F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 020/CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 123/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL’ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. PANTO ANTONINO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ATLETICO ALDISIO, SEGUITO GARA ASD ATLETICO ALDISIO – REAL SAN FILIPPO DEL 25.2.2018 – CAMPIONATO III^ CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Messina Com. Uff. n. 53 dell’1.3.2018)
RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL’ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. PANTO ANTONINO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ATLETICO ALDISIO, SEGUITO GARA ASD ATLETICO ALDISIO – REAL SAN FILIPPO DEL 25.2.2018 – CAMPIONATO III^ CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Messina Com. Uff. n. 53 dell’1.3.2018)
Con proprio ricorso, il Commissario Straordinario impugnava la decisone del Giudice Sportivo Territoriale che, pur censurando il comportamento posto in essere dal sig. Panto Antonino, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Atletico Aldisio (il quale, alla fine della gara ASD Atletico Aldisio – Real San Filippo, del 25.2.2018, si era introdotto nello spogliatoio del direttore di gara e lo aveva colpito al volto), non aveva ritenuto di applicare le misure amministrative previste dal Com. Uff. n.104/A e dall’art. 16, comma 4 bis C.G.S. Conseguentemente, ne chiedeva la riforma ritenendola errata.
Nella seduta del 29.5.2018, nessuno era presente per le parti.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
La misura amministrativa prevista dal Com. Uff. n.104/A e dall’art. 16, comma 4 bis C.G.S., di cui il Commissario Straordinario chiede l’applicazione, consiste in un onere di pagamento, in capo alla società cui appartiene il tesserato autore della violazione al C.G.S., di una somma calcolata in ragione del costo medio della gara del campionato di competenza, moltiplicata per un determinato numero di partite.
Conseguentemente, la società cui dovrebbe applicarsi la misura richiesta deve considerarsi litisconsorte necessario in tale tipologia di giudizio.
Ciò nonostante, la medesima non è stata chiamata in giudizio da parte del reclamante, che ha comunicato il suo reclamo, oltre che a questa Corte, al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Lega Nazionale Dilettanti.
In ossequio ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Com. Uff. n. 292/CGF), nel presente giudizio non può trovare applicazione il principio di cui all’art. 102 c.p.c. e, dunque, non può essere jussu judicis concesso al reclamante nuovo termine per sanare il difetto di integrazione del contraddittorio così rilevato.
Pertanto, stante l’assenza di corretta instaurazione del contraddittorio e l’impossibilità di provvedere alla sanatoria di tale vizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario.
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