F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD RINASCITA CAVA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9154/444 PFI 17-18 CS/EC DEL 26.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD RINASCITA CAVA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMI  1  E  2  C.G.S.  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9154/444 PFI 17-18 CS/EC DEL 26.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018)

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, tra l’altro, infliggeva le seguenti sanzioni: alla A.S.D.R. Cava 2000 la penalizzazione di un 1 punto in classifica oltre € 150,00 di ammenda, al Presidente Antonio De Rosa mesi tre di inibizione.

Le violazioni contestate riguardano numerose norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. per avere impiegato il calciatore Luigi Vitale privo di regolare tesseramento nella gara Cava 2000 – Franco Della Monica, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciale, Girone N, disputatasi il 16.2.2015.

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società campana deducendo un doppio ordine di motivi con i quali chiede la totale riforma del provvedimento impugnato.

Il reclamo veniva chiamato innanzi la Corte Federale d’Appello nella seduta del 5 luglio 2018, nella quale l’avv. Iacono, comparso per la reclamante, chiedeva l’accoglimento del ricorso, mentre l’avv. Perugini per la Procura ne sollecitava il rigetto.

Con il primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 30, comma 11, del C.G.S., eccependo che il primo giudice non avrebbe motivato la statuizione con la quale abbreviava a metà i termini di comparizione; secondo la prospettazione di parte l’indicazione “per giusti motivi” non soddisferebbe  in alcun modo l’obbligo motivazionale.

Le deduzioni svolte in proposito dalla società Cava 2000 non meritano accoglimento sotto diversi profili.

Anzitutto, l’abbreviazione dei termini, integrando un provvedimento privo di carattere decisionale non necessita di motivazione, tanto meno particolare, restando sufficiente l’accenno a “giusti motivi”; in secondo - ma altrettanto decisivo - luogo, la dedotta giustificazione appare più che idonea a sorreggere la disposta abbreviazione, tenuto anche conto che il tempo trascorso tra evento e pronuncia costituisce evidente esigenza di accelerazione del processo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 25, comma 1, C.G.S., eccependo che l’infrazione, commessa nel febbraio 2015, si sarebbe prescritta, in virtù della norma appena richiamata, al termine della stagione sportiva successiva, e pertanto il 30.6.2016, mentre il procedimento contenzioso si era instaurato addirittura solo successivamente.

A parere della Corte la censura così svolta non è fondata dal momento che la violazione commessa esula dalla previsione dell’illecito sportivo, dovendo venir più correttamente qualificata.

Invero, del tutto erroneamente il primo giudice ha fatto riferimento all’illecito sportivo che nella vicenda mai si è verificato, sicchè il richiamo alla decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 156/CFA del 27.4.2018, pur corretto in linea astratta, in concreto non spiega alcun rilievo.

Ritiene, quindi, il Collegio di confermare la decisione del Tribunale Federale Territoriale modificandone la motivazione, per osservare che nella fattispecie non trova applicazione l’art. 25, comma c) del C.G.S., ma nemmeno la disposizione del precedente comma a) in quanto, qualora si fosse trattato di violazione relativa allo svolgimento della gara, la statuizione avrebbe dovuto intervenire anche in ordine al risultato della stessa.

Del resto, anche qualora il più volte richiamato art. 25, comma c), C.G.S., disciplinasse la fattispecie, il termine in discorso non può considerarsi perentorio come vorrebbe la ricorrente, dal momento che questa Corte ha ripetutamente motivato che la perentorietà dei  termini  può  venir ritenuta tale solo in presenza di “una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso” (Com. Uff. n. 092/CFA del 19.1.2017; cfr. Com. Uff. n. 075/CFA del 2.12.2016), disposizione che, viceversa, non qualifica la norma in richiamo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Rinascita Cava 2000 di Cava De’ Tirreni (SA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it