F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 043CFA DEL 05/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 041 CFA DEL 25/10/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI CAMPEDELLI LUCA, CAMPEDELLI PIERO, CAMPEDELLI GIUSEPPE, CORDIOLI MICHELE, CORDIOLI ANTONIO, ALDINI GUIDO, MARIOTTI SAMUELE E ALLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL SEGUITO PROPRI DEFERIMENTI – NOTE NN. 1444/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 3.8.2018 – 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CHIEVO VERONA SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CAMPEDELLI LUCA ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CAMPEDELLI PIERO ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CAMPEDELLI GIUSEPPE ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CORDIOLI MICHELE ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CORDIOLI ANTONIO ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1, 5 E 8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO E AMMENDA DI € 200.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 1444/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 3.8.2018 – 14003/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC CROTONE SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 1444/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 3.8.2018 – 14003/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI A PROCEDERE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA PER L’INTERVENUTA REVOCA DELL’AFFILIAZIONE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE NN. 1444/670PF 17- 18 GP/GC/BLP DEL 3.8.2018 – 14003/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI CAMPEDELLI LUCA, CAMPEDELLI PIERO, CAMPEDELLI GIUSEPPE, CORDIOLI MICHELE, CORDIOLI ANTONIO, ALDINI GUIDO, MARIOTTI SAMUELE E ALLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL SEGUITO PROPRI  DEFERIMENTI - NOTE  NN. 1444/670 PF 17-18 GP/GC/BLP  DEL  3.8.2018 – 14003/670 PF  17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CHIEVO VERONA SRL AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA  AL  SIG.  CAMPEDELLI  LUCA  ALL’EPOCA  DEI  FATTI  PRESIDENTE  DEL CDA DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CAMPEDELLI PIERO ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI  1,  5  E  8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CAMPEDELLI GIUSEPPE ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI  1,  5  E  8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CORDIOLI MICHELE ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI  1,  5  E  8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; INIBIZIONE PER MESI 1 E 15 GIORNI INFLITTA AL SIG. CORDIOLI ANTONIO ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI  1,  5  E  8, COMMI 1, 2, 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 STATUTO FEDERALE; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO E AMMENDA DI € 200.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 1444/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 3.8.2018 – 14003/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ FC CROTONE SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 1444/670PF  17-18  GP/GC/BLP  DEL  3.8.2018  –  14003/670PF  17-18  GP/GC/BLP  DEL  25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI NON DOVERSI A PROCEDERE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA PER L’INTERVENUTA REVOCA DELL’AFFILIAZIONE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 1444/670PF 17- 18 GP/GC/BLP DEL 3.8.2018 – 14003/670PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018  (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 16/TFN del 17.9.2018)

I Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio - nelle rispettive qualità - unitamente alla società CHIEVO (a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.) venivano deferiti dalla Procura Federale avanti al Tribunale Federale Nazionale per la violazione degli art. 1 bis, co. 1, 8 commi 1, 2 e 4 C.G.S., anche in relazione all’art. 19 Statuto, per aver alterato, nell’ambito delle variazioni di tesseramento di alcuni giocatori, il reale corrispettivo pattuito - contabilizzando poi nei relativi bilanci e nelle situazioni semestrali plusvalenze fittizie - facendo apparire un patrimonio netto superiore a quello reale al fine di consentire così l’iscrizione al campionato in assenza dei requisiti previsti.

Analogo deferimento era effettuato nei confronti dei Signori Lugaresi Giorgio, Pronsani Graziano, Urbini Mauro, Vernocchi Marino, Casadei Walter, Dionigi Christian, Giorgini Mauro, Manuzzi Claudio, Santerini Annunzio, Aldini Guido, Checchia Roberto, Mariotti Samuele, Ceccarelli Giampiero, Desiderio Roberto e Valentini Gabriele - nelle rispettive qualità - unitamente alla società CESENA (a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.) sempre per la violazione degli art. 1 bis, co. 1, 8 commi 1, 2 e 4 C.G.S., anche in relazione all’art. 19 Statuto, per aver alterato, nell’ambito delle variazioni di tesseramento di alcuni giocatori, il reale corrispettivo pattuito - contabilizzando poi nei relativi bilanci e nelle situazioni semestrali plusvalenze fittizie - facendo apparire un patrimonio netto superiore a quello reale al fine di consentire così l’iscrizione al campionato in assenza dei requisiti previsti.

Il Tribunale fissava udienza per il giorno 17.07.2018 in applicazione di quanto previsto dal C.U. 16 dell’8.3.2018 - Commissario Straordinario FIGC (trattando il procedimento nei termini abbreviati).

Alcuni dei deferiti Signori Lugaresi Giorgio, Pronsani Graziano, Urbini Mauro, Vernocchi Marino, Casadei Walter, Dionigi Christian, Giorgini Mauro, Manuzzi Claudio, Santerini Annunzio, Checchia Roberto, Ceccarelli Giampiero, Desiderio Roberto e Valentini Gabriele avanzavano richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S..

Nell’ambito del procedimento avanti al Tribunale stesso intervenivano le società PALERMO, CROTONE e VIRTUS ENTELLA.

La difesa di Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio eccepiva preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento in quanto la Procura non avrebbe dato seguito alla richiesta di audizione dai medesimi tempestivamente formulata.

Il Tribunale, accogliendo detta eccezione, dichiarava improcedibile il deferimento nei confronti dei sopracitati Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio nonché del CHIEVO e restituiva gli atti alla Procura Federale; sanzionando i Signori ALDINI e MARIOTTI con l’inibizione di mesi 12 (dodici) nonché la società CESENA con la penalizzazione in classifica - da scontare nella stagione 2018-2019 – di punti 15 (quindici).

Veniva proposta avanti Questa Corte Federale impugnazione da parte della società CESENA e la società ENTELLA proponeva atto di intervento.

Questa Corte (cfr., C.U. n. 025/CFA del 29 agosto 2018) ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario rinviava gli atti al Tribunale Federale.

La società VIRTUS ENTELLA impugnava avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. la decisione di questa Corte.

Medio tempore, il Procuratore Federale riproponeva il deferimento nei confronti dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio e della società CHIEVO.

Il Tribunale Federale convocava i  predetti  deferiti,  nonché  i  signori  ALDINI  e  MARIOTTI, unitamente alla società CESENA, per l’udienza del 12.9.2018.

Si costituivano alcuni dei deferiti nonché le altre parti e la Procura chiedeva l’irrogazione delle sanzioni di rito.

In particolare, chiedeva che fosse inflitta la sanzione della inibizione rispettivamente per mesi:

- 36 (trentasei) per CAMPEDELLI Luca;

- 24 (ventiquattro) per CAMPEDELLI Piero;

- 24 (ventiquattro) per CAMPEDELLI Giuseppe;

- 24 (ventiquattro) per CARDIOLI Michele;

- 24 (ventiquattro) per CARDIOLI Antonio;

- 16 (sedici) per ALDINI Guido;

- 16 (sedici) per MARIOTTI Samuele;

nonché la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica a  carico della  società CHIEVO VERONA da scontarsi nella stagione sportiva 2018-2019.

In considerazione del fatto che la società CESENA risultava fallita e comunque non più affiliata alla F.I.G.C., la Procura ha chiesto non doversi procedere nei confronti della società stessa.

Il Tribunale, previa riunione dei procedimenti, in accoglimento del deferimento stesso (cfr., C.U. n. 16 del 17.9.2018), infliggeva la sanzione della inibizione rispettivamente per mesi:

- 3 (tre) per CAMPEDELLI Luca;

- 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per CAMPEDELLI Piero;

- 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per CAMPEDELLI Giuseppe;

- 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per CARDIOLI Michele;

- 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per CARDIOLI Antonio;

- 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per ALDINI Guido;

- 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per MARIOTTI Samuele;

Al CHIEVO veniva inflitta l’ammenda di € 200.000 (duecentomila) nonché la penalizzazione di 3 (tre) punti da scontare nella stagione sportiva 2018-2019.

Il Tribunale infine dichiarava non doversi procedere, per dichiarata revoca dell’affiliazione, nei confronti del CESENA.

Avverso la decisione del Tribunale proponeva impugnazione il Procuratore Federale, chiedendo la riforma della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva prosciolto tutti i deferiti dalla contestata violazione dell’art. 8, co. 4 C.G.S., nonché la riforma delle sanzioni inflitte ai deferiti stessi ed alla società CHIEVO.

Il ricorso era affidato a due distinti motivi e le conclusioni, in punto sanzione, ricalcavano quelle formulate avanti al Tribunale.

Proponeva impugnazione la società CHIEVO per proprio conto, nonché per conto dei Signori Campedelli Luca, Campedelli Piero, Campedelli Giuseppe, Cordioli Michele e Cordioli Antonio, affidata a quattro distinti motivi, il primo dei quali afferente la legittimazione da parte dei Procuratori Federali Aggiunti alla sottoscrizione del deferimento.

Ricorrevano anche le società CROTONE ed ENTELLA, quest’ultima segnalava di essere intervenuta già nel giudizio celebratosi davanti gli organi di giustizia endo-federale e che i Tribunale si sarebbe pronunciato sulla vicenda afferente la società CESENA, nonostante che avverso la decisione di questa Corte n. 25/CFA del 29 agosto 2018 - con cui appunto erano stati rimessi gli atti al Tribunale stesso - fosse stata formulata impugnazione avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI vertendosi così in ipotesi di litispendenza.

Questa Corte fissava per il giorno 25.10.2018 la discussione dei ricorsi.

Il fallimento della società CESENA si costituiva eccependo l’inammissibilità delle impugnazioni proposte dal CROTONE e dalla ENTELLA in quanto l’intervento di dette società (e del PALERMO) nel giudizio avente ad oggetto una ipotesi di illecito amministrativo sarebbe inammissibile in quanto la disciplina limita il detto intervento solo alle ipotesi di illecito sportivo.

Il difensore della società fallita evidenziava poi che il ricorso della ENTELLA non era stato notificato né all’ALDINI né al MARIOTTI parti del giudizio in qualità di soggetti già appartenenti al sodalizio.

Rilevava poi che contro la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, adito dalla società ENTELLA per la riforma della decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 25/CFA del 29 agosto 2018, aveva proposto ricorso al T.A.R. Lazio producendo copia del ricorso medesimo.

Infine lo stesso difensore eccepiva di aver ricevuto la convocazione per comparire alla riunione del 25.10.2018    al di fuori del termine ordinario previsto dalla vigente normativa federale.

Alle dette eccezioni si associavano altresì i legali della società CHIEVO.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve rilevare che il procedimento ha preso le mosse dal giudizio introdotto il 25.06.2018 con il deferimento da parte della Procura al Tribunale Nazionale dei soggetti in epigrafe indicati e delle società CHIEVO e CESENA.

Detto procedimento è stato trattato – in virtù di quanto previsto dal C.U. 16 dell’8.3.2018 - Commissario Straordinario FIGC - con termini abbreviati e pertanto anche il presente procedimento che costituisce appunto lo sviluppo e la prosecuzione di quello così introdotto pare possa seguire le stesse  tempistiche.

In ogni caso la comparizione per la riunione del 25.10.2018 in mancanza esplicita ed espressa richiesta di aggiornamento e rinvio della trattazione appare comunque utile a sanare la dedotta eccezione.

IN RITO

Per quel che riguarda  poi quanto  dedotto  in merito  all’inammissibilità  dell’intervento di terzi (ENTELLA, CROTONE e PALERMO) nel procedimento avente ad oggetto una ipotesi di illecito amministrativo l’eccezione appare essere fondata.

Al riguardo si è già avuto modo di osservare (cfr. tra i molti, C.U. 008/CFA del 6.8.2018 e 022/CFA del 20 agosto 2018 nonché Collegio di Garanzia N. 40/2018) che dal combinato disposto degli artt. 54, comma 2, CGS CONI, 41, comma 7, CGS FIGC e 33, comma 3, CGS FIGC, che le ipotesi dell’intervento costituiscono una deroga al principio di partecipazione delle sole parti interessate al giudizio; deroga quindi che non può estendersi analogicamente al di fuori del dato letterale normativamente individuato che espressamente fa riferimento solo alle ipotesi “di illecito sportivo”.

In questo contesto non può poi sottacersi che, così come evidenziato dal fallimento della Società CESENA, la decisione del Collegio di Garanzia adottata il 20.09.2018 – che a sommesso avviso di questa Corte anche alla luce dei motivi del ricorso proposto al T.A.R. lascia spazio ad alcune perplessità in quanto la pronuncia è intervenuta nel momento in cui era ancora pendente il giudizio endo-federale, a seguito del rinvio effettuato da questa Corte al Tribunale Federale con il più volte richiamato C.U. n. 25/2018 e in presenza comunque di un vaglio sulla legittimazione degli intervenienti ancora da valutarsi nel pieno contraddittorio tra le parti comunque dovendosi assicurare il principio del doppio grado nelle fasi di merito – non può costituire, proprio per la pendenza del giudizio avanti al T.A.R., cosa giudicata. Ferma comunque l’inammissibilità della impugnazione in quanto non notificata ai due dei soggetti (Aldini e Mariotti) parti del giudizio di primo grado in violazione dell’art. 33, comma 5 C.G.S.. Sussisterebbe poi, in ogni caso la necessità che, il predetto ricorso fosse stato notificato anche alle Leghe di competenza (cfr. decisione Collegio di Garanzia dello Sport CONI n. 78/2017 del 19 ottobre 2017).

Infondata appare poi la questione sollevata dal CHIEVO sul difetto della sottoscrizione del deferimento effettuata anziché dal Procuratore Federale, solo dai Procuratori Federali Aggiunti.

L’Ufficio di Procura infatti ben può essere rappresentato, in virtù di delega da parte del delegante impedito, senza che possano essere vagliate le ragioni sottese al conferimento di detta delega altrimenti impingendosi terzo estraneo all’Ufficio stesso nelle  valutazioni  squisitamente  di merito che hanno determinato appunto il conferimento della delega prevedendo appunto la normativa la possibilità di delega, possibilità che nella fenomenologia dei suoi presupposti può attagliarsi alle più variegate e disparate ipotesi insindacabili appunto nel merito.

NEL MERITO

1. Con riferimento al merito della controversia, occorre svolgere alcune precisazioni di ordine generale.

Nel proprio atto di deferimento, la Procura federale contestava alle società AC Cesena s.p.a. e AS Chievo Verona, nonché ai rispettivi vertici societari, l’avvenuta violazione, fra l’altro, del disposto dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 8 del CGS, per avere le stesse contabilizzato nei bilanci societari del 30 giugno e 31 dicembre 2014, 30 giugno 2015, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2017, plusvalenze fittizie ed immobilizzazioni materiali di valore superiore al massimo consentito, al fine di far apparire un patrimonio netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio e di ciascun semestre, così da ottenere la licenza nazionale e l’iscrizione ai rispettivi campionati.

Avverso la pronuncia di primo grado che, fra le altre cose, ha riconosciuto l’avvenuta violazione da parte dei vertici della AS Chievo Verona delle disposizioni di cui all’art. 1-bis, commi 1 e 5, ed 8, commi 1 e 2, CGS, con conseguente sanzione anche a carico della medesima società in virtù del disposto dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, la Procura federale ha interposto appello, dolendosi sia per la ritenuta non congruità delle sanzioni inflitte sia per la mancata condanna per la prospettata violazione del citato art. 8, comma 4, CGS.

Anche la AS Chievo Verona ha proposto appello contestando, specularmente, l’appellata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità dei citati vertici (e, conseguentemente, della medesima società) per la violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, CGS.

2. Le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, sia nei propri deferimenti che nel ricorso di secondo grado, prendono le mosse dalla constatazione di una serie di circostanze di fatto non contestate fra le parti; in particolare, la Procura federale evidenzia che:

a) nelle stagioni sportive 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18, tra alcune società (ivi compresa l’appellante Chievo) vi sono stati numerosi trasferimenti dei diritti di atleti, ceduti ed acquistati per somme considerevoli;

b) gli scambi dei diritti sono avvenuti in modalità incrociata, nel senso che ogni scambio è stato accompagnato da un altro di segno contrario avente ad oggetto un diverso atleta (nel senso che le due società hanno assunto vicendevolmente il ruolo di cedente e cessionaria) di valore pressoché identico al precedente, con conseguente compensazione tra i prezzi di acquisto e di vendita;

c) nella quasi totalità dei casi la cessione di tali diritti ha riguardato giovani atleti non professionisti, con i quali la società cessionaria non ha successivamente stipulato alcun contratto;

d) gli atleti i cui diritti sono stati acquistati non sono stati impiegati dalle società acquirenti (neanche nel settore giovanile) ma sono stati quasi immediatamente trasferiti temporaneamente e gratuitamente alla medesima cedente ovvero a società  dilettantistiche, spesso ubicate nella medesima regione della cedente.

Partendo da tale non contestata ricostruzione delle reiterate transazioni avvenute nell’arco di ben quattro campionati, la Procura federale ha provveduto a valutare (secondo parametri e metodi che verranno successivamente descritti) la congruità dei conseguenti valori iscritti al bilancio delle società coinvolte, giungendo alla conclusione che i medesimi erano stati notevolmente sovrastimati.

Pertanto, ha provveduto a sottrarre dai valori iscritti in bilancio le sopravalutazioni così stimate.

Ne è derivata una sostanziale modifica dei valori di bilancio, tale da far ritenere alla Procura l’avvenuta violazione non solo dell’art. 8, commi 1 e 2, CGS ma anche del disposto del successivo comma 4, atteso che, in esito alla rimodulazione dei valori iscritti, i suddetti bilanci sarebbero risultati inidonei a consentire alle società deferite l’iscrizione ai relativi campionati.

3. Preliminarmente all’esame delle concrete fattispecie sottoposte all’esame di questo Collegio, occorre ricordare che il principio nullum crimen, nulla poena sine lege costituisce un principio di civiltà giuridica che non solo permea la Carta costituzionale ma costituisce valore di civiltà immanente in tutto l’ordinamento giuridico – ivi compreso quello sportivo - con riferimento non solo alle disposizioni penali ma a tutte quelle lato sensu sanzionatorie.

In particolare, tale principio impone che la fattispecie che descrive la condotta proibita sia formulata con sufficiente chiarezza (c.d. principio di tassatività), atteso che la conoscenza (o conoscibilità) piena e puntuale degli elementi costituivi della condotta sanzionata costituisce condizione necessaria per il sorgere della responsabilità personale in capo all’autore dell’illecito.

Alla luce di tali principi, può facilmente evidenziarsi come le fattispecie descritte dai commi 1 e 2 del citato art. 8, CGS, differiscano in modo netto da quella di cui al successivo comma 4.

Infatti, mentre nel primo caso la violazione delle norme contabili è punita in quanto tale, nel secondo caso tale violazione è punita solo laddove i dati contabili alterati abbiano permesso l’iscrizione - altrimenti non possibile - al campionato.

Ne consegue che, ai fini della contestazione della violazione del suddetto art. 8, comma 1 e 2, CGS, è sufficiente la prova dell’alterazione dei dati contabili o di altro comportamento idoneo ad eludere la normativa federale in materia gestionale o economica, senza alcuna necessità di precisa quantificazione dell’importo alterato.

Nell’ipotesi di cui al citato comma 4 del medesimo art. 8, invece, occorre non solo la prova dell’alterazione dei dati contabili ma anche l’esatta quantificazione dell’importo illecitamente alterato, così da dimostrare che, in assenza di tale alterazione, sarebbe stata preclusa alla società autrice dell’illecito l’iscrizione al campionato.

Da quanto sopra esposto derivano due conseguenze. In primo luogo, data la differenza di contenuti tra le due fattispecie, dall’accertamento della violazione della prima (art. 8, commi 1 e 2) non può sic et simpliciter arguirsi la prova della violazione della seconda (art. 8, comma 4).

In secondo luogo, perché la fattispecie regolata dall’art. 8, comma 4, CGS, sia conforme al citato principio di tassatività della fattispecie sanzionatoria, occorre che i criteri in base ai quali si perviene alla valutazione e stima dell’an e del quantum della supposta falsificazione siano certi e conoscibili, in quanto derivanti da disposizioni normative ovvero codificate in precise e note regole tecniche operanti del settore.

Ovviamente, laddove l’alterazione dei dati di bilancio derivi da un dato oggettivo e facilmente verificabile (quale, ad esempio, l’iscrizione a bilancio di un valore difforme da quello presente nel contratto di cessione) il problema non si pone; ben più complessa è l’ipotesi (quale quella de qua) in cui venga contestata non la conformità del dato iscritto a bilancio rispetto alle emergenze documentali bensì la correttezza dei valori presenti nei contratti e  pedissequamente  riportati  nei bilanci.

4. Venendo all’esame della prima delle violazioni contestate (art. 8, commi 1 e 2, CGS), occorre rilevare come le società deferite abbiano iscritto nei propri bilanci i corrispettivi dichiarati nei contratti di cessione di diritti de quibus; occorre, altresì, rilevare che l’attuale ordinamento non prevede restrizioni alla libertà delle parti di fissare il prezzo delle proprie transazioni né prezzi imposti  o calmierati.

Pur tuttavia, la complessiva gestione dei diritti degli atleti sottoposta all’esame di questo Collegio suscita numerose perplessità ed appare discutibile sotto diversi profili.

In tal senso, conformemente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, deve rilevarsi che tale gestione appaia senza dubbio contraria ai principi di buona e corretta amministrazione come tutelati dai citati commi 1 e 2 dell’art. 8 CGS. Depongono in tal senso sia i reiterati scambi di diritti tra le medesime società, sia gli elevati importi di tali transazioni per valori di gran lunga superiori a quelli erogati per la cessione di atleti con curriculum ben più ricco, sia il mancato inserimento ed utilizzo nelle proprie squadre degli atleti oggetto di tali così onerosi acquisti.

In altri termini, la circostanza che si sia reiteratamente proceduto ad acquistare e vendere diritti non solo per importi particolarmente elevati (soprattutto se paragonati a quelli di atleti di ben diversa caratura) ma altresì per atleti di cui la squadra non si è ma avvalsa, fa ritenere provata senza dubbio una gestione dei bilanci societari non prudente né corretta da parte dei vertici delle società deferite.

Una prudente gestione economica, conforme ai citati principi contabili, avrebbe imposto, in primo luogo, l’interruzione di tale prassi; in secondo luogo, la prudenza e la correttezza gestionale avrebbe imposto, una volta preso atto che la squadra non intendeva avvalersi dell’atleta ed, anzi, lo destinava addirittura a squadre dilettantistiche, una svalutazione del valore relativamente appostato in bilancio.

Una simile prassi, infatti, non può non comportare una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro dell’atleta; infatti, il mancato utilizzo dell’atleta ed anzi la sua destinazione a campionati di livello inferiore non può non inficiarne il valore futuro, rendendolo senza dubbio inferiore a quello di acquisto.

Pertanto, preso atto della riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro  dell’atleta,  la società avrebbe dovuto procedere alla suddetta svalutazione, in conformità a quanto disposto dalla Raccomandazione n. 1 della CO.VI.SOC. in via generale (unitamente alle ipotesi specifiche di abbandono dell’attività agonistica ed infortunio dell’atleta).

Deve, dunque, ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuta violazione del disposto dell’art. 8, commi 1 e 2, CGS, in ragione della manifesta e reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile come indicate non solo dalla tecnica contabile ma anche dai principi di cui alla citata Raccomandazione.

Conseguentemente il ricorso proposto dagli appellanti AC Chievo Verona s.rl., Luca Campedelli, Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli, Antonio Cordioli, va respinto.

Per quanto attiene alla congruità della sanzione inflitta, occorre ricordare che la violazione dei suddetti commi non si è sostanziata in una mancata produzione, alterazione o falsificazione di atti, bensì in una elusione dei ricordati principi contabili di prudenza e correttezza; conseguentemente, si deve ritenere che la valutazione effettuata dal  giudice di primo grado, anche alla luce  di quanto disposto dall’art. 16 CGS, appaia equa anche se inferiore ai minimi edittali.

Ne consegue il rigetto del ricorso proposto da parte della Procura federale su tale capo della sentenza.

5. Per quanto fin qui esposto, ai fini dell’accertamento della sussistenza della citata violazione non necessita l’esatta quantificazione della differenza tra i valori esposti in bilancio e quelli che si sarebbero dovuti esporre in ottemperanza ai corretti principi contabili; tale accertamento, invece, è indispensabile ai fini della valutazione dell’avvenuta violazione dell’art. 8, comma 4, CGS.

A tal proposito, la Procura federale, nel proprio atto di appello, chiarisce che i criteri di valutazione utilizzati trovano un riconoscimento normativo nelle disposizioni emanate con la legge 27/2003 oltre che in precedenti giurisprudenziali; inoltre, riferisce che, stando a notizie di stampa, la FIFA starebbe elaborando un algoritmo proprio allo scopo di consentire la corretta valutazione del valore degli atleti.

Da tali dichiarazioni emerge con evidenza la prova dell’assenza nel vigente ordinamento sportivo italiano di una disposizione che fissi in maniera chiara i parametri di riferimento da adottare per la valutazione della congruità del valore dei diritti degli atleti; conseguentemente, la determinazione di tali valori non può che essere affidata alla libera contrattazione delle parti.

Difatti, le disposizioni di cui alla citata legge 27/2003 (c.d. salva calcio) non sono passibili di applicazione analogica non solo per la natura speciale della citata legge ma per il noto divieto di analogia nella materia penale e sanzionatoria.

Nessun valore può assumere - ai fini della presente decisione – la notizia circa future determinazioni che intenderà assumere la FIFA. Circa, infine, i citati precedenti giurisprudenziali, si rileva come gli stessi ammettano il raffronto tra i valori indicati in transazione e quelli desumibili da diversi indici (quali l’età, ruolo, esperienza ecc. ecc. dell’atleta) al solo fine di trarne indicazioni di massima, atte  quindi a valutare  la sussistenza della violazione dei citati principi di correttezza e prudenza contabili ma non anche ad indicare con precisione l’esatto valore cui avrebbe dovuto concludersi una transazione economica tra due società calcistiche.

In altri termini, agli elementi conoscitivi tratti dai siti specializzati cui ha fatto ricorso la Procura federale costituiscono validi elementi indiziari, atti a corroborare le conclusioni cui è pervenuto l’organo requirente con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 8, commi 1 e 2.

Difatti, la sproporzione tra i valori di tali transazioni e quelli emergenti dall’analisi dei suddetti siti mostrano ancor più l’imprudenza della gestione economica posta in essere dalle deferite società.

Errato sarebbe, peraltro, stabilire sulla base di tali criteri il valore esatto dei diritti ceduti, i quali, in una situazione di libero mercato, non possono che essere quelli stabili dalle parti in un regime di libera contrattazione.

In altri termini, se è lecito sanzionare l’imprudenza di una condotta gestionale non corretta e non conforme alle citate regole contabili, non può, invece, sostituirsi una valutazione meramente ipotetica dei valori di cessione degli atleti (quale quella ricavabile dai siti consultati dalla Procura federale) a quella riservata alle parti in una libera contrattazione di mercato; a diverse conclusioni si potrebbe addivenire solo all’esito di una riforma normativa che imponessi valori standard a simili contrattazioni.

Conseguentemente, nel caso di specie non è possibile addivenire ad un esatto computo delle plusvalenze conseguenti all’imprudente e scorretta gestione delle suddette transazioni da parte delle citate società e, conseguentemente, non è possibile addivenire ad un’esatta valutazione dei valori di bilancio conseguenti ad una diversa determinazione del prezzo di cessione dei diritti e del relativo valore iscritto a bilancio.

In assenza  di tale elemento, non si può  dire raggiunta la prova dell’illecita iscrizione delle squadre deferite ai campionati di appartenenza e, quindi, della violazione dell’art. 8, comma 4, CGS, richiesta dalla Procura.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3, 4, 5 e 6 li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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