F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0256 CSA del 7 agosto 2020 (A.C. Perugia Calcio S.r.l.) N. 260/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0256/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 260/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0256/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Piero Sandulli        Presidente

Maurizio Borgo     Componente

Fabio Di Cagno     Componente relatore

Carlo Bravi  Rappresentante AIA riunita in videoconferenza,

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 260 del 2020, proposto dalla società A.C. Perugia Calcio s.r.l.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 1°.8.2020 di cui al Com. Uff. n. 150;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti del procedimento;

relatore nell'udienza del giorno 6.8.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno; sentito l’Avv. Gianpaolo Calò per la società reclamante;

sentito l’Arbitro;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 3.8.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società A.C. Perugia Calcio s.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B (C.U. n. 150 del 1°.8.2020) con la quale è stata inflitta al calciatore Angella Gabriele, proprio tesserato, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per “condotta gravemente antisportiva per avere, al 41° del secondo tempo, durante un’azione, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio al fianco un calciatore della squadra avversaria”. Il tutto occorso durante la gara Venezia – Perugia del 31.7.2020, valevole per il campionato nazionale di serie B.

Il Giudice Sportivo ha assunto il proprio provvedimento sulla base del referto dell’arbitro, ove si legge che il calciatore Angella del Perugia “a palla lontana colpiva con un calcio al fianco un calciatore avversario senza tuttavia causargli conseguenze fisiche”.

La reclamante lamenta siccome eccessiva la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, sul presupposto che la condotta del calciatore fosse da qualificare meramente scorretta ed antisportiva, posto che l’intervento sul calciatore del Venezia era privo di alcun intento lesivo, come peraltro risultava confermato dallo stesso referto arbitrale ove si precisava l’assenza di conseguenze fisiche per l’avversario.

Secondo la reclamante, si sarebbe trattato di un semplice contrasto di gioco, aggravato dal ritardo dell’intervento rispetto alla velocità della palla e configurabile, a detta del difensore della società nel corso della discussione, come “fallo tattico”.

A sostegno del gravame la reclamante ha richiamato alcuni precedenti e, segnatamente, la decisione di questa Corte Sportiva del 23.7.2020 (n. 252) relativa al calciatore Antonio Palumbo della Ternana Unicusano, al quale era stata ridotta la squalifica da due a una giornata di gara.

In tali termini conclude anche la reclamante per il calciatore Angella.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Va premesso che questa Corte Sportiva, tramite il proprio componente rappresentante A.I.A., ha ritenuto di sentire a chiarimenti l’arbitro sig. Francesco Forneau, il quale ha confermato che il calciatore Angella ha colpito volontariamente con un calcio al fianco il calciatore avversario, peraltro con la palla ancora distante, all’evidente fine di interrompere l’azione di gioco che costui si accingeva ad intraprendere.

Si tratta dunque certamente di un “fallo tattico” che già di per sé può considerarsi antisportivo ma che, per le modalità con le quali è stato realizzato (calcio ad un fianco con palla ancora lontana), deve altrettanto certamente qualificarsi gravemente antisportivo, come giustamente ritenuto dal primo Giudice nel provvedimento impugnato, con conseguente corretta applicazione della sanzione di due giornate di squalifica ai sensi dell’art. 39 C.G.S.. Né alcun rilievo può attribuirsi, in chiave di attenuazione della sanzione, all’assenza di alcun pregiudizio fisico per l’avversario, pregiudizio che, ove sussistente, sarebbe stato da valutare in termini di aggravante.

Quanto al precedente giurisprudenziale invocato dalla reclamante, appare evidente la diversità della fattispecie, trattandosi in quel caso di un intervento sui piedi dell’avversario che stava giocando la palla.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:

il reclamo n. 260 proposto dalla società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Angella Gabriele seguito gara Venezia/Perugia del 31.07.2020, sentito l’arbitro, è respinto.

Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.

 

 

 

 

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