F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 011/CFA DEL 07/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 112/CFA DEL 08/05/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING TRECASTAGNI FC PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 332 CSAT del 20.3.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING TRECASTAGNI FC PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 332 CSAT del 20.3.2018)

Lo Sporting Trecastagni F.C. ha impugnato per revocazione ex art. 39 C.G.S. la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia con la quale la detta Corte ha disatteso il reclamo avverso la statuizione del Giudice Sportivo di squalifica del calciatore allievo Mattia Santagati fino al 31.1.2022 per aver colpito al viso con una testata l’arbitro della gara disputata dalla società reclamante con il Real Pirandello.

La declaratoria di seconde cure veniva pronunciata in quanto l’iniziale richiesta degli atti non era stata seguita dai motivi d’appello, tanto meno nei termini.

L’odierna ricorrente, pur ammettendo in questa sede di aver inviato il ricorso alla Corte Territoriale ad indirizzo errato, assume che l’intervenuta accettazione del ricorso via pec integrerebbe fondato motivo di accoglimento sia dello stesso, sia di quello per revocazione, e ciò in quanto al momento dell’invio non vi sarebbe stata alcuna ragione per dubitare del buon esito del messaggio: in virtù di siffatta argomentazione la società Sporting Trecastagni chiede l’accoglimento del presente gravame.

Il reclamo così avanzato non può essere accolto e deve venir dichiarato inammissibile.

In effetti, parte ricorrente nemmeno si induce ad indicare quale delle varie previsioni individuate dall’art. 39 C.G.S. disciplinerebbe la fattispecie, limitandosi a chiedere alla Corte Federale d’Appello di

riesaminare nel merito il ricorso non delibato dal Collegio territoriale, nuovamente sollevando il già ricordato profilo della buona fede osservata in occasione dell’errato invio della prima impugnazione.

Volendo trascurare che la mancata introduzione di un atto - quale verificatasi nella fattispecie impedisce a qualsiasi giudice di valutarlo e deciderlo, il difetto di una delle ipotesi previste dal richiamato art. 39 C.G.S. proposto dal presente reclamo ne determina l’inammissibilità senza alcuna possibilità di poterlo delibare nel merito.

In effetti, il ricorso oggi sottomesso al Collegio costituisce soltanto un vero e proprio terzo grado di giudizio, decisamente escluso dalla vigente normativa.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Trecastagni di Trecastagni (CT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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