F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DEL CALC. LO PRESTI VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PGS S. PIO X) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.5.2018)

RICORSO DEL CALC. LO PRESTI VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PGS S. PIO X) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1  BIS,  COMMA  1  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  - NOTA  N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.5.2018)

1. Il signor Vincenzo Lo Presti proponeva ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell’8.05.2018), con la quale era stata comminata la sanzione della squalifica per anni 5 con l’esclusione  dalla  permanenza  in qualsiasi rango o categoria della FIGC per violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S., avendo partecipato, insieme ad altri, all’aggressione ai danni dell’arbitro Pierpaolo Longo, al termine della gara di play off, categoria allievi regionali San Pio X/Katane Soccer, disputatasi a Catania il 23.4.2017.

In via preliminare, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione sia di quello pendente innanzi al Tribunale dei minori di Catania (con fissazione di udienza per il 21.6.2018), avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale del medesimo ricorrente e del signor Tomasello per il reato di lesioni, sia di quello avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale del signor Longo per il reato di calunnia ai danni dei citati signori Lo Presti e Tomasello.

Nel merito, il ricorrente evidenziava la contraddittorietà tra le due dichiarazioni rilasciate dall’arbitro Longo. Nella prima, resa nell’immediatezza dei fatti, il signor Longo aveva dichiarato che era stato aggredito da tre persone, di cui la prima di circa trent’anni, la seconda più anziana della prima e la terza con i capelli biondi corti e una “barbetta”; nella seconda dichiarazione, resa il 26.10.2017, il medesimo riferiva che il presidente della delegazione provinciale FIGC di Catania aveva detto al di lui padre Cirino Longo che il signor Orazio Ursino, dirigente della San Pio X, aveva riconosciuto uno degli aggressori, identificandolo con il signor Tomasello. A quel punto, il signor Pierpaolo Longo aveva ricercato sul social network Facebook le fotografie del Tomasello e lo aveva così identificato come uno degli aggressori. Proseguendo nella visione di dette fotografie, il Longo ne aveva viste alcune che ritraevano il Tomasello in  compagnia del Lo Presti ed aveva conseguentemente riconosciuto nel suddetto il secondo aggressore.

Ad avviso del ricorrente Lo Presti non solo tale seconda dichiarazione era in contrasto con la prima (avendo egli, all’epoca dei fatti, solo 16 anni e non certo 30) ma era, altresì, in contrasto con altre risultanze istruttorie.

In primo luogo, ad avviso del ricorrente appariva singolare che il Longo, che lo aveva espulso a due minuti dalla fine della partita, non avesse immediatamente riconosciuto in lui uno degli aggressori. Parimenti singolare appariva la circostanza che il Longo riferisse – nella dichiarazione del 21 giugno 2018 – che tutti gli aggressori indossassero abiti civili quando il medesimo Lo Presti aveva in precedenza dichiarato di aver abbandonato lo stadio senza togliere la divisa con la quale aveva disputato la gara. Infine, evidenziava come numerosi compagni di squadra (compreso Mirko Rapicavoli che era  intervenuto per  allontanare il  terzo aggressore)  ovvero dirigenti  della società San  Pio X avessero escluso che il Lo Presti fosse uno degli aggressori ed avessero altresì affermato che nei momenti precedenti l’aggressione il Lo Presti indossasse ancora la divisa calcistica.

2. Nella seduta del 5.7.2018 era presente sia il difensore del reclamante, che insisteva per l’accoglimento delle proprie richieste, sia il rappresentante della Procura che ne chiedeva il rigetto. Udite le conclusioni delle parti presenti, la questione veniva trattenuta in decisione

3. Preliminarmente, va respinta la richiesta di sospensione del processo.

Come più volte affermato dal Collegio di garanzia del CONI (di recente, si vedano le decisioni n. 37/2016 delle Sezioni unite e 11/2016, della IV^ Sez.), la logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo è il principio secondo il quale il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, CGS CONI) in ragione della pendenza di giudizi penali. Se, infatti, in pendenza del processo penale,  il  tesserato  potesse  in qualche  modo sottrarsi alle responsabilità  nascenti dal  suo vincolo di  affiliazione  sportiva,  l’intero sistema della giustizia endofederale e di quella presso il CONI perderebbe significato. Nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti le condizioni di cui al citato art. 39, (“In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”), atteso che nessuna legge impone la previa decisione con efficacia di giudicato delle questioni oggetto dei due giudizi penali indicati dal ricorrente (quello per lesioni proposto dal signor Longo nei confronti del reclamante e del signor Tomasello e quello per calunnia proposto da questi ultimi nei confronti del medesimo Longo).

4. Nel merito, il ricorso deve essere respinto.

Preliminarmente, anche in considerazione del citato principio di autonomia, va ribadito che nessun valore nella presente sede può annettersi alla pronuncia cautelare, emessa dal TAR Sicilia, con la quale è stata disposta la revoca del DASPO inflitto dalla questura di Catania al reclamante, trattandosi di questione giuridica del tutto diversa ed estranea rispetto a quella oggetto del presente giudizio, seppure avente a fondamento i medesimi fatti materiali.

Venendo all’esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.

In primo luogo, non può attribuirsi alcun valore ostativo rispetto alla tesi accusatoria alle testimonianze rese da coloro che affermano di aver visto il Lo Presti indossare la divisa da calciatore nel tempo immediatamente precedente l’aggressione. Nessuna testimonianza indica con precisione il momento di tale avvistamento, sicché appare arbitrario collocarla  contemporaneamente all’aggressione. D’altro canto, la circostanza che alla fine della gara il Lo Presti si fosse trattenuto fuori dagli spogliatoi senza mutarsi d’abito non esclude che lo stesso abbia potuto successivamente indossare abiti civili in tempo per partecipare all’aggressione. Difatti, questa non è avvenuta subito dopo la fine della gara, atteso che il Longo riferisce sia di aver avuto il tempo  di  entrare  nello spogliatoio ed iniziare a redigere le c.d. veline di gara sia che il Lo Presti lo abbia aggredito solo in un secondo momento, al termine dell’aggressione posta in essere da parte di altro soggetto (successivamente identificato nel Tomasello).

Il Longo, infatti, riferisce chiaramente che gli aggressori si sono alternati, sicché il secondo ha preso a colpirlo solo al momento in cui si è allontanato il primo; allo stesso modo, il terzo aggressore è subentrato al secondo che, nel frattempo, si è allontanato. Tale circostanza rende priva di valore – ai fini del presente giudizio – la testimonianza del Rapicavoli che esclude la presenza del Lo Presti fra gli aggressori. Il Rapicavoli, infatti, è intervenuto alla fine dell’aggressione, quando era presente solo il terzo aggressore e, dunque, non avrebbe in alcun modo potuto riconoscere il secondo aggressore che, intanto, si era allontanato.

Ancor meno rilevanti appaiono le altre testimonianze tese ad escludere la presenza del Lo Presti fra gli aggressori, atteso che non risulta la presenza nello spogliatoio – al momento dell’aggressione - di altri soggetti, eccezion fatta per il Longo, i tre aggressori (non contemporaneamente ma uno alla volta) e, al termine della vicenda, del Rapicavoli.

Venendo alle dichiarazioni del Longo (unico presente per tutta la durata dell’aggressione), si osserva quanto segue.

Nella sua prima dichiarazione il Longo indica particolari anatomici esclusivamente con riferimento al terzo aggressore, di cui ricorda la corta barba ed i corti capelli biondi. Per gli altri due, il Longo si limita a indicarne, approssimativamente, l’età. Ovviamente, l’età non è elemento visibile ictu oculi: infatti, guardando una persona se ne può conoscere con certezza l’età ma, tutt’al più, si può provare ad ipotizzarla.

Conseguentemente, non appare particolarmente invalidante della seconda dichiarazione del Longo la circostanza che i soggetti, successivamente riconosciuti avessero un’età notevolmente inferiore a quella precedentemente ipotizzata. Peraltro, appare assolutamente condivisibile quanto affermato dallo stesso Longo (nella dichiarazione resa il 26.10.2017) circa lo stato confusionale in cui versava al momento della prima dichiarazione, di poche ore successiva alla violenta aggressione di cui era stato vittima, stato che ben avrebbe potuto influenzare la sua capacità di individuare con precisione l’età degli aggressori. Al medesimo stato pare corretto ascrivere il mancato riconoscimento del Lo Presti fra gli aggressori, pur essendo stato lo stesso poco prima espulso dallo stesso Longo.

D’altro canto, a conferma della genuinità della seconda dichiarazione, si osserva che il riconoscimento del Lo Presti sia avvenuto in maniera del tutto casuale. Difatti, il dirigente della società San Pio X aveva riferito al padre del Longo che uno degli aggressori fosse il Tomasello. Il Longo, per sincerarsi della veridicità di tale affermazione, aveva voluto vedere le fotografie del Tomasello presenti nel di lui profilo esistente nel network Facebook. Solo casualmente, guardando queste foto, il Longo

ha riconosciuto nel Lo Presti il secondo aggressore. La natura assolutamente imprevedibile di tale riconoscimento (peraltro parziale, non avendo il Longo mai riconosciuto il terzo aggressore) fa propendere per la genuinità del riconoscimento e rende maggiormente credibile la seconda dichiarazione resa dal Longo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lo Presti Vincenzo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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