F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SAN SEBASTIANO FC AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. BORRELLI LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FC MARI (ORA ASD SAN SEBASTIANO FC), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9226/515 PFI 17-18/CS/AM DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018) Ricorso della ASD San Sebastiano FC avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 7 inflitta al Sig. Luca Borrelli, all’epoca dei fatti Presidente della ASD FC Mari (ora ASD San Sebastiano FC), per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43, commi 1 e 6, NOIF, nonché avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica e dell’ammenda di € 300,00 inflitte alla Società reclamante per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 9226/515pfi 16- 17/CS/am del 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018).

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SAN SEBASTIANO FC AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. BORRELLI LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FC MARI (ORA ASD SAN SEBASTIANO FC), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   NOTA   9226/515   PFI   17-18/CS/AM   DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018)

Ricorso della ASD San Sebastiano FC avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 7 inflitta al Sig. Luca Borrelli, all’epoca dei fatti Presidente della ASD FC Mari (ora ASD San Sebastiano FC), per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43, commi 1 e 6, NOIF, nonché avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica e dell’ammenda di € 300,00 inflitte alla Società reclamante per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 9226/515pfi 16- 17/CS/am del 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania

- Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 27.3.2018, è diretto alla riduzione della sanzione a 3 mesi di inibizione quanto al Presidente Sig. Luca Borrelli nonché a una eventuale riduzione dei punti di penalizzazione in classifica e dell’ammenda nella misura che la Corte Federale di Appello riterrà più opportuna. In particolare, nel ricorso si deduce che la Società istante aveva richiesto l’audizione ai sensi dell’art. 34, comma 6, C.G.S. “al fine di poter formulare richiesta di definizione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. (c.d. patteggiamento)”; che il Presidente Sig. Luca Borrelli non aveva potuto partecipare al procedimento per ragioni di natura medica; che “i fatti contestati… si riferiscono ad analoghi fatti e circostanze già oggetto del precedente procedimento disciplinare n. 911/pf/16-17, ancorché riferito a gare differenti ma sempre attinenti alla medesima Stagione Sportiva ed ai medesimi calciatori”; che “per effetto del Deferimento della Procura Federale ha già scontato la conseguente pena”.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, del tutto infondate sono le eccezioni preliminari e le stesse considerazioni di merito svolte dalla Società reclamante. Quanto alle prime, la richiesta di patteggiamento è stata assorbita dalla richiesta di riduzione delle sanzioni che è domanda di merito; in secondo luogo, la mancata audizione del Presidente Borrelli non inficia in nessun modo il procedimento di primo grado perché nessuna comunicazione è stata fatta dalla Società reclamante in merito a una pretesa impossibilità di presenziare all’udienza. Quanto al merito del reclamo, è la stessa Società reclamante ad ammettere che si tratta di gare diverse rispetto a quelle già sanzionate in occasione del precedente procedimento disciplinare n. 911/pf/16-17, sicché non è possibile in nessun modo pervenire a una riduzione delle sanzioni non ricorrendo gli estremi per applicare il principio della continuazione. Quest’ultimo riguarda più sanzioni relative ai medesimi fatti accaduti nelle medesime gare, mentre nel caso di specie le odierne sanzioni si riferiscono a gare diverse da quelle prese in esame nel precedente procedimento disciplinare. Da nessun punto di vista la decisione del giudice di primo grado merita censure  e, pertanto, deve essere  confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo e incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD San Sebastiano FC di San Sebastiano al Vesuvio (NA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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