F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE III– 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 53CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 131/CFA DEL 21 GIUGNO 2018 RICORSO DEL CALC. FREY DANIEL NICOLAS (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDC GC CAPEZZANO PIANORE 1959) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 6692/325 PF 17 18/GP/GT/AG DEL 31.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018)

RICORSO DEL CALC. FREY DANIEL NICOLAS (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDC GC  CAPEZZANO PIANORE 1959) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 6692/325 PF 17 18/GP/GT/AG DEL 31.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018)

 

Il calciatore Frey Daniel Nicolas, all’ all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D.C. G.C. Capezzano Pianore 1959 propone ricorso avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate di gara inflitta al reclamante per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 3 NOIF a seguito del deferimento del Procuratore Federale - nota 6692/325 pf 17 18/gp/gt/ag del 31.1.2018 come da delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 58/TFN del 26.4.2018.

La Procura Federale deferiva il calciatore Frey Nicolas Daniel per violazione dell’art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 delle NOIF in ragione della comunicazione del Settore Giovanile e Scolastico che rilevava il tesseramento del calciatore Frey emesso in violazione di quanto disposto dall’art.40 comma 3 delle NOIF.

L’Ufficio acquisiva la documentazione relativa al tesseramento, comprensiva del certificato di residenza nell’ambito della Regione Toscana e accertato che il calciatore Frey aveva partecipato in posizione di tesseramento irregolare a 13 gare del Campionato Giovanissimo Regionale 2002 con la squadra della Società A.S.D.C. G.C. Capezzano Pianore 1959 e la inviava alla Procura Federale che procedeva con il  deferimento.

Dinnanzi al Tribunale compariva il rappresentante della Procura Federale mentre non compariva il calciatore Frey pur regolarmente convocato.

La tesi sostenuta dalla Procura Federale è fondata sulla previsione normativa di cui all’art. 40 comma 3 NOIF che testualmente recita “ Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.”

La Procura richiedeva la squalifica di tre giornate di gara, a fondamento della propria tesi, produceva la documentazione idonea da cui risultava che il calciatore era residente nel comune di Concorezzo (MB) fino al 13.10.2016 e che solo a partire da tale data aveva ottenuto la residenza presso il comune di Seravezza (LU) e pertanto avrebbe potuto tesserarsi soltanto a partire dal 13.4.2017 contestando quindi le gare disputate con la Società A.S.D.C. G.C. Capezzano Pianore 1959 a partire dall’8.1.2017.

Il Tribunale riconosceva la responsabilità del calciatore e riconosciuta la continuazione elevava la sanzione di 8 giornate di squalifica .

Il calciatore Frey proponeva ricorso evidenziando come non avesse mai ricevuto comunicazione del procedimento a suo carico e soltanto il 10.5.2018 riceveva la comunicazione ex art 35 comma 1 C.G.S. e che da tale data decorrevano i termini di impugnativa ex art 37 comma 1 lett. a) C.G.S..

Nel merito il ricorrente sosteneva l’errore  scusabile nel quale era incorso in ragione delle differenti fonti disciplinanti la fattispecie dedotta, ovvero l’art, 40 comma3 e l’art, 111 comma 1 delle NOIF.

In ragione di tali fatti documentati il ricorso è innanzitutto ammissibile superando il limite temporale. Nel merito lo stesso  è supportato da idonee motivazioni tali da ritenerlo parzialmente accoglibile.

Infatti, da quanto versato in atti appare evidente come la fattispecie in esame sia da ricondurre all’art. 111 comma 1 delle NOIF che testualmente recita “II calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.”

Ora, è evidente che il ricorrente sia caduto in errore scusabile ritenendo applicabile l’art. 111 delle NOIF ragione per cui stante la buona fede dimostrata nel rispettare le disposizioni vigenti appare congruo applicare la riduzione della sanzione elevata a 3 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Frey Daniel Nicolas, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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