rinviato al T.F.N. per il prosieguo del giudizio.

Quest’ultimo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32, comma  1,  C.G.S.  C.O.N.I.,  avrebbe dovuto fissare “l’udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei  cui  confronti  esso  è proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell’udienza.”.

In ragione del necessario ossequio che il T.F.N. deve prestare al principio di diritto enunciato nella decisione di rinvio, l’atto del 23.10.2017, contenente la fissazione della data di udienza, andava comunicato non solo agli originari ricorrenti ma anche alla F.I.G.C. ed alla Lega italiana Calcio Professionistico; questi ultimi, infatti, andavano considerati contraddittori necessari (giusta quanto disposto dal Collegio di garanzia dello Sport) o, quanto meno, soggetti “comunque interessati” ai sensi della citata disposizione.

In ogni caso, poiché la ricorrente U.S. Vibonese, resasi conto della mancata comunicazione della data di udienza a F.I.G.C. e Lega italiana Calcio Professionistico, ha chiesto (sia con istanza in data 11.11.2017 sia nel corso dell’udienza del 17.11.2017) di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei citati sensi, il T.F.N. ben avrebbe dovuto accogliere la richiesta ripristinando il contradditorio sulla cui assenza si era fondata la decisione del Collegio di garanzia dello Sport.

A tal proposito, non si condividono le perplessità sollevate dal medesimo T.F.N., atteso che tale integrazione non sarebbe avvenuta su impulso di parte ma in ossequio al dovuto rispetto che il giudice di primo grado deve al principio di diritto enunciato dal Giudice del rinvio (ossequio che la ricorrente con le proprie istanze si limitava a ricordare)».

La CFA, pertanto, accoglieva il ricorso, annullava l’impugnata delibera e rinviava al Tribunale Federale Sezione Disciplinare, affinché provvedesse nel merito, fissando nuova udienza di discussione e dandone comunicazione ad US Vibonese Calcio Srl, ACR Messina Srl, nonché in ottemperanza alla decisione n. 78/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. del 19.10.2017, alla Lega Pro e alla F.I.G.C..

- In ottemperanza alla pronuncia del Giudice d'appello, il TFN provvedeva a dare comunicazione della discussione del ricorso anche alla Lega Pro ed alla FIGC, che si costituivano, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, irricevibile ed infondato, alla luce anche  delle  statuizioni  del Collegio di Garanzia.

All’esito del giudizio il TFN ha dichiarato infondato e inammissibile il ricorso.

«Nel merito, il Collegio, pur alla luce della presenza delle parti che sono state ritenute "contraddittori

necessari" dai Giudici del rinvio – appositamente notiziati in ossequio alle pronunce sopra indicate - ritenendo doveroso conformarsi ai principi di diritto sanciti dal pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI con la più volte citata decisione n. 78/2017 ritiene che il presente ricorso sia infondato e, comunque inammissibile».

Ritiene, a tal proposito, il TFN, che «il Collegio di Garanzia ha chiaramente evidenziato che lo strumento giuridico utilizzato da parte ricorrente - il ricorso ex artt. 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - non rappresenta(va) il mezzo di tutela idoneo all’ottenimento del provvedimento di esclusione richiesto, giacché alcuna ulteriore sanzione disciplinare, al di fuori di quella già emanata nei confronti del ACR Messina, avrebbe potuto essere adottata da questo Tribunale.

Ad ogni buon conto, anche l'avvenuto intervento in udienza della Lega Pro e della FIGC, non appare idoneo a sanare il vizio originario del ricorso formulato dalla US Vibonese che avrebbe dovuto essere proposto non già nei confronti (solo) del Messina bensì, nei confronti dei resistenti naturali, vale a dire la FIGC e la Lega Pro, delle quali avrebbe dovuto lamentarne e censurarne l'inerzia.

Né, pur a voler astrattamente ritenere ammissibile il ricorso, questo Tribunale non può infliggere la sanzione disciplinare richiesta, in assenza di specifica disposizione che preveda la predetta sanzione ed in considerazione del fatto che, per il medesimo fatto, la ACR Messina è già stata sanzionata (come ha avuto modo di rilevare il Collegio di Garanzia del CONI)».

- Con ricorso in appello ex art. 37 CGS la U.S. Vibonese Calcio s.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto impugnazione  della  suddetta  decisione  del  TFN,  notificando  lo  stesso  all’ACR  Messina, alla FIGC ed alla Lega Pro.

Chiede, la U.S. Vibonese, l’accoglimento del ricorso «per tutti i motivi dedotti in narrativa» e di disporre, per l’effetto, «la penalizzazione e/o l’esclusione e/o la retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato Lega Pro per la stagione sportiva 2016/2017 del club ACR Messina».

Resiste, con ampia ed articolata difesa, la FIGC, in persona del Commissario straordinario.

Resiste, altresì, con altrettanto ampia ed articolata comparsa difensiva, la Lega italiana calcio professionistico, in persona del suo presidente p.t.

All’udienza fissata per il giorno 29 maggio 2018 innanzi questa Corte federale d’appello è comparso il difensore della ricorrente U.S. Vibonese Calcio s.r.l. che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Sono, altresì, comparsi i difensori della FIGC e della Lega Pro per chiedere il rigetto del ricorso e la conferma della impugnata decisione del TFN.

Dopo ampia discussione, sulle conclusioni delle parti, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

La Corte, letto il ricorso della U.S. Vibonese Calcio s.r.l., lette le controdeduzioni offerte dalla FIGC e dalla Lega Pro, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti accoglimento e che, pertanto, la impugnata decisione del TFN debba essere riformata nei termini che seguono.

- Occorre, anzitutto, premettere breve cenno di precisazione in ordine alle perplessità manifestate dal Tribunale quanto al rinvio disposto da questa Corte. Si legge, a tal proposito, nella decisione del TFN: «nel prendere atto che il Collegio di Garanzia, secondo l’interpretazione fornita dalla decisione di rinvio della Corte d’Appello Federale, ha ritenuto, invece applicabile alla fattispecie in questione, le norme di cui all’art. 30 e seguenti del CGS CONI, pur in assenza di uno specifico procedimento disciplinare, il Collegio non può che adeguarsi al giudicato interno ed ai principi nomofilattici sanciti dal supremo Consesso della giustizia sportiva.

Al tal riguardo, tuttavia, pur ritenendo di doversi conformare alla pronuncia della Corte Federale, non può esimersi dal rilevare che dall'esame delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva CONI e, in particolare, dell'art. 37, comma 6, sussistono dubbi in merito alla legittimità della Corte Federale d'Appello, di rimettere la causa a questo Tribunale. In fattispecie analoga, infatti, il Collegio di Garanzia (decisione n. 90 del 4 dicembre 2017) ha preso atto dell' “…evidente anomalia del rinvio restitutorio operato dalla Corte Federale nonostante l'espressa inibizione che è nel Codice di Giustizia sportiva del CONI (art. 37, comma 6)…”. Tale decisione riguardava una pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare di inammissibilità (Com. Uff. n. 92/TFN-SD s.s. 16/17), pronunciata a seguito di instaurazione di un deferimento di natura disciplinare, regolata, dalle norme previste nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; a maggior ragione si ritiene possa trovare applicazione nel caso di specie giacché il procedimento è interamente disciplinato dalle disposizioni del CGS CONI».

Preme rilevare come il rinvio degli atti al primo giudice era provvedimento imposto dalle norme di rito civile e sportivo, oltre che dalla logica-giuridica.

Come già sopra ricordato, il Collegio di Garanzia, nella decisione n. 78 del 2017, ha affermato che «il giudizio, per come era stato proposto e perché involgeva direttamente l’attività della Lega Pro e della F.I.G.C., non avrebbe potuto svolgersi in assenza della stessa Lega (come ha sostenuto il Tribunale Federale) e della F.I.G.C., avendo ad oggetto una questione riguardante atti (o l’inerzia) dei soggetti che curano l’organizzazione del campionato di serie C e che emanano le relative regole e dispongono la loro applicazione, con l’ammissione allo stesso (o l’esclusione dallo stesso) delle squadre che, essendo in possesso dei necessari requisiti, ne fanno richiesta». In breve, secondo il Collegio di Garanzia, Lega Pro e FIGC sono parti necessario del presente giudizio.

Ora, come noto, sul punto questa CFA si era espressa diversamente, non ritenendo, appunto, che i due predetti Enti esponenziali dovessero necessariamente partecipare al giudizio. Ciò non toglie che questa Corte (come anche il TFN) è comunque tenuta (rectius: vincolata) a recepire, osservare ed applicare il principio di diritto posto dal Collegio di Garanzia, in virtù della funzione nomofilattica allo stesso predetto Collegio assegnata dalla disposizione di cui all’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto CONI.

Ebbene, nel momento in cui il Collegio di Garanzia ha ritenuto che il giudizio dovesse ripartire dal principio con il contraddittorio integrato è evidente che, laddove ciò non sia accaduto, non poteva che restituire gli  atti al primo giudice, perché, una volta integrato  il contraddittorio come disposto  dal Collegio di Garanzia, procedesse nell’esame della controversia.

E ciò non solo in forza del chiaro disposto delle norme di cui agli artt. 37, comma 4, CGS e 345 c.p.c., ma anche in applicazione dei principi del giusto processo e del diritto di difesa: se rilevato, infatti, il vizio (difetto nella instaurazione del contraddittorio) che inficiava la validità del giudizio e della relativa decisione di primo grado, questa Corte avesse comunque esaminato il merito della controversia, avrebbe inevitabilmente ingiustamente sottratto e illegittimamente confiscato un grado di giudizio (di merito) alle parti.

Si noti, per inciso, a tal proposito, che opportunamente (ed inevitabilmente) il Collegio di Garanzia ha rinviato non già al “giudice che ha emesso la decisione impugnata”, bensì, appunto, proprio in considerazione del vizio rilevato (difetto di contraddittorio), direttamente al primo  giudice.  E  non avendo il TFN provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio, inevitabilmente questa Corte non ha potuto che restituire gli atti.

- Erra, poi, il Tribunale federale nazionale, allorché afferma che «anche l'avvenuto intervento in udienza della Lega Pro e della FIGC, non appare idoneo a sanare il vizio originario del ricorso formulato dalla US Vibonese che avrebbe dovuto essere proposto non già nei confronti (solo) del Messina bensì, nei confronti dei resistenti naturali, vale a dire la FIGC e la Lega Pro, delle quali avrebbe dovuto lamentarne e censurarne l'inerzia».

Richiamato quanto già supra esposto, non può che ribadirsi che ogni ulteriore esame della questione della ammissibilità / legittimità del ricorso proposto dalla U.S. Vibonese è ormai precluso a questa Corte (come anche al TFN), essendosi sul punto pronunciato, in modo vincolante, il Collegio di Garanzia del CONI: il ricorso può procedere previa integrazione del contraddittorio con FIGC e Lega Pro. Se si fosse trattato di un vizio non sanabile, come paventato dal TFN, il Collegio di Garanzia avrebbe annullato la decisione di questa Corte senza rinvio, limitandosi a dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso della U.S. Vibonese Calcio s.r.l.

L’assunto del TFN è, dunque, contraddetto dalla stessa decisione n. 78 del 2017 del Collegio di Garanzia del CONI.

- La decisione del TFN non può essere condivisa neppure laddove ritiene che, «pur a voler astrattamente ritenere ammissibile il ricorso, questo Tribunale non può infliggere la sanzione disciplinare richiesta, in assenza di specifica disposizione che preveda la predetta sanzione ed in considerazione del fatto che, per il medesimo fatto, la ACR Messina è già stata sanzionata (come ha avuto modo di rilevare il Collegio di Garanzia del CONI)».

- Quanto al fatto che la società ACR Messina sia già stata sanzionata, non può, qui, che ribadirsi quanto già da questa Corte evidenziato nella pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 34/CFA del 30 agosto 2017, poi annullata dalla decisione n. 78/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Sul punto «appare opportuna una breve sintesi dei fatti oggetto di tale giudizio, come emergono sia dalla lettura dei suddetti procedimenti sia dalla relazione istruttoria inviata nel presente giudizio dalla Lega Pro in data 18.8.2017.

Nel corso della stagione sportiva 2016/2017 emergeva  che venti  società  partecipanti   al Campionato di Lega Pro avevano stipulato, per l’iscrizione al campionato, polizze assicurative con la società GableInsurance, con sede a Vaduz in Lichtenstein. Successivamente, la predetta  società GableInsurance veniva sottoposta alla procedura fallimentare e,  di  conseguenza,  le  società partecipanti - per quanto qui interessa - al campionato di Lega Pro rimanevano prive della necessaria copertura fidejussoria.

La FIGC interveniva tempestivamente in ordine all’eccezionale situazione venutasi a creare in corso di campionato e, con C.U. 97/A del 13.12.2016, disponeva che “le società di Serie B e di Lega Pro che, in sede di iscrizione al Campionato 2016/2017, hanno prestato polizze fideiussorie rilasciate dalla GableInsurance AG, devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 30 ennaio 2017, h. 19.00, garanzia fidejussoria nelle modalità previste dai C.U. nn. 367/A del 26.4.2016”.

La società ACR Messina s.r.l. provvedeva a depositare, nel termine imposto del 31.1.2017, la garanzia a prima richiesta sostitutiva emessa dalla Argo Global Se. Tuttavia, successivamente, in data 9.2.2017, “la Lega Pro riceveva una segnalazione in merito al mancato pagamento del premio assicurativo della polizza emessa in favore della società ACR Messina s.r.l.”

La Lega Pro chiedeva immediatamente alla ACR Messina s.r.l. delucidazioni al riguardo e, segnatamente, evidenziava la necessità che, ai fini della necessaria esistenza della fidejussione richiesta per il campionato, la stessa predetta società definisse “la propria posizione con la compagnia assicurativa”.

“Il 21.2.2017”, si legge nella relazione istruttoria della Lega Pro del 18.8.2017, “Lega veniva informata con segnalazione inviata in data 21.2.2017 da European Brokers s.r.l. - che non avendo l’A.C.R. Messina s.r.l. provveduto a quella data al pagamento del premio, la garanzia depositata il 31.1.2017 aveva perso qualsivoglia efficacia nei confronti del beneficiario”, come anche espressamente previsto dall’art. 3 della polizza fidejussoria.

La predetta segnalazione veniva poi trasmessa alla Co.Vi.Soc. In data 28.4.2017, il Procuratore Federale deferiva davanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - la società A.C.R. Messina s.r.l. “per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il 31.01.2017, una garanzia dell’importo di €.350.000 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GableInsurance Ag depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, anch’essa priva di efficacia nei confronti del beneficiario per mancato versamento del premio”.

Alla società messinese veniva, dunque, contestata la violazione del disposto di cui al Com. Uff. 97/A della FIGC del 13.12.2016 secondo cui il mancato deposito, entro il 31.1.2017, di una nuova garanzia dell’importo di € 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GableInsurance AG, avrebbe costituito illecito disciplinare sanzionato “su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione 2016/2017”.

Il Tribunale Federale Nazionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017, respingeva gli addebiti mossi dalla Procura federale avverso la società ACR Messina s.r.l. per pretesa violazione dell’art.10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, delle NOIF, con specifico riferimento al Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016 della FIGC. Riteneva, infatti, il Tribunale Federale Nazionale, non sussistere prova idonea dell’addebito, essendo insufficiente una dichiarazione di inadempimento resa da un soggetto estraneo al contratto assicurativo de qua.

Avverso la predetta decisione del TFN proponeva ricorso il Procuratore Federale.

L’appello veniva accolto nella riunione del 7.6.2017, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138/CFA del 7.6.2017 (e con motivi pubblicati sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017).

La Corte Federale d’Appello rilevava come ai sensi dell’art. 3 della polizza de qua, il mancato versamento del premio comporti l’inefficacia del contratto. Per quanto, poi, attiene alla prova del preteso mancato versamento, la CFA ricordava come “nell’azione di adempimento (in questo caso l’adempimento di cui la Procura federale chiede il rispetto è il deposito di un valido contratto fideiussorio) il fatto costitutivo è il titolo, sicché la prova che il creditore deve fornire ex art. 2697, 1° comma c.c. (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) deve avere ad oggetto soltanto tale elemento; ne deriva che la  responsabilità  del debitore è consequenziale e la sua colpa è presunta iuris tantum, sicché soltanto la prova dell'avvenuto adempimento o la prova della non imputabilità dell'inadempimento potrà liberarlo nei confronti del creditore (…) Pertanto, la mancata produzione, in entrambi i gradi di giudizio, del suddetto documento implica la prova del mancato pagamento del premio e, dunque, l’inefficacia della polizza ai sensi dell’art. 3 del contratto”.

Affermata, dunque, la mancata tempestiva produzione di valida polizza fidejussoria, ritenuto che ciò comportava una responsabilità in capo alla società A.C.R. Messina s.r.l. per violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, delle NOIF, la Corte Federale d’Appello, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, infliggeva alla società A.C.R. Messina s.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017. Evidenziava, infatti, in tal senso, la CFA, come l’illecito de quo assumesse “carattere speciale, in quanto conseguente alla violazione non già di norma generale contenuta nelle disposizioni emanate dalla FIGC (Statuto, NOIF e CGS) bensì delle disposizioni introdotte, con norma costituente lex specialis, dal Comunicato ufficiale n. 97/A, atto originato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di difficoltà specifica e contingente conseguente all’avvenuta liquidazione amministrativa della società assicurativa con la quale diverse società calcistiche avevano stipulato le proprie polizze fidejussorie”.

Come emerge dall’esposta ricostruzione dei fatti oggetto del precedente giudizio, il Procuratore Federale, con il deferimento del 28.4.2017, ha contestato all’A.C.R. Messina s.r.l. ed ai suoi responsabili il mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il 31.1.2017, di valida polizza fidejussoria di €. 350.000 in sostituzione di quella - non più efficace – a suo tempo prestata dalla GableInsurance Ag, depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017.

Infatti, la situazione particolare venutasi a creare durante lo svolgimento del suddetto campionato, ha reso necessario uno specifico intervento normativo della FIGC che, con il già citato Com. Uff. 97/A del 13.12.2016, ha imposto alle società di cui trattasi (tra le quali l’A.C.R. Messina s.r.l.) di regolarizzare la situazione venutasi a creare, depositando, entro il 31.1.2017, una nuova garanzia dell’importo di € 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GableInsurance AG.

Nello stesso Com. Uff., la FIGC precisava che “l’inosservanza del suddetto termine” avrebbe costituito illecito disciplinare sanzionato “su deferimento della Procura Federale, dagli organi  di giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione 2016/2017”.

Oggetto del suddetto procedimento è stata dunque la sussistenza o meno della prova in ordine al mancato pagamento della nuova polizza fidejussoria prodotta dall’A.C.R. Messina s.r.l. entro il 31.1.2017 in ossequio a quanto disposto dal Com. Uff. n. 97/A della FIGC; ritenuta inesistente la prova del pagamento della polizza de qua, ne risultava non rispettato il termine sopra indicato.

Tanto è vero che questa stessa Corte, nella propria delibera con i motivi, pubblicata sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017, ha evidenziato come l’illecito contestato dalla Procura Federale all’ACR Messina s.r.l. ed ai suoi responsabili, assumeva “carattere speciale, in quanto conseguente alla violazione non già di norma generale contenuta nelle disposizioni emanate dalla FIGC (Statuto, NOIF e CGS) bensì delle disposizioni introdotte, con norma costituente  lex specialis, dal Comunicato ufficiale n. 97/A, atto originato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di difficoltà specifica e contingente conseguente all’avvenuta liquidazione amministrativa della società assicurativa con la quale diverse società calcistiche avevano stipulato le proprie polizze fidejussorie”.

Ne consegue che la Procura Federale, con il deferimento del 28.4.2017 – le cui conclusioni hanno trovato sostanziale accoglimento nella decisione della Corte Federale d’Appello (Com. Uff. n. 138/CFA del 7.6.2017, con motivi sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017) - ha contestato all’A.C.R. Messina s.r.l. ed ai suoi rappresentanti il mancato deposito di nuova efficace polizza fidejussoria entro il 31.1.2017, in relazione a quanto disposto dalla FIGC con il Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016.

Con il ricorso proposto dalla U.S. Vibonese s.r.l. innanzi al TFN è stato, invece, dedotto il mancato definitivo deposito da parte di ACR Messina s.r.l. di una valida ed efficace polizza fidejussoria fino alla fine del campionato.

Del resto, che la violazione dedotta con ricorso ex 30 C.G.S. CONI dalla società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. non sia in alcun modo sovrapponibile e coincidente con quella precedentemente contestata all’A.C.R. Messina s.r.l. dalla Procura Federale nel deferimento del 28.4.2017 è reso evidente dalla stessa circostanza che, a tale data, la Procura non avrebbe potuto che contestare esclusivamente il mancato rispetto del termine di cui si è detto (31.1.2017), imposto dal Com. Uff. n. 97/A della FIGC, atteso che, a campionato ancora in corso, la società avrebbe ancora potuto produrre (nell’ambito della eccezionalità della situazione venutasi a creare per effetto del sopravvenuto fallimento della società con la quale la società aveva stipulato, all’atto della domanda di partecipazione al campionato, una precedente polizza fidejussoria) altra ed efficace polizza, sanando la posizione irregolare in ordine alla partecipazione al campionato, pur essendo già stata sanzionata per il solo ritardo nella presentazione della polizza sostitutiva».

In definitiva, il procedimento iniziato con il deferimento della Procura Federale e poi conclusosi con la penalizzazione di punti due in classifica a carico dell’ACR Messina è del tutto diverso da quello introdotto dalla U.S. Vibonese con il ricorso qui in esame e per i fatti qui oggetto di valutazione la predetta società ACR Messina non è stata già eventualmente sanzionata.

Ne consegue, come già a suo tempo rilevato, la piena ammissibilità, anche sotto tale ulteriore profilo, del ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dalla U.S. Vibonese s.r.l. avanti al Tribunale Federale Nazionale essendo stata rispettata  la  condizione di cui al comma 1 della  predetta  norma  e non essendo, cioè, “per i relativi fatti” stato instaurato né pendente “un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva”.

- Quanto alla questione agitata, particolarmente, dalla Lega Pro, secondo cui «non esiste prescrizione federale, infatti, che esige il mantenimento della garanzia fideiussoria durante l’intero svolgimento del campionato e tantomeno prevede una sanzione per il venir meno di tale copertura assicurativa», deve osservarsi come tale prescrizione, non solo esiste, ma come la stessa sia, in ogni caso, immanente all’ordinamento federale e pilastro portante dello stesso sistema calcistico e requisito essenziale ed imprescindibile per la regolarità dei campionati. Ed appare grave che ad affermare la non necessità e non obbligatorietà e/o (che è lo stesso) l’inesistenza di una prescrizione regolamentare in materia, sia proprio una tra le più importanti istituzioni calcistiche e componenti della FIGC.

Occorre, anzitutto, premettere che i fatti di causa appaiono pacifici. In particolare, è non contestato dalle resistenti e, in ogni caso, provato in atti, che l’ACR Messina s.r.l. non solo non ha, alla data del 31.1.2017 – come richiesto dal Com. Uff. n. 97/A della FIGC –, prodotto efficace polizza fidejussoria sostitutiva di quella venuta meno per effetto della sottoposizione a procedura concorsuale della GableInsurance AG, ma anche che neppure successivamente alla predetta data (31.1.2017) e, comunque, entro il termine della stagione sportiva 2016/2017 la predetta medesima ACR Messina ha mai depositato una valida ed efficace garanzia fideiussoria.

Orbene, è evidente che la partecipazione al campionato senza la prescritta valida ed efficacia polizza fideiussoria si traduce (e non può non tradursi) nel venir meno di un indispensabile presupposto, non solo per l’iscrizione al campionato di Lega Pro, ma anche per la regolare (e legittima) partecipazione allo stesso.

A ciò conduce, in maniera piana e, ad avviso della Corte, inequivoca, l’interpretazione logico – sistematica della disciplina in materia.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto FIGC, il Consiglio federale della Federcalcio “approva, dopo averne verificata l’idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all’affiliazione, all’ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati”.

Recita, in particolare, l’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC: “Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con  i  principi  dell’UEFA  in materia di licenze per le competizioni europee,  avuto  riguardo  a  criteri  sportivi,  infrastrutturali, organizzativi, legali ed  economico-finanziari”.  Precisa,  poi,  il  successivo  comma  2:  “Ciascuna  società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico  di  competenza,  deve  ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall’UEFA per le proprie licenze”.

Dispone, poi, l’art. 52, comma 1, NOIF: “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.

Con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016, il Consiglio Federale della FIGC, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato, per quanto di competenza ai fini della definizione della presente controversia, di “approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017”.

Per effetto di quanto disposto dal Titolo I, lett. D), dei Criteri Legali ed Economico-Finanziari di cui al predetto Com. Uff. n. 368/A, le società devono, entro il termine del 30.6.2016, “depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2016/2017, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale”, corredata, tra le altre cose, dall’originale “della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private”.

La stipula e conseguente produzione della polizza fidejussoria, a corredo della domanda di iscrizione al campionato di Lega Pro, costituisce, dunque, requisito imprescindibile per ottenere la licenza e per poter regolarmente iscriversi e prendere parte al campionato di competenza.

Deve poi osservarsi come sia altrettanto pacifico che l’attività posta in essere dalla FIGC e dalle Leghe professionistiche in ordine alla iscrizione delle società ai campionati organizzati dalle varie Leghe e alla affiliazione delle stesse alla Federazione, costituisca attività di natura sostanzialmente

pubblicistica. In tal senso, del resto, depone l’art. 23 dello Statuto del CONI (rubricato “Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali”), che prevede espressamente che “Ai sensi del decreto legislativo 23.7.1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla  prevenzione  e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”.

Nella medesima direzione, anche la FIGC, nello stesso Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016, qui in rilievo, ha cura di premettere, testualmente, “considerato che le norme e le prescrizioni dettate per l’ammissione al campionato, tra cui rientra quella sull’obbligo di deposito della fidejussione, afferiscono alle attività a rilevanza pubblicistica della Federazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 della legge 23.7.1999, n. 242 e dell’art. 23 dello Statuto del CONI”, precisando, poi, “che le medesime disposizioni sono emanate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 12 della Legge 91/81, al precipuo fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”.

Non vi è dubbio alcuno, dunque, che la presentazione di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituisca conditio sine qua non per l’iscrizione al campionato e, dunque, in ordine al regolare svolgimento del campionato medesimo, la cui organizzazione e corretta gestione dei relativi profili pubblicistici in rilievo rappresenta attività demandata al controllo della stessa FIGC.

Se la stipula ed il successivo deposito di una valida ed efficace polizza fideiussoria è prevista a pena di inammissibilità per l’iscrizione al campionato (per quanto qui rileva) di Lega Pro, ne consegue, ad ogni evidenza, che la stessa deve permanere per tutta la durata del campionato. Ne consegue che la sussistenza di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituisce conditio sine qua non sia per l’iscrizione al campionato, sia per la regolare partecipazione allo stesso.

L’assunto, del resto, è espressamente confermato e ribadito (e non  potrebbe  essere diversamente) dalla stessa Federazione, che letteralmente, in modo, ancora una volta, inequivoco, nello stesso anzidetto Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016 così si esprime: “… l’operatività ed efficacia della garanzia fidejussoria costituisce requisito di partecipazione al campionato e deve permanere – così come prescritto – fino al 31.10.2017”.

Del resto, non occorre neppure dimenticare come la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenti fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori) ed anche per questo l’ordinamento federale circonda di particolare attenzione la sua regolare, tempestiva, utile ed efficace produzione da parte delle società. In definitiva, allora, il comportamento del legale rappresentante (o di chi per esso) della società A.C.R. Messina s.r.l. si è, nella circostanza, tradotto, specie alla luce di quanto emerso in sede di acquisizione istruttoria documentale e di quanto rappresentato dalla stessa Lega Pro nella sua relazione del 18.8.2017, in una sostanziale condotta omissiva, suscettibile della violazione dei doveri di “lealtà, probità e correttezza” di cui all’art. 1 bis CGS FIGC e in dispregio al disposto dell’art. 10, comma 3, CGS FIGC, in relazione all’art. 8 dello Statuto FIGC, che sanziona gli inadempimenti per le comunicazioni ed il deposito di documenti connessi al “rilascio delle licenze FIGC” previsti appunto dal C.U. 368/A.

Insomma, la ratio della disciplina in materia è particolarmente chiara ed evidente, laddove  si consideri semplicemente che il rispetto delle prescrizioni (di rilievo anche pubblicistico, come evidenziato) federale gli in materia di produzione di documentazione contabile, economica e fiscale latu sensu (ivi comprese le garanzie fideiussorie) ai fini del rilascio della licenza nazionale e della partecipazione al campionato, costituisce presupposto essenziale per la regolarità dei campionati, nonché profilo di palese e corposa rilevanza anche sotto l’aspetto dell’immagine della Federazione e della stessa credibilità dell’intero sistema federale nell’ambito  del  regolare  svolgimento  dei campionati.

Precisato che, quindi, la posizione dell’eventuale soggetto – persona fisica individuato quale responsabile della predetta condotta potrà essere esaminata e, eventualmente, sanzionata solo a seguito della (eventuale) iniziativa e deferimento della Procura Federale, nel presente giudizio viene in rilievo ai fini di un accertamento incidenter tantum, nella sola prospettiva, cioè, relativa alla regolare partecipazione dell’ACR Messina al campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017, per gli effetti dell’esame (ed eventuale accoglimento) della domanda proposta dalla U.S. Vibonese s.r.l. nel proprio ricorso ex art. 30 CGS CONI.

Orbene, come detto, sotto siffatto profilo di rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, questa Corte non può che prendere atto, per i riconnessi effetti sulla classifica del campionato, del fatto che l’ACR Messina ha preso parte al campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017 (quantomeno, a fare data, per quanto giuridicamente di rilievo per l’ordinamento federale, dal 31.1.2017) senza la necessaria prescritta garanzia fidejussoria, disattendendo uno dei requisiti imprescindibili per la stessa partecipazione al campionato, violando la normativa imperativa (nella prospettiva dell’ordinamento federale) di riferimento, infrangendo le disposizioni poste a base delle garanzie che l’ordinamento stesso presta ai diritti del lavoratore-calciatore. Non può, quindi, questa Corte che riaffermare quanto già espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa federale, ossia la indispensabilità e correlata imprescindibilità della esistenza di valida ed efficace polizza fidejussoria non solo per iscriversi ed essere ammessi al campionato, ma anche per partecipare ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, dovendo la stessa garanzia fideiussoria permanere per tutta la durata della stagione sportiva considerata.

- Rimane, allora, la questione della sanzione. Sotto questo profilo, non può essere, ancora una volta, condivisa la decisione del TFN, secondo cui non può infliggersi «la sanzione  disciplinare richiesta, in assenza di specifica disposizione che preveda la predetta sanzione». Sembra sposare, sotto tale profilo, il TFN, la tesi sostenuta dalla Lega Pro, secondo cui «l’assenza di una norma sanzionatoria per la mancata sostituzione di una fideiussione, divenuta inefficace nel corso  della stagione, pertanto, esclude l’applicazione della richiesta sanzione di retrocessione diretta o di altra sanzione non prescritta e, più in generale, preclude il ricorso alla giustizia sportiva (soprattutto da parte di società terze) diretto al riconoscimento di diritti potenzialmente ed eventualmente lesi da condotte o omissioni in alcun modo vietati e sanzionabili».

Deve, anzitutto, sgomberarsi il campo da asseriti vincoli derivanti da presunti principi, sul punto, posti dal Collegio di Garanzia. In realtà, l’unico principio posto dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 78 del 2017 e, comunque, vincolante per gli organi di giustizia endofederale è quello, come detto, relativo al profilo del contraddittorio. Sugli altri profili della controversia deve ritenersi che il Collegio di Garanzia non abbia inteso pronunciarsi, pena la violazione del dichiarato legittimo contraddittorio tra le parti del giudizio ritenute – dallo stesso Collegio – necessarie, e non ha, comunque, deciso il merito della questione, tanto è vero che ha, appunto, rinviato al giudice di primo grado.

Premesso, dunque, che sul punto si ritiene non sia stato espresso alcun principio di diritto vincolante, occorre stabilire se l’acclarata, pacifica, irregolare partecipazione dell’ACR Messina al campionato di Lega Pro s.s. 2016/2017, sia o meno, ai fini che qui ci occupano, meritevole e suscettibile di sanzione.

Ritiene, questa Corte, che la sanzione sia, a tal proposito, prevista e, in ogni caso, ricavabile dal sistema.

Lo stesso  Collegio  di  Garanzia  ha avuto  modo  di  affermare che la mancata produzione della necessaria polizza fidejussoria è inadempimento che “non soltanto costituisce illecito disciplinare, ma anche esclude l’ammissione al campionato” (cfr., a titolo esemplificativo, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60 del 30.11.2015). Infatti, mentre l’omissione di efficace polizza fidejussoria sostitutiva entro il termine del 31.1.2017, costituisce violazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 97/A, la partecipazione al campionato, fino al termine dello stesso, in assenza di valida ed efficace polizza fidejussoria costituisce diversa e più grave violazione delle norme federali e dell’ordinamento sportivo. Sarebbe, del resto, paradossale che l’ordinamento federale prevedesse la punizione per la violazione meno grave (ritardo nell’adempimento: rectius, produzione polizza fideiussoria) e lasciasse, poi, invece, impunito il comportamento più grave (mancata produzione polizza fidejussoria per tutto il corso della stagione sportiva ovvero partecipazione al campionato in difetto di efficace garanzia fidejussoria).

È evidente, dunque, che la mancata regolare partecipazione di una società al campionato, alterando le regole del gioco e della leale competizione agonistica e ledendo lo stesso bene della vita (regolarità dei campionati) la cui cura è stata istituzionalmente  affidata, dall’ordinamento sportivo, alle Federazioni, non può non essere (e adeguatamente) sanzionata. Ne verrebbe, in difetto, del resto meno la stessa credibilità dei campionati, con grave vulnus per l’intero sistema dello sport.

Ciò premesso, occorre osservare che l’art. 8, comma 4, CGS così dispone: “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1».

L’art. 18, comma 1, CGS alle lettere g), h), i), l), prevede le seguenti sanzioni:

“g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto  o  in  parte,  nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività  della  sanzione,  la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l)  non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale”.

Ora, la stessa FIGC ha (correttamente) equiparato la fattispecie della mancata produzione di polizza fideiussoria all’atto di iscrizione al campionato a quella del mancato permanere della stessa predetta garanzia fideiussoria per tutta la stagione sportiva. In tal senso, è stato, tra l’altro, già ricordato quanto prescritto dallo stesso Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016: “… l’operatività ed efficacia della garanzia fidejussoria costituisce requisito di partecipazione al campionato e deve permanere – così come prescritto – fino al 31.10.2017”.

Premesso e ricordato che ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, ne consegue che la sanzione applicabile alla fattispecie di inesistenza di valida ed efficace garanzia fideiussoria è quella della non ammissione (rectius: esclusione) dal campionato, come anche espressamente previsto (lo si è sopra ricordato) dalla disciplina federale in materia.

Nel caso di specie, tuttavia, essendo ormai stato disputato l’intero campionato e non essendo, dunque, tecnicamente possibile l’esclusione della società che vi ha preso parte in assenza di quello che abbiamo detto qualificarsi come un requisito essenziale, la predetta sanzione si traduce nella retrocessione della società che ha preso parte al campionato medesimo – in assenza, appunto, della ridetta condizione essenziale – all’ultima posizione della graduatoria di cui alla  classifica  del campionato.

Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla U.S. Vibonese Calcio  s.r.l.,  accertato  che  la società ACR Messina s.r.l. ha disputato e portato a termine il  campionato  di  Lega  Pro,  stagione sportiva  2016/2017,  senza  la  prescritta,  necessaria  ed   indispensabile   garanzia   fidejussoria, considerato che ciò si traduce nel venir meno di uno dei requisiti imprescindibili per la partecipazione al campionato, tenuto conto che la garanzia fideiussoria deve  obbligatoriamente  permanere  fino  al termine della stagione sportiva, ritenuto che – nel caso di specie – essendosi già concluso il campionato di cui trattasi ed  essendosi  anche  disputata  la  fase  dei  play-out,  la  prevista  sanzione della esclusione della società dallo stesso (ex art. 18, comma 1, lett. i, CGS) non può che tradursi nella sanzione della retrocessione all’ultimo posto della graduatoria della classifica (ex art. 18, comma 1, lett. h, CGS), dispone retrocessione della società ACR Messina s.r.l all’ultimo posto della graduatoria della classifica del campionato di Lega Pro, girone C, stagione sportiva 2016/2017.

Per questi motivi  la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Vibonese Calcio Srl di Vibo Valentia (VV), annulla la decisione impugnata, e dispone il posizionamento della società ACR Messina all’ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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