F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032CFA DEL 18/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 001 CFA DEL 05/07/2018 (DISPOSITIVO RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL’ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. DOMENICO DI EUSANIO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ CERCHIARA 1990, SEGUITO GARA CERCHIARA 1990/CANZANO DEL 14.4.2018 – CAMPIONATO III^ CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Teramo Com. Uff. n. 43 del 20.4.2018)

RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL’ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. DOMENICO DI EUSANIO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ CERCHIARA 1990, SEGUITO GARA CERCHIARA 1990/CANZANO DEL 14.4.2018 – CAMPIONATO III^ CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Teramo Com. Uff. n. 43 del 20.4.2018)

1.- Con ricorso del 18.6.2018 il Commissario Straordinario ha impugnato -ex art 37, comma 1, lettera c del C.G.S.- la decisione assunta il 20.4.2018 dal Giudice Sportivo Territoriale (Delegazione Provinciale di Teramo) e pubblicata nel Com. Uff. n. 43 del 20.04.2018, in relazione alla gara del Campionato di III Categoria del 14.04.2018, svoltasi fra Cerchiara 1990 e Canzano.

Si evidenzia che con la citata decisione era sanzionata la condotta violenta posta in essere, nel corso della gara, da parte del calciatore Di Eusanio Domenico ai danni dell’arbitro, per la qual cosa era comminata al prefato la sanzione disciplinare della squalifica sino al 30.04.2019..

Con il ricorso in scrutinio si lamenta la l’omessa applicazione a carico della Società, con la quale risultava all’epoca del fatto tesserato il calciatore sanzionato, delle misure amministrative deliberate in data 17.12.2014 dal Consiglio Federale, ove è stato previsto che (testualmente) “le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali”.

Tenuto conto che la riportata delibera fissa in otto giornate di squalifica per singolo calciatore la sanzione minima che dà luogo all’applicazione dell’ulteriore sanzione amministrativa, con il ricorso in esame si chiede che alla contestata omissione venga posto rimedio e, in conseguenza, che la citata decisione del Giudice Sportivo sia riformata e integrata con la sanzione amministrativa invocata a carico della società Cerchiara 1990.

2.- Nella riunione del 5.7.2018, fissata per l’esame del ricorso, questa Corte si è ritirate in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In punto di fatto ricorrono tutti i presupposti indicati nella delibera adottata dal Consiglio Federale il 17.12.2014 (in Com. Uff. n.1 04/A), avendo il Giudice Sportivo sanzionato la grave condotta violenta del calciatore Di Eusanio con una sanzione (squalifica sino al 20.04.2019) ben superiore al minimo edittale fissato dalla ricordata delibera (otto giornate di squalifica) per legittimare la citata sanzione amministrativa.

Considerato che le partite casalinghe risultano 12, moltiplicando questo dato per € 55,00, quale costo medio gara del campionato di competenza (Campionato di III Categoria) cifrato nell’allegato A) alla richiamata delibera, si ottiene un totale di € 660,00, che costituisce la sanzione amministrativa che si commina a carico della società Cerchiara 1990 e da versare a favore della Federazione.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario e onera la società Cerchiara 1990 del versamento a favore della FIGC, ex Com. Uff. 104/A del 17.12.2014 della somma di € 660,00.

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