F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 008/CFA DEL 06/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007/ CFA DEL 01/08/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  FIGC  DI  CUI  AL  PUNTO  D.4 (PAG.  14)  DEL  COM.  UFF.  N.  54  DEL  30.5.2018  (Delibera  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.  14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018   (Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)

 

RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018   (Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)

Con ricorso ex art. 43 bis C.G.S., il Novara Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, chiedendone la revoca/annullamento nella parte in cui, nel fissare i criteri e le procedure per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e di Serie B 2018/2019, così disponeva, a pag. 14, punto D4: «Le Società che hanno scontato nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS  o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico».

In via subordinata, chiedeva, il Novara Calcio, di limitare la preclusione alle ultime due stagioni sportive, 2016/2017 e 2017/2018, in analogia a quanto previsto per le fattispecie dell’illecito sportivo e dell’obbligo di denuncia.

In via di ulteriore subordine, chiedeva annullarsi la delibera di cui trattasi nella parte in cui collegava la preclusione de qua non già alla commissione  dell’illecito nelle  ultime  tre  stagioni sportive,  bensì  al momento (i.e. stagione sportiva) nella quale la sanzione  era  stata scontata.

Lamentava, il Novara Calcio, lesione dei suoi diritti e/o interessi in quanto la stessa, con Com. Uff. n. 12/TFN del 24.7.2015, era stata sanzionata con la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 «per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16.4.2015, la  dichiarazione attestante   l’avvenuto   pagamento    delle   ritenute   IRPEF    relative   agli emolumenti  dovuti  ai  propri  tesserati,  lavoratori sportivo  per  le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014» (decisione, poi, questa,  confermata  dalla  Corte  federale  di  appello,  sezioni  unite,  con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 35  del  30.9.2015). Di conseguenza, osservava il Novara Calcio, la sanzione scontata nella stagione sportiva 2015/2016,  alla luce  dei  criteri preclusivi fissati con la impugnata delibera n. 54 del 30.5.2018, impedisce alla stessa medesima società ricorrente di presentare la domanda di ripescaggio  per  la stagione  sportiva  2018/2019.

La ricorrente Novara Calcio S.p.A. lamenta, dunque, diversi profili di illegittimità della delibera, nella parte fatta oggetto di impugnazione:

- irragionevole disparità di trattamento tra le società sanzionate per illecito sportivo e quelle sanzionate per le meno gravi violazioni di cui all’art. 10  CGS  (mentre,  infatti, a  dire  della  ricorrente,  per  le  gravi violazioni di cui agli artt. 6 e 7 C.G.S. il ripescaggio sarebbe precluso solo per le sanzioni scontate nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, uinspiegabilmente" per le violazioni di cui all’art. 10 C.G.S. si fa riferimento alle ultime tre stagioni sportive. Ciò vizierebbe di illogicità e irragionevolezza la delibera impugnata, nella parte in cui prevede,   per   l’illecito,  uoggettivamente   più   grave   e   maggiormente sanzionato", una  preclusione sensibilmente inferiore pari a due stagioni anziché tre;

- violazione del principio  di  irretroattività  della  sanzione  in  quanto né quando ha commesso la violazione (16.04.2015) né quando la stessa è stata sanzionata (24.07.2015) era conosciuta o conoscibile la preclusione dal  ripescaggio  nella  categoria  superiore  scaturita  anni  dopo  da  tale inadempimento;  evidenzia,  segnatamente,  la  società  ricorrente,  che  la disciplina vigente all’epoca non prevedeva quale causa di esclusione quella di essere stati sanzionati per violazioni di cui all’art. 10 C.G.S., introdotte solo a far data dal 7.6.2016 (con Com. Uff. n. 428/A). Sotto tale profilo, l’applicazione di tale causa ostativa, fortemente afflittiva e in tal senso  connotata di un profilo sanzionatorio, alle condotte  poste  in  essere  nel  corso  di  stagioni  sportive  antecedenti

l’introduzione per la prima volta del precetto, si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione sancito dall’art. 25 della  Carta  costituzionale;

- violazione del principio di certezza della pena da parte della delibera impugnata, nella parte in cui ancora l’applicazione della preclusione al momento in cui la pena è stata scontata e non a quello in cui la violazione è stata posta in essere. Individuare come momento rilevante  ai  fini  applicativi  quello  della  esecuzione  della  sanzione, prescindendo dalla realizzazione della condotta sanzionata – argomenta la società ricorrente – rende di fatto incerta e irragionevole l’intera disciplina, posto che i tempi della giustizia sportiva  sono inevitabilmente incerti e sfuggono del tutto al controllo dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare. Sotto tale aspetto, il Novara Calcio lamenta, pertanto, una disparità di trattamento rispetto a tutti quei club che, al suo pari, hanno commesso la violazione dell’art. 10 C.G.S. nel corso della stagione sportiva 2014/2015 e che oggi sarebbero astrattamente ripescabili avendo scontato la sanzione nel corso della medesima stagione.

Nell’instaurato procedimento si è costituita la Federazione italiana giuoco calcio, in persona del suo Commissario straordinario, eccependo inammissibilità del ricorso e rilevando l’infondatezza dell’impugnativa.

Preliminarmente, la FIGC ha eccepito l’inammissibilità del ricorso dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 43 bis C.G.S., che così prevede: «1. I ricorsi per lannullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dallart. 31 del Codice della  Giustizia  Sportiva  emanato  dal  CONI,  sono  proposti  innanzi  al Tribunale federale a livello nazionale   sezione disciplinare».

L’art. 31 C.G.S.  Coni  richiamato  se,  da  un  lato,  prevede  che  «Le  deliberazioni dellAssemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari  di  una situazione giuridicamente protetta nellordinamento federale che abbiano subito    un    pregiudizio    diretto    e    immediato    dalle    deliberazioni», dall’altro è chiaro nel sancire che «le deliberazioni  del  Consiglio Federale» (in questo caso del Commissario Straordinario, che ne ha assunto i poteri) «contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori  dei conti».

Il ricorso sarebbe, pertanto, viziato da un difetto di legittimazione attiva: il combinato disposto degli artt. 43 bis C.G.S. Figc e 31 C.G.S. Coni, prevede, infatti, secondo FIGC, due tipologie di impugnazione: una riguardante le delibere assembleari, consentita, questa, sia alle componenti federali ed istituzionali, che ai tesserati ed affiliati; l’altra riguardante le delibere consiliari (cui è riconducibile quella adottata dal Commissario straordinario, oggetto del presente giudizio) consentita soltanto alle componenti istituzionali del Consiglio federale ed al Collegio dei revisori dei conti e non ai singoli tesserati e/o alle singole Società affiliate.

Nel merito, FIGC ha contestato  l’infondatezza del  ricorso. Queste,  in sintesi,  le  deduzioni  difensive.

Non vi sarebbe una illogica disparità di trattamento, in quanto le preclusioni opererebbero con riferimento a tre stagioni  sportive  sia  nel caso di violazioni amministrative ex art. 10 C.G.S. (punto D4 della delibera impugnata), sia nel caso di illecito sportivo e/o violazioni del divieto di scommesse (punto D3): nel primo caso 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, nel secondo caso 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. La diversa individuazione delle stagioni sportive da prendere in considerazione sarebbe dovuta alla diversa tipologia di violazioni: nel caso della commissione di illeciti sportivi, vi è l’esigenza di impedire il ripescaggio a società riconosciute responsabili di tali illeciti con sanzioni da scontare nella stagione in cui ne beneficerebbero. Esigenza di coprire la stagione corrente che, viceversa, non sarebbe avvertita per gli illeciti in materia gestionale ed economica, giacché il periodo da prendere in esame risulta predeterminato dalla speciale disciplina sancita dall’art. 10 C.G.S., laddove è previsto che le violazioni afferenti ai pagamenti da effettuarsi sino al mese di febbraio compreso vanno scontate nella stagione in corso.

A dire della Federazione le ulteriori censure mosse dalla ricorrente Novara Calcio muoverebbero dall’erroneo presupposto di considerare la preclusione al ripescaggio di cui al punto D4 della delibera una sanzione accessoria, una misura punitiva ulteriore rispetto a quella prevista dal codice   di   giustizia  sportiva,   mentre,   si  tratterebbe,   invece,   di   un provvedimento emesso dalla Federazione nell’esercizio dei suoi poteri regolamentari e volto a selezionare, tra le società non aventi  diritto, quelle più virtuose e ritenute meritevoli di essere ammesse a godere del beneficio.

La  natura  provvedimentale  e  non  sanzionatoria  dell’atto farebbe, dunque, venir meno tutte le doglianze  connesse  alla violazione dei principi di irretroattività della sanzione, del  ne  bis  in  idem  e della  certezza  della  pena.

Evidenzia, ancora, la FIGC che, trattandosi di società che non  hanno diritto a partecipare al campionato professionistico della categoria superiore, le stesse non  possono  lamentare la lesione di una  situazione giuridicamente protetta.

Con memoria difensiva dd 11.7.2018 si è costituita nell’instaurato procedimento la società Ternana Unicusano Calcio Spa, controinteressata al ricorso, di cui chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità per il vizio di legittimazione attiva sollevato anche dalla difesa della Federazione. In ogni caso, secondo la società Ternana, il ricorso meritava di essere respinto per le ragioni esposte in memoria.

Con riferimento alla diversa individuazione delle stagioni sportive da prendere in considerazione ai fini preclusivi, l’intervenuta società ha evidenziato come per le violazioni amministrative di cui al punto D4 della   delibera,  si  tratti  di  inadempimenti   che,   indipendentemente dall’applicazione della sanzione, devono essere sanati per il rilascio della Licenza nazionale per la stagione successiva. Ciò significa che, se una società ha ricevuto la Licenza nazionale e presenta domanda di ripescaggio nella corrente stagione sportiva, la stessa avrà certamente sanato tutti gli eventuali pregressi pagamenti in ritardo; per tale ragione sarebbe, dunque, esclusa la stagione sportiva 2018/2019 e si fa rientrare  quella  2015/2016. 

Ne  conseguirebbe,  secondo  la  Unicusano Ternana, l’insussistenza tanto del vizio di irragionevolezza nel criterio adottato, quanto di quello della disparità di trattamento.

Alla seduta svoltasi innanzi al TFN il 17.7.2018, la difesa della ricorrente Novara ha esposto alcune considerazioni in replica all’asserita   carenza    di   legittimazione   attiva   che,   a    detta   delle resistenti,  inficerebbe  il ricorso  alla  luce  del  combinato  disposto dell’art. 43 bis C.G.S. Figc e dell’art. 31 C.G.S. Coni.

In particolare, a legittimare il ricorso dinanzi al TFN vi sarebbe, da un lato, l’eccezionalità della situazione che vede commissariato l’organo deliberativo deputato ad assumere  il provvedimento  de  quo,  di guisa che il contesto attuale, non espressamente normato, non potrebbe che produrre la  legittimazione  attiva  anche  dei  singoli  tesserati  e/o  delle  singole società  affiliate. D’altro  canto,  l’odierno  assetto   federale straordinario non può che portare a colmare il vuoto normativo attraverso il richiamo gerarchico a fonti superiori. In tal senso, l’impianto normativo andrebbe integrato – evidenzia il Novara Calcio – con la disposizione di cui all’art. 30 CGS Coni, rubricato uRicorso della parte interessata", laddove si prevede che «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nellordinamento federale, quando per  i relativi fatti non sia stato  instaurato  né  risulti  pendente  un  procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale  federale».

La predetta disposizione di cui all’art. 30 C.G.S. Coni, norma residuale e di chiusura di rango superiore rispetto alle disposizioni federali, attribuirebbe, in altri  termini,  la  facoltà  di  ricorrere dinanzi al Tribunale federale a tutti i portatori di situazioni giuridicamente protette, cui certamente apparterrebbe, appunto, il Novara Calcio S.p.A..

In replica alle deduzioni volte a negare la natura sanzionatoria dell’atto impugnato ribadendone quella provvedimentale al fine di affermare la piena  discrezionalità  dell’organo  deliberativo,  la ricorrente   ha,   poi,   ribadito   la   validità   anche   in   tal   caso   delle eccezioni di illegittimità mosse. L’assunto difensivo è che il provvedimento amministrativo non può discostarsi da quei parametri di ragionevolezza, proporzionalità e predeterminazione all’interno dei quali può  e  deve   esplicare  la  propria  discrezionalità  deliberativa. La ricorrente ha depositato (all. 1 al verbale di udienza) una lettera del 18.6.2018 inviata dal Presidente delle Lega  Nazionale  Professionisti di B al Commissario Straordinario FIGC, avente  ad  oggetto uCriteri e  procedure di integrazione degli organici  dei  Campionati  professionistici  di  Serie B", con la quale il presidente di Lega manifesta gravi perplessità sulla tenuta del sistema in presenza di parametri che paiono andare in contraddizione ed alterarne l’equilibrio.

Sulla base delle rispettive difese assunte dalle parti  il TFN  ha assunto  la seguente  decisione: «Il Tribunale Federale  Nazionale  –  Sezione Disciplinare, annulla la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 nella parte in cui a pag.  14, punto D.4, del Com. Uff. sopra richiamato, si legge che ule Società che hanno scontato nelle s.s. 15-16, 16-17 e 17-18 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS  o  del Fondo  Fine  Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai  soli  fini  della  redazione della   classifica   finale,  ma   saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico".

Nulla per la tassa».

Ritiene,  il TFN,  che  il ricorso  proposto  dalla  società  Novara  Calcio S.p.A. sia fondato e meriti accoglimento.

Quanto alla eccezione preliminare, svolta dalle resistenti, di carenza di legittimazione attiva della ricorrente in virtù del combinato disposto degli artt. 43 bis C.G.S. Figc e 31 C.G.S. Coni, il Tribunale ritiene che la stessa vada respinta. «Se, infatti», si legge nella decisione di prime cure, «l’art. 31 C.G.S. Coni attribuisce il potere di impugnativa delle delibere consiliari alle componenti istituzionali del Consiglio Federale ed al Collegio dei Revisori dei Conti e non ai singoli tesserati e/o alle singole Società affiliate, è altrettanto vero che la disposizione che lo precede, l’art. 30, prevede inequivocabilmente una clausola di salvezza e residuale per tutte le ipotesi in cui, in presenza di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale,  non  sia  stato  instaurato né  risulti pendente  un  procedimento  dinanzi  agli organi  di giustizia sportiva. Ad avviso di questo  Collegio, quindi, la mancata impugnativa della delibera del Commissario Straordinario della  FIGC  di cui  al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, da  parte dei soggetti istituzionali individuati a norma del  secondo comma dell’art. 31 C.G.S. CONI, apre  un varco  di tutela e legittima i soggetti terzi portatori di situazioni giuridiche protette  nell’ordinamento  federale  ad   agire  a   tutela  degli  stessi  ai sensi dell’art. 30, comma 1 C.G.S. CONI. A nulla rilevando l’indicazione normativa nell’intestazione  del ricorso  laddove viene  richiamato l’art. 43 bis C.G.S. FIGC. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso   non   è   causa   di   inammissibilità   dell'impugnazione   purché   nel contesto della censura il vizio da denunciare emerga inequivocabilmente (Cass. Civ. Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931). D’altronde sotto il profilo formale il ricorso risulta ritualmente notificato a tutte le parti interessate.

A sostegno del principio affermato, la Corte richiama il concetto di giusto processo inserito nell'articolo 111 della Costituzione nonché il principio di  effettività  della  tutela  giurisdizionale,  di  cui  più  volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha parlato  per  sostenere l’esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell'attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli  organi  preposti  all'esercizio  della  funzione  giurisdizionale.  La

concreta esplicazione del diritto di accesso a un tribunale è infatti prevista e garantita dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con la legge 848/1955.

È comunque necessario, ad avviso dei giudici di legittimità, che nei motivi di ricorso la parte  faccia  una  chiara  esposizione  delle  ragioni per le quali la censura è stata formulata e del tipo di pronuncia richiesta, elementi certamente riscontrabili nel ricorso introduttivo del presente procedimento.

In tale quadro interpretativo, si ritiene, quindi, di dover evitare eccessi formalistici per offrire alle domande di giustizia una risposta effettiva    e    conforme    ai    principi    fondamentali    dell’ordinamento processuale».

Quanto al merito, ritiene, il TFN, che il provvedimento impugnato, espressione del potere organizzativo degli organi federali, nell’individuare i criteri e le procedure per l’integrazione  degli organici dei campionati professionistici di Serie A e di Serie B 2018/2019,    finisca    con    il  deviare    dai    principi    generali.    «Il provvedimento de quo», afferma il Giudice di prime cure, «pur nell’estrinsecazione della discrezionalità amministrativa non può sottrarsi al sindacato sull’esercizio del potere e sull’eccesso nell’esercizio della funzione medesima.

La discrezionalità amministrativa, infatti, non può trasmodare nell'arbitrio ed è vincolata al limite costituito dal perseguimento dell'interesse rispondente alla causa del potere esercitato, nonché dal rispetto dei criteri di ragionevolezza, imparzialità e logica. In tal senso, si devono condividere le doglianze della ricorrente che lamenta di essere stata esclusa dai ripescaggi in forza di un criterio selettivo non ancora introdotto né al momento in cui ha posto in essere la violazione di cui all’art. 10 C.G.S. FIGC (16.04.2015) né quando la stessa è stata sanzionata (24.07.2015). La predeterminazione dei criteri selettivi che finiscono per avere rilevantissime ricadute nella sfera giuridica dei destinatari rispetto alle condotte preclusive poste in essere ed alle correlate sanzioni è requisito imprescindibile di legittimità del provvedimento. Si ritiene, pertanto, che non possa essere introdotta una predetta preclusione correlata alla irrogazione di sanzioni che, al momento della loro commissione, non è in alcun modo nota ai soggetti ed alle società tesserate in quanto il provvedimento impugnato è stato emanato alla fine della stagione sportiva e nel momento in cui, pertanto, l’organo federale è già a conoscenza delle società che si trovano nelle predette condizioni.

Sotto altro e diverso profilo, il provvedimento impugnato risulta illogico e  lesivo  degli  interessi  della  ricorrente  nella  parte  in  cui ancora l’applicazione della preclusione al momento in cui la sanzione è stata uscontata" e non a quello in cui l’illecito è stato commesso.

Si condividono     le perplessità sollevate sul punto anche dalla LegaNazionale Professionisti di Serie B la quale ha rilevato come tale previsione  renda  uincerta,  irragionevole  ed  illogica  l’intera  disciplinain virtù del fatto che la normativa attribuisce al Giudice la possibilità di scegliere in quale stagione far scontare la sanzione".

Insuperabile il rilievo sulla incertezza dei tempi della giustizia sportiva e  sull’impossibilità di esercitare un controllo da  parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare. Si apre in tal modo un profilo di assoluta incertezza nei confronti dei club i quali, commesso un illecito disciplinare, sono  impossibilitati  a  conoscere  tale  illecito su quale stagione sportiva potrà riverberare i propri effetti ai fini del ripescaggio fino al momento in cui lo stesso non viene perseguito dalla giustizia  sportiva.

L’illegittimità del provvedimento, scaturisce dalla irragionevolezza di un parametro preclusivo che, in presenza di fattispecie astrattamente identiche, finisce con il rimettere agli organi di giustizia sportiva attraverso la determinazione della tempistica di deferimento, la facoltà di determinare la stagione sportiva in cui far operare la preclusione al ripescaggio con una inammissibile disparità di trattamento».

Il Tribunale Federale Nazionale, pertanto, ha dichiarato «l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, nella parte in cui a pag. 14 punto D4 dispone che uLe Società che hanno scontato nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 sanzioni  per  il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS  o  del Fondo  Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in  ogni  caso  escluse  dalla possibilità di colmare vacanze di organico", sotto il profilo dell’eccesso di potere perché connotata da profili di illogicità/irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento e ne dispone l’annullamento limitatamente alla parte de qua».

Avverso la predetta decisione del Tribunale federale nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018, ha proposto reclamo la società Robur Siena S.p.A..

Premesso excursus in punto di fatto, volto anche ad evidenziare la posizione e l’interesse alla partecipazione al giudizio, la Robur Siena deduce violazione dell’art. 27 dello Statuto e, altresì, violazione dell’art. 43 bis C.G.S. Figc in combinato disposto con l’art. 31 C.G.S. Coni, nonché violazione dell’art. 30 C.G.S. Coni, ovvero errata interpretazione delle norme richiamate e violazione dell’art. 24 Costituzione, oltre che  del  principio  del  contraddittorio.  Chiede, quindi, dichiararsi improponibile ovvero inammissibile il ricorso proposto dal Novara Calcio S.p.A. e, comunque, dichiararsi la nullità della impugnata decisione del TFN. In ogni caso, nel merito, chiede riformarsi, annullarsi, revocarsi o dichiararsi nulla e, comunque, inefficace la decisione impugnata.

La decisione del Tribunale federale nazionale, sopra riportata,  è stata impugnata anche dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l..

In via preliminare, la predetta società eccepisce difetto di competenza / giurisdizione per violazione e/o falsa  applicazione dell’art. 43 bis C.G.S. Figc e degli artt. 30 e 31 C.G.S. Coni, nonché inammissibilità  del  ricorso  del  Novara  Calcio  S.p.A.  per  carenza  di interesse, atteso che «solo il 20.7.2018 il Commissario Straordinario si è pronunciato sulle domande di ammissione delle società al campionato 2018/2019 e solo in questa data è stato possibile conoscere quali società fossero state ammesse e quali no, determinando così di conseguenza eventuali posti vacanti» e, quindi, «il 29.6.2018, data in cui Novara Calcio presentava il proprio ricorso avverso la delibera di cui al C.U. 54 del 30.05.2018, non sapeva e non poteva sapere se il ripescaggio ci sarebbe stato».

Lamenta, poi, la società Pro Vercelli, pretermissione dei liticonsorti necessari e, dunque, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 bis, comma 3, C.G.S. Figc, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 C.G.S. Coni.

Nel merito, infine, censura useveramente" le argomentazioni fatte proprie dal TFN in punto illegittimità della preclusione come criterio selettivo, evidenziando, in particolare, come «il divieto della retroattività delle disposizioni» valga «solo per le norme di contenuto penale e la preclusione non costituisce una sanzione, neppure di carattere accessorio». Né  sussisterebbero profili di illegittimità della previsione preclusiva per ragioni di incertezza dei tempi della giustizia sportiva, come  sostenuto dal TFN  nella decisione impugnata.

La FC Pro Vercelli conclude, dunque, chiedendo: in via pregiudiziale / preliminare, dichiararsi il difetto di    competenza/giurisdizione dell’organo adito in primo grado per tutto quanto dedotto in atti e dichiararsi inammissibile / improcedibile il ricorso promosso in primo grado per tutto quanto dedotto in atti; nel merito, accogliersi il reclamo e, per l’effetto, riformarsi la decisione impugnata per tutte le ragioni esposte nel reclamo medesimo.

La decisione del TFN è stata, altresì, impugnata dalla Ternana Unicusano Calcio S.p.A..

Deduce l’appellante Ternana:

- violazione  e/o  falsa  applicazione  e/o  erronea  applicazione  dell’art. 43 bis CGS Figc, in relazione agli artt. 30 e 31 C.G.S. Coni, con conseguente  inammissibilità  e/o  improcedibilità   del   ricorso   presentato dal Novara Calcio  per  carenza  di legittimazione  attiva nel  procedimento di primo grado e difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale;

- illegittimità della decisione impugnata per violazione e/o mancata integrazione del contraddittorio riguardo a tutte  le  parti  interessate alla decisione;

- infondatezza nel merito del ricorso del Novara Calcio, anche considerato che la disposizione di cui al punto D4 della delibera oggetto

di gravame non ha natura di sanzione, neppure di carattere accessorio e ritenuto non rinvenibile, nel caso di specie, il vizio di eccesso di potere, né sotto il profilo dello sviamento, né sotto quello della disparità di trattamento.

Conclude, quindi, la  Unicusano Ternana, chiedendo, in principalità, che la Corte adita voglia annullare la decisione impugnata, senza o, in subordine,  con  rinvio  e,  in  ulteriore  subordine,  chiedendo  che  la decisione impugnata sia comunque  annullata, con conferma «della validità del punto D4 di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 nella parte in cui associa la preclusione alle stagioni in cui una società ha scontato una sanzione disciplinare limitandola però alle stagioni  2016/2017  e 2017/2018 riallineando così il periodo di preclusione a quello previsto al punto D3 del Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018».

Anche la Federazione italiana giuoco calcio, sempre in persona del suo Commissario straordinario, ha proposto reclamo.

Dopo corposa premessa in fatto e diritto la Federazione contesta la decisione impugnata, anzitutto, in punto legittimazione: «il carattere residuale  del  gravame»,  si  legge,  tra  l’altro,  nell’appello  federale, «non può offrire sostegno ad una operazione ermeneutica volta ad introdurre  interpolazioni  integrative  del  vigente  assetto  regolamentare che diano adito alla creazione di casi di legittimazione non contemplati dallo stesso ed, anzi, addirittura esclusi».

Il provvedimento impugnato, poi, a dire della reclamante Federazione, «va riformata anche nei suoi contenuti di merito». Il TFN, secondo  la FIGC, ha commesso «l’errore di attribuire alla  preclusione  di  cui  al punto D4 del Com. Uff. n. 54 natura sanzionatoria (così come infondatamente sostenuto dal Novara).

Il che non è, in quanto non si è in presenza di una misura punitiva ulteriore rispetto  a  quella  prevista  dal  Codice  di  giustizia  in  materia di illeciti amministrativi, bensì di una clausola della lex specialis, introdotta dalla Federazione – nell’esercizio delle sue prerogative regolamentari – al fine di selezionare, tra le società non aventi diritto, quelle più virtuose e, perciò, più meritevoli di essere  ammesse a godere del beneficio in parole».

Non può avere alcuna rilevanza, secondo la difesa federale, «né tantomeno costituire un vizio dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, l’aver precluso il beneficio a quelle società che, al momento della commissione dell’illecito, non erano consapevoli che tale evenienza avrebbe potuto compromettere un futuro ripescaggio nella serie superiore».

Evidenzia, peraltro, la Figc, che il Novara Calcio, «essendo stato sanzionato  nella  sola  s.s.  2015/2016»,  non  aveva  interesse  «a  dolersi della operatività della clausola con riferimento alle restanti stagioni sportive (2016/17 – 2017/18)» e, pertanto, la ricorrente non aveva e non ha alcun interesse «a censurare la previsione di cui al punto D4 nella sua interezza».

Con memoria difensiva dd  26 luglio 2018 il Novara Calcio  S.p.A. ha offerto proprie controdeduzioni ai reclami ex adverso proposti.

In breve, il Novara Calcio eccepisce / rileva:

- inammissibilità dei reclami proposti da Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli  1892  S.r.l.;

- sussistenza sia della competenza del TFN, sia della  legittimazione attiva del Novara;

- insussistenza della presunta violazione  del  principio  del contraddittorio per mancata notifica del ricorso alle società Robur Siena e  Pro  Vercelli;

- fondatezza della decisione del TFN, in quanto la norma preclusiva, come provvedimento amministrativo, è irragionevole ed illogico, oltre che in contrasto  con  il principio  di irretroattività.

Chiedendo, dunque, in via preliminare e di rito, dichiararsi la inammissibilità e/o la improcedibilità del reclamo proposto dalle società Robur  Siena  S.r.l.  e  F.C.  Pro  Vercelli  1892  S.r.l.,  conclude,  la resistente appellata, instando, in principalità, per il rigetto dei reclami e la conferma della decisione impugnata, aderendo, in via subordinata, alla domanda subordinata proposta dalla FIGC e dalla Unicusano Ternana S.p.A., con la quale è stata richiesta una pronuncia di annullamento volta a limitare la preclusione di cui  trattasi  alle  sole ultime due stagioni sportive.

Alla  seduta  del  1.8.2018,  fissata  in  via  di  urgenza  da  questa  Corte, attese le evidenti ragioni di necessità ed esigenze di celerità connesse agli effetti della decisione del presente giudizio in ordine alla definizione, da parte della Federazione, dei criteri e delle procedure per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici, sono comparsi:

per la Ternana, gli avvocati Fabio Giotti, Massimo Proietti, Paolo Tanda, Mario R. Spresiano;

per  la  Pro  Vercelli,  l’avvocato  Flavia  Tortorella;

per la Robur Siena, l’avvocato Antonio De Rensis;

per la FIGC, gli avvocati Luigi Medugno e Matteo Annunziata;

per il Novara, gli avvocati Roberto Cota, Fabrizio Duca e Marcello Cecchetti.

Dopo ampia ed approfondita discussione, alla luce del relativo prezioso contributo offerto da ciascuna difesa alla definizione del giudizio, questa Corte si è ritirata in  camera  di  consiglio,  all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

- In via preliminare occorre esaminare la questione della ammissibilità dei reclami proposti dalle società Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l..

L’art. 33 C.G.S., commi da 1 a 3, così recita: «1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti  che  abbiano  interesse  diretto  al  reclamo  stesso. 2.  Per  i reclami  in  ordine  allo  svolgimento  di  gare  sono  titolari di  interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. 3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre  reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica».

L’art. 37, comma 1, C.G.S. prevede che il procedimento innanzi alla Corte  federale  di appello  «è  instaurato:  a)  su  ricorso  della  parte,  …   ;b)  su  ricorso  della  Procura  federale  …;  c)  su  ricorso  della  Presidente federale  …   ».

Orbene,  occorre  osservare  come  le  società  Robur  Siena  S.r.l. e  F.C.Pro Vercelli 1892 S.r.l. non abbiano partecipato al procedimento di prime cure e, quindi, non siano parti della prima fase dello stesso. È, poi, possibile rilevare che il presente giudizio non verte in materia di illecito sportivo. Ritiene,  ancora, questa  Corte, che le stesse  predette società, seppur titolari di un interesse, per quanto rilevante, di fatto, certamente non possono vantare un interesse udiretto", come espressamente, invece, richiesto dalla disposizione prima richiamata, anche perchè non titolari di una posizione giuridica qualificata che ne giustifichi la legittimazione ad impugnare la decisione di cui trattasi.

Per queste ragioni sinteticamente rappresentate i ricorsi in appello delle società Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. devono essere dichiarati inammissibili.

Del resto, come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni, la  legittimazione  ad  impugnare  non  può  essere  ricondotta  alla  mera presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate.

Ciò premesso, questa Corte ritiene che, rispetto alla questione oggetto del giudizio ed attesa la materia del contendere, le stesse predette  società  siano  legittimate  all’intervento  adesivo  a  sostegno della posizione difensiva della FIGC. Ne consegue che gli atti difensivi delle due predette società vengono qui considerati alla stregua di interventi adesivi e come tali esaminati e valutati, con esclusione delle eventuali domande autonome, poiché, appunto, inammissibili.

- Sempre in via preliminare occorre, poi, esaminare la questione agitata da alcune difese delle appellanti in ordine alla asserita inammissibilità del ricorso  del Novara Calcio S.p.A. poiché nell’intestazione  dello  stesso  si  fa  riferimento  all’art.  43   bis  CGS Figc.

L’eccezione è priva di pregio.

Ritiene, questa Corte, che l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso non possa costituire causa di inammissibilità dell'impugnazione, laddove nel contesto dello scritto possa evincersi, in modo inequivoco, quale  sia il vizio denunciato  (cfr., ad  esempio,  Cassazione,  sezioni  unite,  24  luglio  2013,  n.  17931).

Sotto tale profilo si ritiene aderire alle argomentazioni  del Tribunale federale nazionale: la suddetta conclusione è, infatti, supportata dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ribadito l’esigenza come occorre dare soddisfazione alla domanda di giustizia, interpretando, per quanto possibile, la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia.

- Le questioni della legittimazione attiva di Novara  Calcio  S.p.A.  e della presunta violazione  del  principio  del  contraddittorio,  possono essere esaminate congiuntamente.

Il Novara Calcio S.p.A. è pienamente legittimato ad impugnare, poiché titolare di una posizione giuridica qualificata, la delibera federale che introduca   una   clausola   o   preveda   un   criterio   ad   escludendum potenzialmente lesiva dei suoi interessi  in  relazione  alla  preclusione che ne deriva sulla partecipazione a procedimenti  volti  alla individuazione  delle  società  che  possono  essere  ammesse,  pur  prive  di titolo sportivo, a partecipare a campionati di categoria superiore.

Recita l’art. 43 bis, comma 1, C.G.S. Figc: «I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice  della  Giustizia  Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello

nazionale     sezione  disciplinare».

Recitano le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2, C.G.S. Coni:

«1. Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie  alla  legge,  allo  Statuto del   Coni   e   ai   principi   fondamentali   del   Coni,   allo   Statuto   e   ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. 2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo  Statuto  del  Coni  e  ai  principi  fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio  federale,  o  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti».

Recita l’art. 30, comma 1, C.G.S. Coni: «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un  procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale  federale».

Orbene, atteso particolarmente l’attuale contesto istituzionale (federale) di riferimento, che vede concentrati tutti i poteri del Consiglio federale e dei Consiglieri nelle mani del Commissario straordinario, ritiene, questa Corte, che una lettura costituzionalmente orientata – anche alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – del combinato disposto delle norme di cui alle disposizioni appena richiamate consenta di ritenere ammissibile il ricorso proposto da Novara Calcio S.p.A..

Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che  le delibere assunte dalla Federazione durante il periodo di gestione commissariale rimangano giuridicamente non impugnabili ed escluse da un eventuale sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva e, dunque, anche di quelli  giurisdizionali  e,  per  l'effetto, gli interessi ed i diritti eventualmente lesi e/o coinvolti dalla delibera federale, privi, di fatto, di tutela. Evidente il rischio di tenuta costituzionale di una siffatta lettura delle norme sopra ricordate.

Privo di pregio, a  tal proposito,  l’assunto  difensivo  circa  il difetto di competenza del TFN  a favore della competenza del Collegio di Garanzia del Coni. Inconferente, a tal riguardo, il richiamo all’art. 54, comma  1, C.G.S. Coni, secondo cui «Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a € 10.000,00, è proponibile  ricorso  al  Collegio  di  Garanzia  dello  Sport,  di  cui  all’art.

12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». Infatti, come detto, della delibera dell’Assemblea e/o del Consiglio federale, l’ordinamento sportivo prevede espressamente la facoltà di impugnazione.

Quanto alla asserita  violazione  del  principio  del  contraddittorio, l’unico soggetto effettivo contraddittore nel  presente  procedimento  è  e non può che essere la Federazione italiana giuoco calcio, che quel provvedimento ha deliberato. Sotto tale profilo, dunque, non vi è alcuna violazione del principio del contraddittorio, poiché Novara Calcio ha ritualmente notificato il ricorso alla FIGC. In tale prospettiva, la notifica effettuata anche a Unicusano Ternana S.r.l. deve essere considerata una mera litis denuntiatio, un quid pluris, una comunicazione effettuata ad un possibile soggetto controinteressato che, se  ritiene, come qualsiasi altro soggetto titolare di un interesse differenziato, seppur mediato, può intervenire nel giudizio, così come infatti hanno legittimamente fatto Pro Vercelli e Robur Siena.

Quanto, segnatamente, alla legittimazione attiva del Novara Calcio s.p.a. occorre, anzitutto, in fatto, prendere atto che, come anche confermato  dalla  difesa  federale  in  sede  di  discussione,  non  vi  è,  ad oggi, un provvedimento della Federazione con una graduatoria  ufficiale delle società ammesse al ripescaggio od alla relativa domanda.

Ed allora occorre verificare se il Novara Calcio  abbia  o  meno interesse ad impugnare la delibera del Commissario straordinario FIGC che preveda  il criterio di cui al più volte ricordato punto  D4.

In tal ottica, deve osservarsi  come  i criteri posti  dalla  Federazione in materia  di uripescaggi"  appaiano  sostanzialmente  sovrapponibili,  per quanto   qui   in  rilievo,  alle  clausole   del   bando   di  concorso   che prescrivono puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di  quei  requisiti  e  quindi  di fatto “escludenti".Orbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione    senza    attendere    il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione.In altri termini, rappresenta consolidato principio giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa  sede, quello secondo  cui il bando di concorso, ove sia immediatamente lesivo, in quanto imponga determinati requisiti di  ammissione,  deve  essere  impugnato  senza attendere                l’emanazione  degli  atti  applicativi  (cfr.,  per  tutte,  TAR Liguria  –  sez.  II, 30.IX.1999  n.  471;  TAR  Napoli  26.05.1999  n.  1435; Cons. Stato, V sez., 14.7.1997 n. 821; idem, 4.2.2011 n. 1398; 10.08.2010 n. 3588; sez.VI, 8.9.2009 n. 5260; Cons. Stato, sez. II, parere n. 594/2013; cfr. anche parere n. 12388/12).

In particolare, è possibile rilevare come la  giurisprudenza  del Consiglio di Stato sia giunta alle seguenti conclusioni:

- Secondo costante giurisprudenza, le clausole del bando che prescrivono puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti richiesti della partecipazione alla gara, e quindi di fatto uescludenti", manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione, senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (così  Cons.  Stato, Sez.  V,  28  febbraio  2006,  n.  880;  Cons.  Stato,  Ad.  Plen.,  29  gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2001, n. 3507; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 06 maggio 2009, n. 419) ovvero entro i termini decadenziali, decorrenti dal momento della pubblicazione  del bando o quanto meno dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, con cui il soggetto ha manifestato interesse alla procedura concorsuale (Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 381)" (Cons. Stato, Sezione II, parere n. 5033/12, reso nell’adunanza del 3 dicembre 2014 e concernente un ricorso avverso l’esclusione da una procedura concorsuale dell’Aeronautica per superamento dei limiti di età);

- […] il ricorrente, non essendo in possesso del requisito prescritto è stato escluso dal concorso con un provvedimento che aveva natura vincolata, stante l’espressa  e  ineludibile  previsione  del  bando, lex specialis della procedura concorsuale.

In virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’impugnazione del bando udifferita" al momento dell’impugnazione del provvedimento di esclusione è ammissibile solamente quando la clausola del bando è tale da prestarsi a differenti interpretazioni da parte dell’amministrazione in sede di ammissione degli aspiranti al concorso (in tal senso, segnatamente, Cons. Stato, sez. I, 28 giugno 2000, n. 1026).

Le clausole del bando che prescrivono,  invece, puntuali  e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti richiesti per la partecipazione  alla  gara,  e quindi  di fatto uescludenti",  manifestano  immediatamente  la loro  lesività e comportano, di conseguenza l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di  esclusione  adottato  in  loro pedissequa  applicazione  (così  Cons.  Stato,  sez.  V,  28  febbraio  2006,  n. 880; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2001, n. 3507).

Per  la  individuazione  di  tali  clausole  escludenti  si  procede attraverso un giudizio prognostico in base al quale si può affermare che l’effetto lesivo  (ossia  l’esclusione  del  concorrente  dalla  procedura)  si produrrà con certezza (come nel caso di specie) all’esito delle operazioni di gara, per effetto della applicazione della clausola di che trattasi […]" (Cons. Stato, sez. II, parere n.4284/2011);

- […] i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, come appunto quella  che  si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, che costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove, siano decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo (cfr., di recente, Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1).

Tale orientamento giurisprudenziale,  costituisce, infatti, espressione di uno dei principi cardine della giustizia  amministrativa,  e  cioè  quello per cui in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo fosse impugnabile ex se, ma non sia stato utilmente impugnato.

Ed è proprio in virtù di tale principio che l’azione amministrativa si svolge con relativa  certezza  di diritto, risultando  divisa  in una  serie di fasi, ciascuna delle quali si conclude con un atto suscettibile di diventare inoppugnabile, se non utilmente impugnato tempestivamente, e costituire, quindi, la base di ulteriori provvedimenti.

Ora, uno degli esempi classici di atto presupposto suscettibile di acquisire l’inoppugnabilità pur in pendenza di ulteriori atti, è proprio il bando per la partecipazione ad una selezione rispetto ai provvedimenti di ammissione.

Ciò in quanto in tal caso l’atto presupposto chiude un procedimento o un sub-procedimento e consuma, in tutto o in parte, la discrezionalità amministrativa,  ponendosi  come  vincolante  rispetto  all’ulteriore  corso (così Cons. Stato., Ad. Plen., 4 dicembre  1998,  n.  1)"  (Cons.  Stato., sez. VI, 30 dicembre 2005, n.7620; in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI,  24  settembre  2009,  n.5726;  Cons.  Stato,  sez.  IV,  12  dicembre  2006, n.7295).

- Quanto al merito, la decisione del Tribunale federale nazionale merita piena condivisione e, quindi, conferma.

Deve prescindersi, poiché anche irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, dalla disquisizione in ordine alla qualificazione della natura sanzionatoria accessoria della preclusione di cui trattasi (seppur, ad avviso di questa Corte, quantomeno prima facie, la stessa appaia rivestire, comunque, in fatto, natura, quantomeno sostanzialmente sanzionatoria). La questione da esaminare e risolvere, ai fini della definizione   del   presente   giudizio,  è   infatti  se   la   delibera   di   cui trattasi è soggetta al sindacato di legittimità e se la stessa sia o meno esente  dai  vizi denunziati  dal  Novara  Calcio  S.p.A.

Insegna consolidata giurisprudenza amministrativa che la individuazione  dei  criteri  dettati  in  materia  di  uripescaggio"  delle società nelle categorie superiori, per la disputa di un campionato rispetto al quale le stesse difettino del relativo titolo sportivo, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa della Federazione e che il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della stessa è limitato alle ipotesi di vizi logici  e  di  irragionevolezza (cfr., ex  multis, Tar  Lazio, sez. I ter, 20  aprile 2017,  n. 4763). In

siffatti soli termini, dunque, può essere condotto, in questa sede, il sindacato di legittimità della delibera federale impugnata dal Novara Calcio S.p.A..

Orbene, condividendo la motivazione del  Tribunale  federale  nazionale, non è logico e ragionevole il provvedimento  di  cui  alla  delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, nella parte in  cui,  nel fissare i criteri e le procedure per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici di Serie A e di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019, dispone, al punto D4, la esclusione dalla possibilità di colmare vacanze di organico per le società che hanno scontato nelle stagioni  sportive  2015/2016,  2016/2017  e  2017/2018  sanzioni  per   il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori  addetti  al  settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera  relative  ai  suddetti  emolumenti.

La delibera in parte qua, infatti, è viziata nel momento in cui introduce un criterio preclusivo ancorato a fatti posti in essere / inadempienze realizzate in un momento in cui il predetto criterio non era vigente nell’ordinamento sportivo  e,  altresì  (e,  comunque),  laddove ancora la preclusione al momento in cui la sanzione è  stata  scontata  e non già in quella in cui è stato, semmai, commesso il relativo fatto illecito.

Inoltre, non appare ragionevole, né, comunque, adeguatamente giustificata e motivata, la disciplina differenziata, dettata ai fini qui in rilievo, per le ipotesi di illecito amministrativo rispetto a quelle dell’illecito   sportivo.

Per quanto sopra, dichiarata assorbita ogni altra questione, questa Corte respinge i reclami proposti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio  e  dalla  Unicusano  Ternana  S.r.l.  e,  per  l’effetto,  conferma l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3, 4 e 5, previa riqualificazione degli appelli delle società Robur Siena SpA e FC Pro Vercelli 1892 Srl quali interventi adesivi all’appello FIGC, così provvede:

- rigetta le impugnazioni e conferma la  decisione  del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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