F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE II– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 046CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 077/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO E ALLA SOCIETÀ UNIONE SPORTIVA AREZZO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2582/70 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FERRETTI MAURO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E E D), PUNTI 2, 4 E 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AREZZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E D), PUNTI 2 4 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2582/70 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

 

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO E ALLA SOCIETÀ UNIONE SPORTIVA AREZZO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2582/70 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FERRETTI MAURO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E E D), PUNTI 2, 4 E 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AREZZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E D), PUNTI 2 4 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2582/70 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

Il deferimento della Procura Federale

Con provvedimento 2582/70pf17-18/GP/GC/blp, in data 4.10.2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l.:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1-bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3  del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lett. D), punto 2) del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 26.6.2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi alla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4 del C.U. 113/A del 3.2.2107 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non avere documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e al periodo di svolgimento degli stessi;

c) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I, paragrafo I, lettera E), punto 6) del C.U. n. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l.

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal Sig. Ferretti Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società Unione Sportiva Arezzo S.r.l., come sopra descritto:

b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 2) del C.U. n. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver corrisposto, entro il termine del 26.6.2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

c) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 2, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera E, punto 4) del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017 al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati;

d) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al Titolo I, paragrafo I, lett. E, punto 6 del C.U. 113/A del 3.2.2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2017, al pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, alle altre figure previste dal sistema delle Licenze Nazionali, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento dei contributi Inps sopra indicati.

Il giudizio di primo grado e la decisione del Tribunale Federale Nazionale

Nel corso del giudizio di primo grado, il Sig. Mauro Ferretti, in proprio e quale legale rappresentante della Unione Sportiva Arezzo S.r.l. ha depositato una memoria difensiva nella quale ha evidenziato che, salvo il mancato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017, correttamente accertato dalla Co.Vi.So.C. in data 11.7.2017, nessun altro inadempimento doveva ascriversi ai deferiti in relazione al mancato versamento dei contributi Inps, giacché essi avevano tempestivamente avanzato all’Inps una istanza di rateizzazione all’Inps, la quale però era stata accolta solo con provvedimento dell’11.7.2017, a seguito del quale l’Arezzo aveva versato appunto la somma corrispondente alla prima rata. Nessun rimprovero poteva quindi essere mosso ai deferiti, sempre secondo la memoria difensiva, in merito al mancato pagamento dei contributi Inps, cosicché le società deferite chiedevano il proscioglimento dalle relative incolpazioni con irrogazione di una sanzione prossima al minimo edittale con riguardo al solo capo 1 A dell’atto di deferimento.

La Procura Federale ha concluso riportandosi all’atto di deferimento e chiedendo irrogarsi nei confronti del Sig. Mauro Ferretti la sanzione dell’inibizione di mesi otto e nei confronti della U.S. Arezzo la sanzione della penalizzazione di punti tre in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018; sanzioni entrambe determinate considerando la continuazione fra le violazioni contestate.

Il Tribunale Federale Nazionale ha da un lato ritenuto accertata la responsabilità dei deferiti per il mancato pagamento degli emolumenti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017; dall’altro, con riferimento agli addebiti relativi al mancato pagamento dei contributi Inps, ha riconosciuto che, in base alla memoria difensiva e alla documentazione ad essa allegata, la richiesta di rateizzazione del pagamento dei contribuiti relativi al trimestre marzo-maggio 2017, era stata effettivamente presentata dal’U.S. Arezzo presso i competenti uffici dell’Inps, in data 27.6.2017 e, pertanto, prima del termine di scadenza dell’adempimento contestato, fissato, in base alla normativa federale, al 30.6.2017. Attesa pertanto l’accettazione della richiesta di rateizzazione ed il versamento della prima rata, il Giudice di primo grado, ha ritenuto impossibile far discendere conseguenze sanzionatorie a carico dei deferiti dal ritardo nei pagamenti dovuto al tempo necessario all’ente impositore per accettare la domanda di rateizzazione e li ha pertanto dichiarati esenti da responsabilità per ciò che riguarda gli addebiti relativi al mancato pagamento dei contributi Inps. Per l’effetto il Tribunale Federale ha dunque applicato al Sig. Mauro Ferretti la sanzione della inibizione di mesi sei e alla società Unione Sportiva Arezzo la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2017/2018.

I ricorsi della Procura Federale e degli incolpati

Avverso la decisione di primo grado hanno presentato ricorso tanto il Procuratore Federale quanto i soggetti sanzionati dal Tribunale Federale.

La Procura Federale censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha affermato che la presentazione dell’istanza di rateizzazione entro i termini di pagamento previsti dalla  normativa federale escluderebbe la responsabilità dei deferiti per il mancato (o ritardato) pagamento dei contributi Inps. Si richiama infatti a tal proposito nell’atto di appello un orientamento della giurisprudenza federale che ha ripetutamente evidenziato che il procedimento di rateazione dei debiti fiscali e/o contributivi, deve concludersi nei termini delle scadenze federali per avere un legittimo riconoscimento in tema di esonero della responsabilità per gli illeciti disciplinare in materia gestionale ed economica e si afferma che il principio contrario enunciato dal Tribunale Federale Nazionale rischierebbe di introdurre un pericoloso vulnus alle esigenze di stabilità e di par condicio che la normativa federale tutela in materia di ammissione ai campionati. Ed invero - si sostiene - le società iscritte a campionati professionistici potrebbero infatti, in base al principio contestato dalla Procura Federale, eludere a loro piacimento i termini previsti dalla normativa federale per i pagamenti di ritenute e contributi, presentando - alla scadenza prevista per i pagamenti Inps - un’istanza al medesimo ente previdenziale.

La Procura Federale censura poi la decisione impugnata anche in relazione al trattamento sanzionatorio adottato nei confronti dei deferiti, rilevando che pur avendo il Giudice di primo grado prosciolto i deferiti da due dei tre addebiti loro rivolti, ha provveduto poi ad applicare loro sanzioni sproporzionate in eccesso rispetto all’unica violazione per cui è intervenuta condanna.

L’impugnazione del sig. Mauro Ferretti e della U.S. Arezzo S.r.l. si concentra sulla asserita eccessività delle sanzioni loro applicate. Deducono infatti gli impugnanti che, posta l’intervenuta assoluzione dei deferiti da due degli addebiti loro attribuiti, era logico attendersi, quanto alla U.S. Arezzo la penalizzazione di un solo punto in classifica, residuando a suo carico solo il ritardato pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso (contestazione di cui al punto 1a) di cui all’atto di deferimento; quanto al sig. Mauro Ferretti, una sanzione inibitoria sensibilmente meno afflittiva e, comunque, proporzionata all’unica violazione a lui ascrivibile.

La decisione della CFA

Gli atti di gravame presentati dalla Procura Federale e dai deferiti devono essere preliminarmente riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Quanto al merito, ritiene la Corte d’Appello Federale che l’appello della Procura debba essere rigettato, mentre meritano parziale accoglimento le impugnazioni avanzate dai deferiti.

Rileva infatti la Corte Federale d’Appello che dalla documentazione versata in atti risulta in effetti che l’U.S. Arezzo, pur essendosi reso inadempiente rispetto al pagamento degli stipendi dei calciatori per i mesi di aprile e maggio 2017, aveva invece pagato regolarmente le ritenute Irpef e, per ciò che riguarda i contributi Inps aveva invece proposto istanza di rateizzazione in data 27.06.2017, prima quindi della scadenza del termine di adempimento fissato dalle norme federali nel 30 giugno di ogni anno.

Risulta altresì che solo dopo un significativo tempo di attesa e precisamente in data 11.07.2017, 14 giorni dopo la presentazione della relativa istanza, l’Inps aveva accolto la domanda consentendo quindi alla U.S. Arezzo di accedere alla relativa procedura.

L’U.S. Arezzo ha poi in effetti provveduto a pagare la prima rata del piano di ammortamento in data 13.07.2017, vale a dire ben prima della scadenza del relativo termine concesso dall’Inps.

Non può quindi condividersi l’assunto della Procura Federale, fatto proprio anche da un orientamento della giurisprudenza federale, secondo cui non si potrebbe tener conto dell’istanza di rateizzazione in favore dei deferiti, se non quando i pagamenti siano comunque completati entro il termine ordinario previsto dalla normativa federale.

Va rilevato, infatti, a tal proposito che lo stesso Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017, regolante gli adempimenti richiesti alle Società per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/18, fa espresso riferimento, proprio nei punti richiamati nel capo di imputazione (punti 4 e 6 della lett. E, del par. I, del Titolo I), all’ipotesi che la società, in relazione al pagamento dei contributi Inps, avanzi richiesta di rateizzazione, limitandosi in tal caso ad onerare la società del deposito (entro i termini previsti dallo stesso Comunicato Ufficiale) della documentazione attestante l’accordata rateizzazione e l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2017.

Non solo dunque il meccanismo del pagamento mediante rateizzazione è espressamente contemplato dal Comunicato Ufficiale cui si fa riferimento nel capo di incolpazione, ma in tal caso l’unico adempimento richiesto alla società è quello di documentare, entro il 30.6.2017 l’avvenuto pagamento delle eventuali rate scadute al 30.4.2017.

Correttamente pertanto il Tribunale di primo grado ha escluso la responsabilità della società per il mancato pagamento delle ritenute Inps, relative al periodo aprile-maggio 2017 e per il mancato deposito della documentazione attestante tale pagamento, atteso che l’Arezzo Calcio, entro il termine del 30.6.2017, ha effettivamente avanzato istanza di rateizzazione all’Inps – così come consentito dalle disposizioni federali – e, una volta ricevuto dall’Inps il piano di ammortamento del debito – ha immediatamente provveduto al pagamento della rima rata.

Il fatto che l’adesione dell’Inps all’istanza di rateizzazione e il pagamento della prima rata siano intervenuti solo dopo il 30.6.2017 è unicamente dovuto ai tempi tecnici che sono stati necessari all’Inps per evadere la pratica e non può costituire motivo di addebito nei confronti dell’Arezzo Calcio che si è comunque attivato per il pagamento del debito entro i termini previsti dalla normativa federale. Ragionare diversamente significherebbe del resto far dipendere la responsabilità disciplinare della deferita da circostanze del tutto indipendenti dalla sua volontà quali sono quelle legate alla maggiore o minore tempestività con cui l’Inps, a seconda del caso concreto, abbia approvato la domanda.

Riconosciuta pertanto la correttezza della decisione del Tribunale di primo grado che ha dichiarato il sig. Mauro Ferretti e la U.S. Arezzo S.r.l. esenti da responsabilità in relazione alle contestazioni loro mosse circa il mancato pagamento delle ritenute Inps relative al periodo aprile- maggio 2017, risulta evidente la necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio per adattarlo alle particolarità del caso concreto.

Condivisibile è infatti il rilievo degli appellanti, secondo il quale essendo rimasta una sola violazione disciplinare per la quale deve essere dichiarata la responsabilità dei deferiti, la sanzione applicabile, almeno con riferimento alla società U.S. Arezzo è quella della penalizzazione di un solo punto in classifica.

Va invece confermata la sanzione della inibizione per mesi 6 applicata al sig. Mauro Ferretti che appare proporzionata all’entità della violazione disciplinare commessa.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2:

- respinge il ricorso del Procuratore Federale;

- accoglie in parte il ricorso della società Arezzo di Arezzo (AR) e ridetermina la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 1 per la società, conferma l’inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Ferretti Mauro;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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