F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 021/CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 124/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GIANCASPRO COSMO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11176/1125 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69/TFN del 25.5.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. GIANCASPRO COSMO ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART, 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) N.O.I.F.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11176/1125 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 25.5.2018)
Il deferimento della Procura federale
Con provvedimento del 4 maggio 2018 il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:
- il sig. Giancaspro Cosmo Antonio, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società FC Bari 1908 Spa, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, CGS e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), NOIF, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;
- Giancaspro Cosmo Antonio e Palasciano Giovanni, socio partner della Ria Grant Thornton Spa (soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa) per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, CGS e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16 marzo 2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;
- la Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio e dal Sig. Palasciano Giovanni, come sopra descritto, ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII), NOIF, per non aver versato, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
Il giudizio di primo grado
Nell’instaurato procedimento si sono costituiti il dott. Cosmo Antonio Giancaspro e la società FC Bari 1908, per ribadire quanto già argomentato nella memoria difensiva con richiesta di archiviazione inviata alla Procura Federale il 17 aprile 2018, ossia l’infondatezza delle contestazioni mosse alla luce della documentazione allegata. In tale prospettiva ed a dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali entro la scadenza del 16 marzo prevista dall’art. 85 NOIF, nonché, conseguentemente, della veridicità delle dichiarazioni rese ad attestazione dei suddetti pagamenti, vi sarebbero, secondo la prospettazione difensiva, i modelli F24 versati in atti, ciascuno dei quali munito di timbro e firma di quietanza della Banca Popolare di Bari Spa, da cui si evincerebbe l’esecuzione dell’operazione in data 16 marzo 2018. Detti modelli F24 sono stati trasmessi alla Co.Vi.So.C. dalla società Bari in data 6 aprile 2018, unitamente all’estratto conto del c.d. “conto dedicato”, da cui risultava l’addebito delle somme disposte con i suddetti modelli F24 da parte dell’istituto bancario tramite bonifico eseguito il 16 marzo 2018.
Alla luce dei documenti versati in atti secondo i deferiti non vi sarebbe stato alcun ritardo nell’adempimento degli obblighi federali da parte della società, bensì, un mero ritardo, attribuibile in via esclusiva alla banca, nel rendicontare / quietanzare i pagamenti. Di conseguenza, la dichiarazione a firma del dott. Cosmo Antonio Giancaspro depositata presso la Co.Vi.So.C. non potrebbe ritenersi non veridica.
Anche la difesa del dott. Palasciano ha respinto ogni addebito, avendo il professionista legittimamente sottoscritto in data 16 marzo 2018 la dichiarazione da depositare presso la Co.Vi.So.C., attestante il tempestivo pagamento degli emolumenti dei tesserati, dei versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, dopo aver preso cognizione da parte della responsabile amministrativa della Società dell’avvenuto invio con il sistema Entratel all’Agenzia delle Entrate, degli F24 muniti di regolare protocollo. Inoltre, la difesa ha sottolineato lo scrupolo con cui, nei giorni successivi, il dott. Palasciano ha seguito l’esito dei menzionati pagamenti, sollecitando al presidente Giancaspro l’invio della documentazione quietanzata da parte dell’istituto di credito ed informando in data 23 marzo 2018 la stessa Co.Vi.So.C. circa le richieste di documentazione inoltrate alla società e non riscontrate da quest’ultima. Da qui, secondo, la difesa del dott. Palasciano, la totale estraneità del professionista in relazione ai fatti oggetto di deferimento, non potendo allo stesso essere richiesto diverso e maggiore scrupolo nell’adempimento del proprio mandato.
Alla seduta svoltasi innanzi al TFN il 15 maggio 2018 la Procura federale ha depositato copia di un documento della Agenzia delle Entrate di Bari e fatto pervenire in pari data da parte della Procura ella Repubblica di Bari. Si tratta di una attestazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata nell’ambito dell’attività di indagine delegata alla Guardia di Finanza e volta a chiarire l’effettivo motivo di scarto di taluni Modelli F24 presentati dalla società FC Bari 1908 Spa tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Tra i Modelli F24 oggetto di verifica figurano anche quelli alla base del presente procedimento, in relazione ai quali il responsabile dell’Agenzia delle Entrate rileva come “nel caso dei modelli F24 segnalati, la Banca Popolare di Bari (ABI 05424) ha comunicato di aver ricevuto le deleghe di pagamento in data 16 marzo 2018 ed ha effettuato il riversamento delle relative somme in data 10 aprile 2018”.
Alla luce di siffatto documento e della memoria difensiva depositata dal dott. Palasciano, la Procura federale ha chiesto al TFN di esercitare i poteri di cui all’art. 34, comma 4, CGS per acquisire con ordinanza istruttoria il saldo dell’estratto conto del c.d. conto dedicato della Football Club Bari 1908 Spa al 16 marzo 2018.
In accoglimento dell’istanza il TFN disponeva, quindi, per il tramite della Procura federale (che ne faceva richiesta alla Procura della Repubblica di Bari), l’acquisizione agli atti del saldo contabile del c.d. conto dedicato della Football Club Bari 1908 Spa alla data del 16 marzo 2018, fissando per la prosecuzione l’udienza del 1 giugno 2018, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5, CGS.
In data 23 maggio 2018, Il presidente del TFN – SD, «visto il deposito da parte della Procura federale della documentazione richiesta e tempestivamente trasmessa ai deferiti, ritenuta la estrema necessità di anticipare l’udienza di prosecuzione della discussione del procedimento, tenuto conto che la Società Football Club Bari 1908 Spa giocherà la partita del primo turno dei Play off di serie B nella giornata di sabato 26 maggio 2018, onde evitare che si possa dover annullare tale partita, anticipava l’udienza di discussione al 25 maggio 2018».
All’udienza del 25 maggio 2018 la Procura federale ha insistito nell’accoglimento del deferimento nei confronti della società Football Club Bari 1908 Spa e del legale rappresentante, ritendo inequivocabilmente provato il ritardo nell’adempimento degli obblighi sanciti dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII), delle NOIF. La Procura federale ha, altresì, rilevato una apparente incongruenza tra la documentazione bancaria prodotta dalla società FC Bari Spa unitamente alla memoria difensiva con richiesta di archiviazione del 17 aprile 2018, laddove, nell’estratto conto risulta l’addebito delle somme disposte con i suddetti modelli F24 da parte dell’istituto bancario tramite bonifico del 16 marzo 2018, addebito, invece, non presente nella movimentazione del conto fornita dalla Procura della Repubblica di Bari. Per chiarire tale incongruenza documentale e verificare eventuali ulteriori responsabilità, la Procura federale ha, pertanto, chiesto la rimessione degli atti ai sensi dell’art. 41, comma 10, CGS.
In merito alle eccezioni reiteratamente sollevate dalle difese dei deferiti sulla inutilizzabilità per tardiva acquisizione ed inconferenza dei documenti forniti dalla Procura della Repubblica di Bari, la Procura federale ne ha chiesto il rigetto alla luce della previsione dell’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, in forza del quale “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità dello Stato”.
In merito alla contestazione mossa nei confronti del dott. Palasciano, la Procura federale, nel dare atto della buona fede con cui questi ha agito e della tempestiva rilevazione e comunicazione agli organismi di controllo delle anomalie e dei ritardi nei pagamenti dei modelli F24 inizialmente firmati, ne ha richiesto il proscioglimento.
Alla luce di quanto esposto ed argomentato la Procura federale ha, quindi, concluso formulando le seguenti richieste sanzionatorie:
- per la società Football Club Bari 1908 Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontare nella stagione sportiva in corso;
- per Giancaspro Cosmo Antonio, mesi 3 (tre) di inibizione.
La difesa della Football Club Bari 1908 Spa e del suo legale rappresentante ha, preliminarmente, insistito nell’eccezione di tardività dei documenti forniti dalla Procura della Repubblica, oltre che sulla loro incongruenza, per eccedere le richieste istruttorie avanzate dallo stesso TFN e volte ad ottenere il saldo contabile del conto corrente dedicato alla data del 16 marzo 2018, al fine di verificare la presenza di valuta sufficiente a coprire il pagamento dei quattro modelli F24.
Inoltre, nel respingere ancora una volta gli addebiti contestati, la difesa dei deferiti ha rilevato come l’oggettiva incapienza del conto corrente alla data del 16 marzo 2018, non possa pregiudicare la regolarità e l’efficacia della operazione di pagamento dei modelli F24, effettuata in virtù dei rapporti bancari esistenti tra la società FC Bari e l’istituto di credito, il quale avrebbe consentito alla prima di operare attraverso il c.d. scoperto in bianco. Le quietanze apposte dalla banca sugli F24 con data 16 marzo 2018 sarebbero, pertanto, il frutto di un fido bancario concesso alla società FC Bari 1908 Spa in presenza di un saldo contabile insufficiente alla data del 16 marzo 2018.
La decisione del TFN
Il Tribunale federale nazionale ha preliminarmente rigettato l’eccezione sollevata dalla difesa del Football Club Bari 1908 Spa secondo cui l’acquisizione dei documenti bancari forniti dalla Procura della Repubblica di Bari sarebbe illegittima perché tardiva ed attinente ad una pluralità di documenti non pertinenti con il thema decidendum. Ha, a tal fine, richiamato, il TFN, la disposizione di cui all’art. 32 quinquies, comma 3, CGS, nella parte in cui viene consentito l’utilizzo degli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità dello Stato. Nel contempo, il Tribunale di prime cure ha ritenuto di dover rigettare l’eccezione anche sotto altro profilo, considerando «utile e necessario ai fini del decidere tutto quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica ed attinente in via esclusiva ai movimenti effettuati nel periodo di riferimento sul conto corrente n. 10630 470 dedicato al pagamento di stipendi, oneri fiscali e contributivi, documenti indispensabili alla ricostruzione dell’iter dell’intera vicenda».
Nel merito il TFN ha dichiarato fondato il deferimento.
«Il procedimento», si legge nella decisione del TFN, qui ora impugnata dalla società FC Bari 1908 Spa, «trae origine dalla nota del 06.04.2018, prot. n. 3875/2018 avente ad oggetto la posizione nei confronti dell’Erario e dell’Inps della Società FC Bari 1908 Spa, con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 05/04/2018 dall’esame del report della Deloitte & Touche Spa. In particolare, veniva evidenziato che la FC Bari 1908 Spa non aveva provveduto entro il termine del 16 marzo 2018 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 così come previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF. La Co.Vi.So.C., inoltre, dava atto delle dichiarazioni pervenute da parte della Società e del soggetto incaricato del controllo contabile che segnalavano un ritardo nella ricezione dei modelli F24 quietanzati da parte della banca e nell’addebito degli importi sul conto corrente.
Con nota integrativa del 16/04/2018 n. 4147/2018, la Commissione di Vigilanza integrava la precedente nota segnalando come in data 6 aprile la Società aveva depositato n. 4 deleghe F24 relative all’asserito versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps in esame, riportanti il timbro di pagamento della Banca Popolare di Bari del 16 marzo 2018, prive di documentazione attestante l’effettivo addebito sul conto corrente bancario. Inoltre, nel corso della verifica ispettiva effettuata presso la Società in data 20 marzo 2018, gli ispettori avevano rilevato che, alla medesima data, non risultavano versate le menzionate ritenute e contributi.
Ai sensi dell’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF, infatti, le Società partecipanti al Campionato di Serie B, devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 marzo di ciascun anno l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio – 28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse alla Società ed al legale rappresentante.
Infatti, come emerge dagli atti del procedimento e come riconosciuto dagli stessi deferiti, nessun dubbio residua sul fatto che alla data del 16 marzo 2018 sul conto corrente dedicato della Società non vi fosse valuta sufficiente ad evadere i 4 modelli F24 oggetto di contestazione. Risulta, altresì, provato come il riversamento delle somme all’Agenzia delle Entrate sia avvenuto solo in data 6 aprile 2018, allorquando la Società ha provveduto a versare sul conto provvista sufficiente. A conferma di ciò vi è la stessa dichiarazione depositata dalla Procura Federale nel corso dell’udienza del 15 maggio 2018, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Bari, in merito ai Modelli F24 alla base del presente procedimento.
Nessuna traccia in atti, né fino all’udienza odierna, di una asserita esecuzione del pagamento in data 16 marzo 2018 da parte della banca in virtù di un fido a tal fine riconosciuto alla Società.
Non si può non rilevare come, fino ad oggi, la Società abbia sostenuto con forza l’esecuzione nei termini del pagamento, producendo a tal fine sia i modelli F24 quietanzati dalla banca incaricata sia un estratto conto vidimato dall’istituto con l’addebito delle somme in data 16 marzo. Solo oggi, con l’acquisizione agli atti della movimentazione del conto trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari, di fronte alla documentale incapienza del conto alla data del 16 marzo, è stata prospettata una apertura di credito da parte dell’istituto il quale avrebbe consentito alla Società di operare attraverso un c.d. scoperto in bianco. Di tale operazione, tuttavia, non vi è traccia in atti.
Infine, nessun pregio si può attribuire alla prospettazione difensiva secondo cui il pagamento sarebbe stato eseguito il 16 marzo stante una mancata contestazione di ritardo da parte della Agenzia delle Entrate. Come noto, il termine ultimo al 16 marzo per i pagamenti Inps ed Irpef è di esclusiva fonte Federale, mentre la scadenza dei versamenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 aprile, di guisa che al 6 aprile il pagamento per quest’ultima è da considerarsi nei termini.
Pertanto, di fronte ad un dato normativo quanto mai tassativo ed inequivocabile nell’imporre alle Società, non solo di effettuare il pagamento entro i termini sanciti, bensì di documentare tale pagamento alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite, si deve affermare la responsabilità disciplinare della Società Football Club Bari 1908 Spa e del rappresentante legale per non aver versato e documentato nei termini fissati le ritenute Irpef e i contributi Inps quarto bimestre.
Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte.
Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancaspro Cosmo Antonio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FC Bari 1908 Spa, per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
In merito alle contestazioni mosse al Sig. Palasciano Giovanni, socio partner della Ria Grant Thornton Spa soggetto responsabile del controllo contabile della Società FC Bari 1908 Spa, le stesse sono da ritenersi infondate, come rilevato dalla stessa Procura Federale, infatti, il Sig. Palasciano ha diligentemente eseguito il proprio mandato professionale, segnalando tempestivamente alla Società ed alla Commissione di Vigilanza i ritardi e le anomalie riscontrate nel pagamento dei quattro modelli F24.
In merito alla richiesta formulata dalla Procura Federale di rimessione degli atti ai sensi dell’art. 41 comma 10 CGS, il TFN – SD non ritiene di accoglierla non rinvenendo agli atti elementi di novità tali da giustificare un ulteriore accertamento».
Per queste ragioni, il Tribunale federale nazionale, ha prosciolto il dott. Palasciano Giovanni e, in accoglimento del deferimento formulato dalla Procura federale, ha inflitto le seguenti sanzioni: mesi 3 (tre) di inibizione a Giancaspro Cosmo Antonio; penalizzazione di punti 2 (due) da scontare nella stagione sportiva in corso, alla società Football Club Bari 1908 Spa.
Il giudizio d’appello e la decisione della Corte federale d’appello.
Avverso la suddetta decisione del TFN hanno proposto ricorso, come rappresentati e difesi, la FC Bari 1908 ed il dott. Cosmo Antonio Giancaspro.
- Con un primo motivo di gravame, i ricorrenti lamentano violazione del diritto di difesa ex art. 30, commi 10 e 11, CGS. In particolare, i ricorrenti eccepiscono «l’assoluta irritualità dell’improvvisa ed ingiustificata anticipazione dell’udienza, dal 1° giugno al 15 maggio» che avrebbe, a loro, dire «compromessi irreparabilmente il diritto di difesa dei deferiti».
- L’eccezione è priva di pregio.
A seguito del deferimento della Procura federale dd. 4 maggio 2018 il TFN ha fissato la prima udienza per il giorno 15 maggio 2018.
Recita l’art. 30, comma 11, CGS: «Il termine per comparire innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione disciplinare - ed ai Tribunali federali a livello territoriale non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi».
Con Comunicato Ufficiale n. 17 pubblicato in data 8 marzo 2018 la FIGC ha, poi, disposto la abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per i procedimenti riguadanti le violazioni di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3 del codice di giustizia sportiva. Infatti, il Commissario straordinario, «ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti le violazioni di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva; visto l’art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva» ha deliberato «di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:
1) Per i procedimenti di prima istanza presso il Tribunale federale a livello nazionale – Sezione disciplinare, i termini vengono così determinati:
- il termine di 20 giorni previsto dall’art. 30, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 10 giorni».
Appare, dunque, evidente come, nel caso di specie, i termini siano stati rispettati, alla luce della disposta abbreviazione alla metà degli stessi, considerate le esigenze di particolare celerità, funzionali, per quanto qui interessa, all’ordinario svolgimento delle gare di play off della Lega B.
Nessun obbligo di rispetto di specifici termini prevede, invece, l’ordinamento federale con riferimento alle eventuali udienze di rinvio. Pertanto, in modo legittimo il TFN, attese le già rappresentate esigenze di celerità del procedimento di cui trattasi e visto il pronto deposito da parte della Procura federale della documentazione di cui era stata ordinata l’acquisizione, ha disposto l’anticipazione, al 15 maggio, della seduta già fissata per il 1° giugno. Peraltro, seppur con tempi contenuti, la parte deferita ha avuto la possibilità di prendere in esame la documentazione acquisita agli atti. E che, nel caso di specie, non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa (semmai, al più, un contenimento dello stesso nei limiti del necessario contemperamento con le esigenze di celerità del giudizio e di ordinato svolgimento dei campionati) è anche comprovato dalle dettagliate e articolate difese svolte dall’assistenza tecnica dei deferiti nel corso della stessa udienza dibattimentale.
- Con un secondo motivo d’appello, i ricorrenti eccepiscono, nel merito, illegittimità della decisione per insussistenza della violazione e per l’avvenuto adempimento degli oneri fiscali e previdenziali al 16 marzo 2018.
In tale prospettiva i ricorrenti, premessa una – a loro giudizio – ambiguità nella decisione di prime cure, lamentano come il TFN non abbia adeguatamente e utilmente tenuto conto del fatto che la FC Bari ha prodotto documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme di cui trattasi il 16 marzo 2018, e, segnatamente:
- n. 4 modelli F24 recanti il timbro della banca popolare di Bari con la dicitura “pagato”;
- l’estratto del cassetto fiscale (Agenzia delle Entrate) «che riporta i codici dei modelli F24 in questione con l’indicazione del pagamento avvenuto il 16 marzo 2018», con specificazione, «alla casella “data di versamento”», appunto, della data del 16 marzo 2018.
Censura, dunque, parte ricorrente, la decisione del TFN nella parte in cui, «a tali inoppugnabili evidenze documentali, ripetesi provenienti da terzi di sicura affidabilità e attendibilità (un istituto bancario e l’Amministrazione Finanziaria), non è stato attribuito alcun valore», evidenziando, da un lato, come il ruolo della banca debba intendersi «di intermediario esclusivo incaricato del pagamento e unico interlocutore dell’Agenzia delle Entrate», dall’altro, come «non si deve confondere il concetto di “disponibilità” di fondi sul conto corrente intrattenuto con la “banca intermediaria”, con quello di “esistenza di saldi attivi” sufficienti per consentire l’addebito degli F24 presentati in un certo giorno».
Con ulteriori motivi d’appello il sig. Giancaspro ed il Bari deducono in ordine al fatto che, anche sulla base della giurisprudenza di settore, gli stessi non possono essere responsabili del fatto del terzo non imputabile e sulla «sostanziale inesistenza della violazione dell’obbligo di cui all’art. 85, lett. b, par. VII, co. 2, NOIF». In tal ottica, deducono, «le società devono documentare l’avvenuto pagamento nel termine e quindi l’obbligo presuppone l’avvenuto pagamento nel termine», ma non anche «l’individuazione delle modalità con cui il pagamento deve avvenire».
- Per quanto suggestive, le pregevoli argomentazioni svolte dall’avv. Grassani, tanto nel ricorso, quanto in sede di dibattimento, non possono trovare accoglimento.
Occorre, anzitutto, osservare, quanto alla deduzione difensiva secondo cui «esiste, infatti, la possibilità, nel rapporto Banca e Cliente di consentire, anche in caso di temporanea mancanza di fondi, un pagamento che comunque verrà regolarmente riportato sul c/c bancario e soprattutto sul “cassetto fiscale” intestato al contribuente», che, per quanto irrilevante in relazione a quanto di seguito si dirà, l’esistenza di un siffatto negozio tra le parti, di apertura di credito, scoperto di conto, et similia, risulta solo affermato, essendo rimasto privo di dimostrazione.
I fatti, come descritti dalle parti e dalla complessiva documentazione acquisita agli atti del procedimento, affermano che il 16 marzo 2018 il presidente della FC Bari 1908 Spa si è recato presso la Banca popolare di Bari con n. 4 modelli F24 cartacei e che la predetta banca, in pari data, ha rilasciato “quietanza”, comunicando all’Agenzia delle Entrate, a quanto sembra emergere dall’estratto del cassetto fiscale, che gli stessi dovevano ritenersi contabilizzati alla stessa predetta data del 16 marzo 2018.
Orbene, secondo l’impostazione difensiva dei deferiti, ottenuta la quietanza dalla banca, il contribuente si sarebbe spogliato «da ogni responsabilità nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, dell’ente previdenziale e conseguentemente, anche della FIGC». Si legge, ancora, nel ricorso: «Ne consegue che, nel caso di specie, l’accettazione del delegato-banca del modello F24, mediante consegna della delega quietanzata con l’espressa dicitura “pagato”, ha effetto liberatorio per il delegante – FC Bari 1908 S.p.a.».
Nel contempo, detti documenti proverebbero, sempre a dire degli appellanti, l’avvenuto tempestivo adempimento entro il termine assegnato dall’ordinamento federale (16 marzo).
L’assunto è privo di fondamento.
Gli appellanti sembrano operare confusione tra profili civilistici ed aspetti di rilievo ai fini dell’ordinamento sportivo. In tal ottica, questa Corte ritiene opportuno ribadire – per quanto non decisivo ai fini del presente giudizio – che degli adempimenti imposti alle società dalle disposizioni federali, rispondono le stesse medesime società, che non sono liberate, quantomeno con effetti per l’ordinamento federale, da eventuali delegazioni di pagamento, i cui effetti, salvi ed efficaci, ovviamente, per l’ordinamento giuridico generale (con le correlate eventuali responsabilità civilistiche per l’inadempimento contrattuale), non trovano automatica trasposizione nell’ordinamento sportivo, laddove non specificamente previsto dalle stesse norme federali.
Ciò premesso e, in via generale, osservato, occorre muovere dalla lettura della norma che presiede alla regolamentazione della fattispecie.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, lett. b, par. VII, NOIF, le società devono documentare alla FIGC – Covisoc, entro il 16 marzo di ciascun anno, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio – 28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Orbene, ritiene allora, questo Collegio, che il nodo centrale di causa, di rilievo decisivo ai fini della definizione del presente procedimento, è accertare se il pagamento delle somme di cui trattasi sia o meno avvenuto il 16 marzo 2018.
In tale prospettiva, rileva, questa Corte che, a fronte dei 4 modelli F24 con quietanza di pagamento datata 16 marzo 2018 (le cui ragioni di apposizione esulano dal presente giudizio e rimangono, comunque, qui irrilevanti) e che, comunque, non risultano “lavorati” nella stessa data con correlata indicazione del CRO, deve essere, anzitutto, registrata la nota dd 7 maggio 2018 con la quale l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla richiesta di «specificare la data di riversamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle somme versate con i modelli F24 cartacei del contribuente in oggetto, dell’importo di 220.789,37 euro, 345.517,00 euro, 372.948,00 euro e 207.732,00 euro, presenti sul sistema Serpico con data 16 marzo 2018», rapprenta che «la Banca popolare di Bari (Abi 05424) ha comunicato di aver ricevuto le deleghe di pagamento in data 16 marzo 2018 ed ha effettuato il riversamento delle relative somme in data 10 aprile 2018».
Inequivoca, poi, la documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Bari (estratto conto corrente aperto presso la Banca popolare di Bari e intestato alla società FC Bari 1908 Spa) dalla quale, come evidenziato nella stessa nota della predetta Procura della Repubblica dd 21 maggio 2018, si evince che il pagamento dei modelli F24 di cui trattasi «porta come data operazione il 6 aprile 2018, mentre come valuta il 16 marzo».
Pertanto, non può che prendere atto, questa Corte, che il pagamento delle somme di cui trattasi, ossia delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, dovuti per il quarto bimestre (1° gennaio – 28/29 febbraio), in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, non può dirsi essere stato effettuato entro la data del 16 marzo 2018, inconferente rimanendo ogni disquisizione in ordine ai temi del valore della “quietanza” rilasciata dalla Banca e della valuta di addebito. Anche, infatti, a voler seguire la tesi dalla valuta al 16 marzo, così come sembrerebbe evincersi dalle emergenze del cassetto fiscale, rimane il fatto che, diversamente da quanto disposto dalla norma delle NOIF prima ricordata, il pagamento non è comunque avvenuto entro la data del 16 marzo, essendo lo stesso stato effettuato successivamente (e, segnatamente, il 6 aprile 2018).
A comprova e conferma di siffatta conclusione, dalla lista movimenti del c/c di cui trattasi si evincono n. 3 operazioni in entrata, datate e con valuta 6 aprile 2018, di importi rispettivamente di euro 475.000,oo, 570.000,oo e 103.000,oo (due bonifici ed un giroconto, per un importo complessivo pari a euro 1.148.000,oo), a fronte dei quali sono, appunto, stati eseguiti, in pari data 6 aprile 2018, i versamenti di cui ai modelli F24 più volte menzionati per i seguenti importi 220.789,37 euro, 345.517,00 euro, 372.948,00 euro e 207.732,00 euro (sostanzialmente equivalenti agli importi “entrati” lo stesso 6 aprile).
Ulteriore riprova, semmai ve ne fosse bisogno, del fatto che il pagamento di cui trattasi non è avvenuto alla data del 16 marzo 2018 si ricava anche dalle note del dott. Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton Spa, ossia del soggetto responsabile del controllo contabile della società FC Bari 1908 Spa, che in data 23 marzo scrive alla Covisoc per segnalare, con riferimento alla dichiarazione sottoscritta il 16 marzo 2018, «di aver inviato alla società una Pec, anticipata via e-mail del 19 marzo 2018, datata 20 marzo 2018, nella quale riportavamo alla Società che da una verifica del Conto Corrente bancario gli F24 non risultavano addebitati sullo stesso conto, né tantomeno erano stati ricevuti gli F24 quietanzati. Alla data odierna non abbiamo ricevuto, così come richiesto nella Pec suindicata, alcuna documentazione dalla quale si evinca il regolare pagamento degli importi indicati sugli F24».
Conclusivamente, il pagamento dei 4 modelli F24 di cui trattasi non può ritenersi avvenuto il 16 marzo 2018, bensì il successivo 6 aprile. È, pertanto, fondato il deferimento della Procura federale, nei limiti in cui lo stesso è stato correttamente accolto dal TFN, la cui decisione merita, dunque, piena conferma.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società FC Bari 1908 SpA di Bari (BA).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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