F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 022/CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 003 SEZ. UNITE DEL 19 LUGLIO 2018 RICORSO DEL CALCIATORE ARCIDIACONO PIETRO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL CALCIATORE SANCHEZ BENITEZ ALEJANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL CALCIATORE MARTINELLI LUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL SIG. SANNELLA FEDELE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 2, 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL SIG. MARCATTILI MARCATTILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL SIG. TERESA VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL SIG. POSSANZINI DAVIDE (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL SIG. DE ZERBI ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL SIG. SANNELLA FRANCESCO DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI FARES ADOLFO LUCIO E URSITTI GIANLUCA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE ARCIDIACONO PIETRO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL CALCIATORE SANCHEZ BENITEZ ALEJANDRO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL CALCIATORE DE ALMEIDA ANGELO MARIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL CALCIATORE MARTINELLI LUCA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL SIG. SANNELLA FEDELE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 3 C.G.S. INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 2, 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

RICORSO DEL SIG. MARCATTILI MARCATTILIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL SIG. TERESA VINCENZO (ALL’EPOCA DEI FATTI PREPARATORE ATLETICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94,  COMMA  1   LETT.  B)  NOIF  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  -  NOTA 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL SIG. POSSANZINI DAVIDE (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL SIG. DE ZERBI ROBERTO (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 6 E 11 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL SIG. SANNELLA FRANCESCO DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE E CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL, NONCHÉ TITOLARE, PER IL TRAMITE DI ALTRA SOCIETÀ, DI QUOTE SOCIALI DELLA FOGGIA CALCIO SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMI 6 E 10 C.G.S., NONCHÉ ART. 94, COMMA 1 LETT. B) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11778/409 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL E IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI FARES ADOLFO LUCIO   E   URSITTI   GIANLUCA   SEGUITO   PROPRIO   DEFERIMENTO   -  NOTA   N. 11778/409   PF   17-18 GP/GC/BLP DEL 15.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1/TFN del 2.7.2018)

 

1. Con decisione del 2.7.2018, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, decidendo sul deferimento proposto dal Procuratore federale a carico del signor Curci Ruggiero Massimo e di altri 36 incolpati, nonché della società Foggia Calcio s.r.l., riteneva provata – sulla scorta anche di elementi derivanti dallo stralcio di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano – la condotta illecita posta in essere dal signor Ruggiero Massimo Curci, consistente nell’utilizzo di somme frutto di illecita evasione ovvero elusione fiscale per finanziare l’attività del Foggia Calcio s.r.l., della controllante Esseci s.r.l. e per corrispondere somme in contanti, non tracciabili e fiscalmente non denunciate (c.d. somme “in nero”) a calciatori, tecnici e tesserati del Foggia Calcio s.r.l. Conseguentemente, irrogava sanzioni sia al citato signor Curci, sia agli altri soggetti aventi cariche sociali all’interno della citata società sportiva, sia ai calciatori, tecnici e tesserati che  riteneva avessero accettato detti pagamenti in nero.

In particolare, comminava venti sanzioni in applicazione dell’art. 24 C.G.S., ulteriori 14 sanzioni ad altrettanti incolpati (inclusa la società Foggia Calcio s.r.l.) ed assolveva da ogni addebito i signori Fares e Ursitti, ritenendo non raggiunta la prova della relativa responsabilità; infine, disponeva la restituzione degli atti alla Procura federale per quanto riguardava la posizione del signor Lanzara.

2. Avverso la citata decisione venivano proposti tredici distinti ricorsi innanzi a questa Corte Federaled’Appello.

Il signor Arcidiacono eccepiva la violazione dell’art. 32 ter, comma 4, atteso  che  la  prima richiesta di proroga delle indagini era stata comunicata agli incolpati solo in misura parziale mentre la seconda - con il relativo provvedimento di accoglimento - non lo era mai stata, sicché il ricorrente non era a conoscenza né dei relativi contenuti né del suo eventuale accoglimento. Veniva, inoltre, eccepito il mancato svolgimento di attività istruttoria (ivi compresa l’audizione dell’incolpato), l’assenza di prova dei contestati versamenti di somme in nero (non potendosi a tal fine ritenere valido il mero brogliaccio scritto da altri soggetti) ed, infine, l’eccessiva gravosità della sanzione comminata.

Il signor Sanchez eccepiva che  l’atto di chiusura indagini fosse stato notificato alla società Foggia in una data (22 maggio 2018) successiva sia alla disdetta del contratto con la medesima (avvenuta in data 31 gennaio 2018) sia all’avvenuto tesseramento per una società calcistica spagnola (avvenuto in data 18 marzo 2018). Inoltre, eccepiva la violazione dell’art. 32 ter, comma 4, atteso che la prima richiesta di proroga delle indagini era stata comunicata solo in misura  parziale  mentre  la seconda - con il relativo provvedimento di accoglimento - non lo era mai stata. Veniva, inoltre, eccepito il mancato svolgimento di attività istruttoria (ivi compresa l’audizione dell’incolpato), l’assenza di prova dei contestati versamenti di somme in nero (non potendosi a tal fine ritenere valido il mero brogliaccio scritto da altri soggetti) ed, infine, l’eccessiva gravosità della sanzione comminata.

Il signor De Almeida eccepiva la violazione dell’art. 32 ter, comma 4, atteso che la prima richiesta di proroga delle indagini era stata comunicata solo in misura parziale mentre la seconda – con il relativo provvedimento di accoglimento – non lo era mai stata. Veniva, inoltre, eccepito il mancato svolgimento di attività istruttoria (ivi compresa l’audizione dell’incolpato), l’assenza di prova dei contestati versamenti di somme in nero (non potendosi a tal fine ritenere valido il mero brogliaccio scritto da altri soggetti) ed, infine, l’eccessiva gravosità della sanzione comminata.

Il signor Martinelli eccepiva la sua mancata inclusione nel registro degli incolpati fino all’atto di deferimento con conseguente lesione al suo diritto di difesa; riteneva illegittima la proroga delle indagini in quanto la giustificazione ivi addotta (audìre gli incolpati) era stata disattesa. Nel merito, non riteneva legittima la possibilità di contestazione della violazione dell’art. 1 bis unitamente a quella di altri illeciti sportivi, contestava la sussistenza di prova dell’avvenuto versamento di somme in nero in suo favore e, comunque, l’eccessiva gravosità della sanzione comminata.

Il signor Fedele Sannella eccepiva l’illegittimità dell’intervento in giudizio della Virtus Entella s.r.l., intervento che, a suo avviso, aveva viziato l’intero procedimento e, comunque, ne chiedeva l’estromissione. Eccepiva l’assenza di prova della conoscenza da parte sua della provenienza illecita delle somme versate dal Curci e l’eccessiva gravosità della sanzione comminata.

La società Virtus Entella s.r.l. impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui si era deciso di comminare la sanzione nel campionato 2018/2019 anziché in quello precedente, nel quale era stato posto in essere l’illecito; eccepiva la carenza di interesse del ricorrente SANNELLA a contestare il proprio intervento nel giudizio di primo grado, nonché la piena legittimità dello stesso ai sensi dell’art. 41 comma 7 C.G.S..

I signori Marcattili, Teresa, Possanzini e De Zerbi, contestavano l’assenza di prova della pretesa ricezione di pagamenti in nero.

Il signor Francesco Domenico Sannella eccepiva l’illegittimità dell’intervento in giudizio della Virtus Entella s.r.l., intervento che a suo avviso aveva viziato l’intero procedimento e, comunque, ne chiedeva l’estromissione. Eccepiva l’assenza di prova della conoscenza da parte sua della provenienza illecita delle somme versate dal Curci, nonché l’illegittimità dell’avvenuta condanna per pretesa violazione dell’art. 1 bis perché contrastante con il principio di specialità della disposizione.

La società Foggia Calcio s.r.l. contestava la legittimità dell’intervento in giudizio della Virtus Entella s.r.l., riteneva non addebitabile alcuna responsabilità nei propri confronti e, in ogni  caso, eccepiva l’eccessiva gravosità della sanzione comminata.

La Procura Federale impugnava la decisione di primo grado nella parte in cui il TFN non aveva ritenuto di applicare la sanzione nel campionato 2017/2018 e nella parte in cui aveva deciso il proscioglimento dei signori Fares e Ursitti.

Costituitisi in giudizio con deposito di memoria, entrambi i signori Fares e Ursitti si opponevano e controdeducevano al ricorso della Procura Federale.

3. Nel corso dell’udienza del 19 luglio 2018 dinanzi a questa Corte, i rappresentanti di tutte le parti costituite illustravano le proprie tesi. Rendevano altresì spontanee dichiarazioni il Commissario giudiziario del Foggia Calcio s.r.l. ed il presidente della Virtus Entella s.r.l.

4. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione sollevata dai ricorrenti Arcidiacono, Sanchez Benitez, De Almeida e Martinelli in ordine all’irregolarità della proroga delle indagini richiesta per due volte dalla Procura federale (in data 15 gennaio 2018 e in data 23 febbraio 2018) e, in entrambe le occasioni, concessale dalla Procura generale dello sport presso il CONI.

Ad avviso dei ricorrenti, la mancata comunicazione agli incolpati (parziale nella prima richiesta di proroga e totale nella seconda) degli elementi posti a supporto dell’istanza avrebbe comportato una violazione del diritto al contraddittorio, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 32 ter, comma 4, del CGS. Ad avviso del solo ricorrente Martinelli, la proroga sarebbe altresì viziata perché richiesta per l’espletamento di un atto (l’audizione degli incolpati) che la Procura federale non ha successivamente posto in essere.

L’eccezione non merita accoglimento. L’art. 32 quinquies, comma 3, del CGS, nel fissare un termine massimo di durata delle indagini, prevede sia l’inutilizzabilità dei documenti acquisiti oltre il termine, sia la possibilità di deroga a tale principio, in virtù della concessione, da parte della Procura generale dello sport, di massimo due proroghe consecutive, previa presentazione di istanza congruamente motivata. Tale fase preprocessuale non si svolge innanzi all’organo giudicante, né prevede il contraddittorio con le parti, per l’ovvio motivo che la richiesta di proroga si situa in un momento addirittura precedente quello in cui si potrebbe concretizzare l’intenzione del Procuratore federale di procedere al deferimento (intenzione che, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, del CGS, impone l’instaurazione del contraddittorio con l’incolpato) e, pertanto, precede la stessa concretizzazione dell’ipotesi accusatoria e la conseguente individuazione degli eventuali incolpati.

Ne consegue che l’atto di concessione della proroga non è ricorribile ex se, fermo restando il diritto della parte incolpata di dolersi nel successivo giudizio della sua eventuale assenza, laddove questa abbia reso inutilizzabili i documenti acquisiti oltre la scadenza del termine (originario  o prorogato) delle indagini. Nel caso di specie, attesa la regolare concessione della proroga in entrambi i casi, la mancata tempestiva conoscenza dei contenuti della stessa (o della sua richiesta) da parte degli attuali incolpati non appare in alcun modo lesiva della loro posizione. Per quanto attiene, infine, all’eccezione sollevata dal Martinelli, pare sufficiente ricordare non solo l’ampiezza dei motivi posti dalla Procura federale alla base delle due richieste di proroga ma, altresì, la non necessaria corrispondenza tra questi ultimi e l’attività che successivamente la medesima Procura riterrà di porre in essere. Difatti, non solo il citato art. 32 quinquies, comma 3, non prevede alcuna sanzione in caso di non corrispondenza tra i motivi posti alla base della richiesta di proroga e la successiva attività della Procura federale ma, altresì, nessuna sanzione può essere riconnessa all’eventuale inerzia  della Procura medesima che ritenesse (ovvero non fosse in grado) di utilizzare pienamente la proroga concessale in modo da svolgere tutti gli accertamenti ritenuti necessari al momento della richiesta. Detto in altri termini, l’autorizzazione alla proroga della durata delle indagini facoltizza ma non obbliga la Procura federale a porre in essere gli atti di indagini eventualmente indicati nella richiesta di proroga.

5. Sempre in via preliminare, va esaminata, per accoglierla, l’eccezione sollevata dai ricorrenti Fedele e Francesco Domenico Sanella nonché dalla società Foggia CalCIO s.r.l. in ordine all’intervento spiegato nel giudizio di primo grado della società Virtus Entella s.r.l. L’intervento in giudizio di terzi è disciplinato dall’art. 41, comma 7, del CGS, che limita la fruibilità dell’istituto ai  “terzi portatori di interessi indiretti di cui all’art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo”; a sua volta, l’art. 33, comma 3, del CGS, prevede la legittimazione a proporre reclamo dei terzi portatori di interessi indiretti, compreso l’interesse in classifica (come, per l’appunto, nel caso de quo), unicamente “nei casi di illecito sportivo”. Come chiarito dal Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 40 del 2018), la lettura delle citate disposizioni normative del CGS della FIGC porta a ritenere che la facoltà di intervento da parte di terzi portatori di interessi indiretti sia stata dal legislatore   federale legittimamente limitata ai soli casi di illecito sportivo, dai quali – evidentemente – esula la presente fattispecie.

Ne consegue, in riforma della decisione del TFN – Sezione Disciplinare impugnata, la declaratoria di inammissibilità dell’intervento spiegato dalla Virtus Entella s.r.l. nel giudizio di primo grado. Tale pronuncia, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti che hanno sollevato l’eccezione in esame, non implica però in alcun modo un giudizio di irregolarità o addirittura di nullità del giudizio di primo grado, atteso che le domande ivi proposte dalla citata Società sono state meramente adesive alle richieste della Procura federale, che hanno invece autonoma valenza e come tali sono state valutate dal TFN. Ne consegue ulteriormente l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Virtus Entella s.r.l. avverso la decisione di primo grado.

6. Venendo all’esame del merito della posizione del ricorrente Fedele Sanella, si osserva quanto segue. Al medesimo è stata comminata la sanzione dell’inibizione per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell’art. 19, comma 3 C.G.S. per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 8, commi 2, 6 e 10 C.G.S., nonché dell’art. 94, comma 1 lett. b) NOIF, “per aver impiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 … l’importo complessivo di €. 1.964.750,00 ricevute dal signor Curci Ruggiero Massimo, di cui €. 1.408.000,00 corrisposto a mezzo di bonifici ed  €.  556.750,00  in contanti, frutto di compenso derivante dalla commissione di attività illecite”.

Sul punto appare doverosa una precisazione. Dagli atti del presente giudizio, ivi compresi gli stralci del giudizio penale ancora pendente e relativo ai medesimi fatti, emerge la prova della provenienza illecita di tali somme di denaro; nessuna prova, invece, può dirsi raggiunta in ordine alla consapevolezza da parte del Fedele Sannella circa la provenienza illecita di tali somme. In assenza di tale prova, che era onere della Procura Federale fornire, nessun addebito può essergli mosso con riferimento all’utilizzo in favore del Foggia Calcio s.r.l. delle somme immesse dal Curci nella gestione societaria attraverso regolari bonifici. Tale modalità di partecipazione, da parte del socio Curci, alle spese societarie appare assolutamente in linea con i principi di corretta e trasparente gestione e tale da non far sorgere alcun sospetto circa la provenienza illecita del denaro così corrisposto, tanto più ove si consideri che nel conto corrente,  intestato al socio Curci, di provenienza di dette somme confluivano altresì proventi leciti frutto dell’attività professionale dello stesso sig. Curci.

A diverse conclusioni deve giungersi per quanto attiene alle somme corrisposte in contanti dal Curci al Sannella e, da quest’ultimo, utilizzate per le esigenze del Foggia Calcio s.r.l. e dei suoi tesserati. Del resto, lo stesso signor Sannella, nel corso dell’interrogatorio di garanzia reso innanzi al GIP di Milano in data 26 gennaio 2018 affermava sia di aver ricevuto denaro in contanti dal Curci sia di aver corrisposto – a vario titolo – denaro in contanti a calciatori e tesserati del Foggia Calcio s.r.l.. Il medesimo, nel ricorso proposto innanzi a questa Corte, ha ribadito di aver ricevuto somme in contanti dal Curci, pur eccependo di non essere a conoscenza della provenienza illecita del denaro e pur affermando, da un lato, che tali dazioni di denaro in contanti costituivano rimborso di spese da lui già sostenute in favore degli atleti e pur indicando, dall’altro, un importo diverso (pari a € 378.750,00) rispetto a quello contestato (€ 556.750,00).

La sanzione inflitta al signor Fedele Sannella consegue alla violazione di norme tese a garantire la piena trasparenza e legittimità della gestione economica delle società sportive, a tutela di quei valori al cui presidio è altresì preposto l’art. 1 bis CGS. Dagli atti di causa, nonché dalle stesse ammissioni dell’incolpato, emerge che il medesimo abbia violato tali precetti attraverso un comportamento sia commissivo (accettando somme in contanti e provvedendo ad effettuare pagamenti a vantaggio del Foggia Calcio s.r.l. e dei suoi tesserati attraverso l’uso di moneta contante) sia omissivo (omettendo di porre in essere la dovuta vigilanza circa la provenienza di tali, comunque ingenti, somme, nonostante i comportamenti posti in essere dal Curci per ben due stagioni sportive, con particolare riferimento al reiterato e quantitativamente significativo utilizzo di contante). In altri termini, attraverso l’apprensione e l’utilizzo di importanti somme in contanti (in ogni caso non inferiori a € 178.000,00 per stagione sportiva) il Sannella ha consentito l’introduzione nel Foggia Calcio s.r.l. di un elemento di inquinamento della corretta e trasparente gestione societaria che ha favorito – al di là della consapevolezza dell’attività illecita di cui tali somme costituivano il frutto – il perpetuarsi ed il consolidarsi di un più vasto disegno criminoso.

Pertanto, l’evidente colpa grave palesatasi nel comportamento sia commissivo che omissivo posto in essere dal Fedele Sanella sostanzia la violazione delle già citate disposizioni e giustifica l’irrogazione di una adeguata sanzione. Peraltro, nel determinare la misura di tale sanzione, non si può non  tener  conto  della  entità  del  denaro  in  contante  ricevuto  ed  utilizzato  rispetto  alle  poste complessive del bilancio della società de qua (in tal senso la differenza tra i due importi – quello indicato dalla Procura e quello ammesso del ricorrente – non appare particolarmente rilevante): appare, pertanto, equo ridurre la sanzione dell’inibizione ad anni 3, con conseguente eliminazione della previsione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

7. Anche alla luce di quanto appena rilevato, di entità meno grave rispetto a quella ravvisata dalla decisione di prime cure si ritiene altresì la responsabilità ascrivibile al signor Francesco Domenico Sannella. In primo luogo, premesso che non vi è prova alcuna della consapevolezza da parte del medesimo circa la provenienza delittuosa del denaro versato dal Curci, allo stesso non può essere mosso alcun addebito per quanto  attiene ai versamenti effettuati tramite bonifico bancario;  in tal senso, valgono le medesime argomentazioni precedentemente esposte con riferimento alla posizione del signor Fedele Sanella, tanto più considerato che solo a quest’ultimo faceva capo la gestione del Foggia Calcio s.r.l.. Inoltre, non v’è alcun riscontro e tanto meno alcuna prova che il signor Francesco Domenico Sannella abbia mai ricevuto denaro in contante dal Curci né che abbia egli provveduto a corrispondere somme in contanti in favore del Foggia Calcio s.r.l.  o dei  suoi  tesserati.  Pertanto, nessun addebito può essergli mosso per atti posti in essere in violazione dei citati precetti. Nondimeno, il medesimo, per la rilevante posizione assunta indirettamente, quale amministratore e legale rappresentante, nonché socio di riferimento della società (la Sannella Holding 2 s.r.l.) controllante il Foggia Calcio s.r.l. a partire dal 10.12.2015, nonché direttamente, nella qualità di consigliere d’amministrazione del Foggia Calcio s.r.l. dal 15.6.2017, aveva l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione della medesima, né poteva ignorare – se non con colpa grave – i citati comportamenti del Curci e del fratello Fedele Sannella reiterati per ben due stagioni sportive. Peraltro, trattandosi di responsabilità derivante da comportamento esclusivamente omissivo, appare corretto e congruo rideterminare la sanzione inflittagli, riducendo l’inibizione ad un solo anno.

8. I ricorsi dei calciatori Arcidiacono Pietro, Sanchez Benitez Alejandro, De Almeida Angelo Mariano e Martinelli Luca, Nonché Dei Tesserati Marcattili Marcattilio, Teresa Vincenzo, Possanzini Davide e De Zerbi Roberto, possono essere esaminati congiuntamente e devono essere tutti accolti in quanto fondati nel merito, con assorbimento, dunque, dell’eccezione – ulteriore rispetto  a  quelle delibate e reiette al n. 4 che precede – svolta in rito dal sig. Sanchez in merito alle modalità di notificazione dell’atto di deferimento.

I ricorrenti si dolgono tutti dell’erroneità della decisione del TFN, laddove essa ravvisa la responsabilità disciplinare loro ascritta dalla Procura federale pur in assenza di qualsivoglia prova in ordine all’effettuazione in loro favore dei contestati versamenti di somme di denaro in nero, la cui esistenza la Procura federale, prima, ed il TFN, poi, hanno ritenuto di poter trarre unicamente dalle annotazioni risultanti da un appunto scritto del sig. Fedele Sannella. La doglianza è fondata, atteso che non è dato rinvenire dagli atti di causa e dagli esiti dell’attività di indagine compiuta alcun elemento probatorio idoneo a supportare la tesi accusatoria di intervenuta corresponsione ai calciatori ed ai tesserati ricorrenti delle somme di denaro che, di fianco ai loro cognomi, risulterebbero indicate nell’appunto in questione. Mancando qualsivoglia genere di riscontro alle annotazioni del brogliaccio predisposto da terzi – peraltro in modo non circostanziato e senza, nella maggioranza dei casi, riferimenti temporali o di altro genere – e non essendo stati forniti elementi anche solo di natura indiziaria che possano deporre per l’effettiva dazione da parte del sig. Fedele Sannella di somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste in favore dei suddetti calciatori e dei tecnici deferiti, non si ritiene sia stato assolto l’onere probatorio minimo sufficiente a corroborare gli addebiti contestati. Ed invero, anche l’interrogatorio reso dal sig. Ruggiero Massimo Curci in data 16 dicembre 2017, nel quale si afferma di pagamenti avvenuti in nero, per quanto riferito dal sig. Fedele Sannella, in favore di calciatori e tecnici a titolo di buonuscita, non appare utile e rilevante a tal fine, perché concerne circostanze note al Curci solo de relato e per di più dallo stesso Curci esposte in termini dubitativi, ove non manifestamente scettici circa la loro effettiva veridicità. Ugualmente, l’interrogatorio reso in data 26 gennaio 2018 dal sig. Fedele Sannella, consta di asserzioni estremamente generiche laddove egli si riferisce ai calciatori senza mai identificarli ed ai titoli ed alle ragioni dei pagamenti asseritamente effettuati in loro favore (prestiti, canoni di locazione, acquisti auto, altre spese), nonchè contraddittorie, laddove afferma, come si è già rilevato, che il contante proveniente dal Curci costituiva, per un verso, un rimborso di spese già sostenute e, per altro verso, una provvista per spese da sostenere per il Foggia in contanti.

In un tale carente quadro probatorio, risulta ad avviso di questa Corte giuridicamente corretto escludere che il solo appunto predisposto dal sig. Fedele Sannella possa assurgere ad elemento decisivo  ai  fini  dell’attribuzione  delle  responsabilità  disciplinari  ascritte  ai  calciatori  ed  ai  tecnici ricorrenti, viepiù ove si consideri che, quanto meno nel caso del sig. De Zerbi, le somme (€ 16.683,00) e l’indicazione temporale (“SETT/OTT”) indicate nel citato appunto in corrispondenza del suo cognome, sembrano potersi anche riferire allo stipendio spettante al De Zerbi in base al contratto in essere per i due mesi in questione ed ammontante, secondo quanto dichiarato nella riunione del 19 luglio 2018 dinanzi a questa Corte, proprio al complessivo importo di € 16.683,00.

In definitiva, i calciatori Arcidiacono Pietro, Sanchez Benitez Alejandro, De Almeida Angelo Mariano e Martinelli Luca, nonché i tesserati Marcattili Marcattilio, Teresa Vincenzo, Possanzini Davide e De Zerbi Roberto, in riforma della decisione impugnata, vanno prosciolti da  ogni addebito per mancanza di idonea prova in ordine al compimento degli illeciti loro ascritti, con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate a loro carico.

9. Anche la Procura Federale ha gravato la decisione di prime cure sia avverso  l’entità  della sanzione irrogata dal TFN a carico del Foggia Calcio s.r.l., per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 1, e 18, comma 1, lettere g) ed h), del CGS e  del  principio  generale  di  afflittività  della sanzione, sia avverso il rigetto dei capi di incolpazione formulati nell’atto di deferimento del 15 maggio 2018 nei confronti dei sig.ri Fares Adolfo Lucio, presidente e legale rappresentante dal 27.06.2015 del Foggia Calcio s.r.l., e Ursitti Gianluca,  consigliere di  amministrazione, senza poteri di  rappresentanza, dalla stessa data della medesima Società, per avere essi consentito l’impiego nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l. nel corso delle s.s.  2015/2016  e  2016/2017  delle  note  somme  di denaro corrisposte dal sig. Curci Ruggiero Massimo, in parte a mezzo di bonifici bancari ed in parte in contanti, frutto delle attività illecite di cui si è detto.

Si duole la Procura Federale innanzi tutto del fatto che dalla operata valutazione della gravità delle condotte poste in essere dai tesserati sanzionati con la pronuncia di primo grado, due dei quali (i signori Curci Ruggiero Massimo - non appellante - e Sannella Fedele) sanzionati con la massima sanzione prevista dall’ordinamento federale (5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC), il TFN non abbia poi tratto la sola coerente e consequenziale conclusione possibile in punto di condanna per responsabilità oggettiva del Foggia Calcio s.r.l. e cioè l’irrogazione della sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di Serie B disputato nella s.s. 2017/2018, trattandosi dell’unica sanzione, ad avviso della Procura federale, da ritenersi realmente adeguata al disvalore delle condotte compiute dai tesserati ed  effettivamente afflittiva. In subordine, laddove la penalizzazione di 15 punti in classifica comminata alla Società dal TFN dovesse invece essere ritenuta congrua, la Procura federale lamenta la erroneità ed apoditticità della decisione impugnata laddove ha disposto che detta penalità sia scontata dal Foggia Calcio s.r.l. non nel campionato 2017-2018, come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. g), del CGS, ma in quello 2018-2019, violando così il fondamentale e generale principio di afflittività ed efficacia delle sanzioni a carico delle Società, costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte.

Quanto al proscioglimento dei Signori Fares Adolfo Lucio e Ursitti Gianluca, la Procura federale eccepisce l’illegittimità  della  decisione  per  l’erronea  valutazione  del  materiale  probatorio  offerto, rilevando che, dall’auspicato accoglimento del gravame nei confronti del Sig. Fares, presidente e legale rappresentante dal 27.06.2015 del Foggia Calcio s.r.l., discenderebbe anche l’affermazione della responsabilità diretta del Foggia Calcio s.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, come da atto di deferimento.

Il ricorso della Procura federale non può essere accolto, essendo la decisione del TFN impugnata immune dalle critiche mosse con riguardo al proscioglimento dei sig.ri Fares ed Ursitti, come dagli stessi ribadito nelle rispettive controdeduzioni.

Quanto al sig. Fares Adolfo Lucio, la valutazione operata dal TFN del materiale probatorio esistente e la conclusione che esso deponga nel senso della estraneità del dott. Fares alle dinamiche gestionali del Foggia Calcio s.r.l. e della sua lontananza dai rapporti intercorrenti tra i fratelli Curci ed i fratelli Sannella appare condivisibile. Anche dell’episodio – costituente l’unico elemento circostanziale addotto a sostegno dell’illecito attribuito al sig. Fares – della dazione di una busta che il sig. Nicola Curci riferisce contenesse denaro contante e di aver consegnato al sig. Fedele Sannella alla presenza del sig. Fares (circostanza da quest’ultimo non negata), il TFN dà una corretta lettura ritenendo di non poter escludere quanto affermato dal sig. Fares circa il fatto di aver sempre ignorato quale fosse il contenuto della busta chiusa in questione. In definitiva, in assenza di ulteriori elementi di riscontro circa il coinvolgimento del sig. Fares nei fatti oggetto di contestazione, appare corretta e confermabile la pronuncia di primo grado di proscioglimento dagli addebiti per mancato raggiungimento della piena prova della commissione dell’illecito contestato.

A ciò consegue il rigetto della  richiesta  di  affermazione  della  responsabilità  diretta  del  Foggia Calcio s.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS.

Va altresì confermato il proscioglimento dell’avv. Ursitti Gianluca per mancato raggiungimento della piena prova della responsabilità disciplinare allo stesso ascritta. Anche in tal caso, infatti, appare corretta la valorizzazione operata dal TFN della circostanza emergente dalle risultanze istruttorie in ordine all’esistenza di un mandato professionale conferito dal sig. Curci all’avv. Ursitti mesi prima dei fatti qui in esame ed in relazione ad un procedimento penale, estraneo a tali fatti, nel quale era coinvolto il Curci personalmente e nell’ambito del quale soltanto i pareri oggetto di contestazione sono stati resi.

Anche il gravame della Procura federale in ordine alla modesta entità della sanzione irrogata a titolo di responsabilità oggettiva dal TFN a carico del Foggia Calcio s.r.l. va disatteso, alla luce e per effetto delle valutazioni e della rideterminazione delle sanzioni operate da questa Corte con riferimento alle posizioni dei signori Sannella Fedele e Sannella Francesco Domenico e del proscioglimento dei signori Arcidiacono Pietro, Sanchez Benitez Alejandro, De Almeida Angelo Mariano, Martinelli Luca, Marcattili Marcattilio, Teresa Vincenzo, Possanzini Davide e De Zerbi Roberto

Nell’esercizio dei propri compiti nomofilattici, tuttavia, queste Sezioni Unite ritengono di dover chiarire, in relazione alla specifica doglianza formulata al riguardo dalla Procura federale nel proprio ricorso, che nel caso di specie effettivamente la decisione impugnata ha fatto mal governo dell’art. 18, comma 1, lett. g), del CGS, laddove essa ha apoditticamente disposto che la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica irrogata a carico del Foggia Calcio s.r.l. dovesse essere scontata non nella stagione sportiva in corso – cioè la s.s. 2017-2018 – ma nella s.s. 2018-2019, atteso che, in considerazione dell’entità della penalizzazione irrogata dal TFN, essa sarebbe stata effettivamente afflittiva ed efficace nei confronti della Società nel campionato 2017-2018 e non in quello successivo. Occorre dunque qui ribadire il principio di diritto per cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. g), del CGS, la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella stagione sportiva in corso, essendo legittimo irrogare motivatamente la sanzione della penalizzazione sul punteggio nella stagione sportiva seguente solo ed esclusivamente nel caso in cui essa si appalesi non efficace nella stagione sportiva in corso. Evenienza, questa, che nel caso del Foggia Calcio s.r.l. evidentemente non ricorreva considerato che, per effetto della penalizzazione di 15 punti irrogata dal TFN, la società pugliese avrebbe conseguito il punteggio complessivo di 43 punti che l’avrebbe collocata al ventesimo e terz’ultimo posto in classifica, con conseguente retrocessione nella categoria inferiore.

10. Può ora esaminarsi la posizione del Foggia Calcio s.r.l. che, sollevando le doglianze esposte al punto 2, ha gravato la decisione di prime cure in punto di irrogazione a suo carico della sanzione della penalizzazione di punti 15 in classifica da scontare nella stagione sportiva 2018-2019 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Curci Ruggiero Massimo, Sannella Fedele, Curci Nicola, Sannella Francesco Domenico, Di Bari Giuseppe, Martinelli Luza, De Almeida Angelo Mariano, Arcidiacono Pietro, Sanchez Benito Alejandro, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto, Teresa Vincenzo, Marcattili Marcattilio.

Sul punto, il ricorso del Foggia Calcio s.r.l. va accolto, in considerazione della minore gravità e dell’effettivo disvalore dei fatti e delle responsabilità come sopra ascritti da questa Corte ai signori Sannella Fedele e Sannella Francesco Domenico, nonché in ragione del disposto proscioglimento dei signori Arcidiacono Pietro, Sanchez Benitez Alejandro, De Almeida Angelo Mariano, Martinelli Luca, Marcattili Marcattilio, Teresa Vincenzo, Possanzini Davide e De Zerbi Roberto. Di conseguenza, la sanzione inflitta al Foggia Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, va congruamente rideterminata nella penalizzazione di punti 8 in classifica, di cui punti 6 da ascrivere alla responsabilità per la condotta illecita del sig. Fedele Sannella e punti 2 all’operato illecito del sig. Francesco Domenico Sannella, da scontare nella stagione sportiva 2018-2019, dal momento che la sanzione qui comminata si appalesa inefficace nella stagione sportiva 2017-2018, nella quale, ove irrogata, avrebbe collocato il Foggia Calcio s.r.l. al tredicesimo posto in classifica, rimanendo così priva di qualsivoglia afflittività.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 così  dispone:

- in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile l’intervento della società Virtus Entella Srl e conseguentemente il relativo ricorso;

- accoglie i ricorsi dei sigg.ri Arcidiacono Pietro, Sanchez Benitez Alejandro, De Almeida Angelo Mariano, Martinelli Luca, Marcattili Marcattilio, Teresa Vincenzo, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto e annulla le sanzioni inflitte;

- in parziale accoglimento del ricorso proposto  dal sig. Sannella Fedele, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 3;

- in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig. Sannella Francesco Domenico, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 1;

- in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Foggia Calcio Srl riduce la sanzione della penalizzazione in punti 8 da scontarsi nella S.S. 2018/19;

- respinge il ricorso del Procuratore Federale.

Dispone restituirsi le tasse reclamo, fatta eccezione della tassa versata dalla società Virtus Entella S.r.l..

 

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