F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONE IV – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 033CFA DEL 18/09/2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 004/CFA DEL 23 LUGLIO 2018 RICORSO DELLA SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POL. DIL. AMITERNINA SCOPPITO IL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/TFN SVE del 28.05.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POL. DIL. AMITERNINA SCOPPITO IL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/TFN SVE del 28.05.2018)
1.- Con ricorso del 15.2.2018, la società Benevento Calcio adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche per impugnare la delibera della Commissione Premi (in Com. Uff. n. 6/E del 25.01.2018), con la quale era stato certificato il premio alla carriera dovuto alla Pol. Dilett. Amiternina Scoppita (di seguito, Amiternina) a seguito e per effetto dell’esordio in seria A del calciatore Lorenzo del Pinto, avvenuto nel corso della gara Sampdoria/Benevento del 20.08.2017.
Deduceva, la reclamante, che la citata Commissione aveva considerato e posto a base della sua decisione il tesseramento del prefato atleta per la Amiternina per le stagioni sportive 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, andando così ultra petitum rispetto alla domanda, limitata alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011.
Deduceva, inoltre, come il tesseramento in tema avesse riguardato solo parte delle richiamate stagioni sportive e, infine, assumeva che in ogni caso l’eventuale premio fosse esigibile solamente al termine della stagione sportiva in cui aveva avuto luogo l’esordio in Serie A di cui è cenno.
2.- Con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.28/TFN, l’adito Tribunale evidenziava che la chiesta certificazione risultava essere stata riferita alle quattro stagioni sportive innanzi indicate e, accertata la permanenza -senza soluzione di continuità- del tesseramento del calciatore per la Amiternina, rigettava il reclamo e confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi.
3.- Con ricorso 4.6.2018 la Società Benevento Calcio Srl ha proposto gravame avverso la decisione del Tribunale, affidandolo a tre motivi.
Nella riunione del 23.7.2018, poi, i patroni dei due sodalizi hanno illustrato le argomentazioni svolte nei loro libelli, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l’accoglimento.
Questa Corte si è riunita in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
4.- Il gravame è infondato e va rigettato.
a) Con il primo motivo è riproposta l’eccezione di ultra petitum, per palese violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo non ha fondamento e va respinto, considerato che agli atti del procedimento è stata versata la richiesta inoltrata dalla Amiternina, con nota del 6.12.2017, alla Commissione Premi della FIGC, con cui si indicavano esattamente le quattro stagioni sportive per le quali si chiedeva la relativa certificazione.
b) Con il secondo motivo, poi, si eccepisce l’assenza del requisito temporale per far luogo al chiesto premio, deducendo che il tesseramento del calciatore non avrebbe coperto l’arco temporale che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, termine questo fissato dall’art.47 NOIF per delimitare la stagione sportiva federale
Il motivo non ha pregio alcuno e va rigettato, atteso che il citato vincolo temporale non è richiamato dall’art. 99 bis NOIF, quale condizione per la maturazione del “premio alla carriera”.
Rileva, inoltre, che le risultanze dell’archivio storico di detto atleta, depositate in atti, documentano come costui non hai militato in altri sodalizi calcistici, il che attesta che la formazione è avvenuta esclusivamente in seno alla Amiternina.
c) Con il terzo e ultimo motivo, infine, si assume che il chiesto compenso federale premiale andrebbe corrisposto solo al termine della stagione sportiva 2018/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 99 bis NOIF.
Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, infatti, proprio all’art. 99 bis NOIF, comma 1, il legislatore federale ha statuito che (testualmente) “Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento”.
Considerato che l’evento in tema (esordio del calciatore nel Campionato di serie A) è avvenuto il 20.8.2017, nel corso della gara Sampdoria/Benevento valevole per la stagione 2017/2018, è di tutta evidenza che il premio di cui si discute andava corrisposto il 30.6.2018, termine finale della citata stagione ex art. 47 NOIF.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio Srl di Benevento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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