F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 042CFA DEL 30/10/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL 01/08/2018 (DISPOSITIVO) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 017 CFA DEL 10/08/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43 BIS C.G.S. PROPOSTO DAL FOGGIA CALCIO SRL RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B DEL 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 13.7.2018)

RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43 BIS C.G.S. PROPOSTO DAL FOGGIA CALCIO SRL RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B DEL 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 5/TFN del 13.7.2018)

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 5/TFN del 13.7.2018, il Tribunale Federale Nazionale - in accoglimento del ricorso proposto dal Foggia Calcio S.r.l. ex art. 6.15 dello Statuto della L.N.P. Serie B e 43 bis C.G.S. - ha annullato il verbale del Consiglio Direttivo della L.N.P. Serie B del 7.3.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del medesimo Foggio Calcio S.r.l. dalla ripartizione della mutualità relativa alla Stagione Sportiva 2017/2018, nonché il verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, nella parte in cui ha deliberato di interpretare la previsione contenuta nell’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNP Serie B nel senso di intenderlo riferito alla mutualità totale spettante in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 20.7.2018 la L.N.P. Serie B ha impugnato la predetta decisione, riproponendo una serie di eccezioni preliminari disattese dall’Organo di Giustizia sportiva di primo grado e contestando nel merito la fondatezza dell’assunto fatto proprio dalla decisione gravata, nonché l’erroneità dell’impianto motivazionale complessivo della stessa.

Resiste al proposto gravame il Foggia Calcio S.r.l., ribadendo le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado ed instando per la reiezione del reclamo e l’integrale conferma della decisione impugnata.

L’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento, nei limiti dei quali si dirà.

Ritiene, in primo luogo, la Corte che sia fondata e meriti accoglimento la riproposta eccezione - già sollevata in prime cure dalla LNP Serie B ma non scrutinata dal TFN - di originaria inammissibilità del reclamo del Foggia Calcio S.r.l. avverso il verbale del Consiglio Direttivo della Lega del 7.3.2018.

L’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNP Serie B, infatti, definisce espressamente come “non impugnabile” la Delibera con la quale il Consiglio di Lega dispone l’esclusione della società inadempiente dalla ripartizione della mutualità spettante per la stagione sportiva alla quale si riferisce l’inadempimento agli obblighi previsti dalla norma dettata in tema di limiti agli emolumenti complessivi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra ed alle modalità di copertura dello sforamento E/VP.

La natura contrattuale ed endoassociativa del Codice di Autoregolamentazione della LNP Serie B, in particolare per ciò che concerne le norme volte al controllo della regolare gestione economico finanziaria delle società (c.d. financial fair play), e la soggezione ad esse che ciascuna delle società affiliate volontariamente accetta con l’adesione alla Lega, non può, infatti, far dubitare della cogenza e della legittimità dell’espressa previsione di non impugnabilità della delibera del Consiglio Direttivo di Lega in materia di esclusione dalla ripartizione della mutualità, come sancita dalla predetta norma.

Per completezza la Corte intende poi rilevare che, anche ove si volesse configurare come astrattamente impugnabile la predetta deliberazione, risulterebbe comunque insormontabile l’eccepito difetto di competenza del TFN in materia - in virtù del combinato disposto degli artt. 43 bis C.G.S., 6.15 Statuto LNP Serie B e 2.21, Capo III, CdA LNP Serie B, in forza del quale risultano impugnabili avanti agli organi di Giustizia sportiva federali le sole deliberazioni dell’Assemblea di Lega e non anche quelle del Consiglio Direttivo - di talché l’unico Organo di Giustizia sportiva ipoteticamente competente a conoscere dei reclami avverso le deliberazioni di tale ultimo organo potrebbe risultare, in via residuale, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi degli artt. 54 CGS CONI e 30 Statuto FIGC.

In tale ottica, peraltro, destituita di fondamento appare l’argomentazione utilizzata dall’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, secondo la quale ragioni di opportunità e di economia processuale avrebbero consentito al medesimo TNF  di conoscere  anche del reclamo  avverso la  Delibera del Consiglio Direttivo di Lega, unitamente a quello contro il provvedimento assunto dall’Assemblea di Lega, trattandosi di deliberazioni inscindibilmente e logicamente collegate, di talché le stesse non potrebbero che essere impugnate congiuntamente avanti al medesimo organo.

Una tale affermazione, infatti, non tiene in alcun conto il principio generale processuale di inderogabilità della competenza per ragioni di connessione, che si applica tutte le volte in cui - come nel caso di specie - non siano espressamente previsti dalla legge specifici casi di modificazione alle regole ed ai criteri di determinazione della competenza per motivi attinenti alla connessione, finalizzati a favorire il c.d. simultaneus processus (come nel caso degli artt. da 31 a 36 c.p.c.).

Né può dirsi, come la gravata decisione tenta di fare, che un provvedimento - quale la Delibera del Consiglio de Lega - che determini l’an di una sanzione, debba essere necessariamente giudicato unitamente a quello che stabilisca il quantum della medesima - come nella fattispecie la deliberazione dell’Assemblea di Lega - in quanto gli stessi risulterebbero inscindibilmente e logicamente collegati, posto che la regola processuale in tal caso applicabile, a presidio della prevenzione del rischio di giudicati contrastanti, è quella della pregiudizialità necessaria, che comporta, come è noto, la sospensione del processo pregiudicato in attesa della definizione di quello pregiudiziale, qualora essi pendano avanti a giudici diversi, senza che una tale situazione, in assenza di una specifica previsione di legge, possa comportare, come detto, una modificazione degli ordinari criteri di determinazione della competenza.

In definitiva, ove la si volesse eventualmente reputare impugnabile, la Delibera del Consiglio Direttivo di Lega avrebbe dovuto essere tempestivamente gravata dal Foggia Calcio S.r.l. avanti al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, possedendo comunque la stessa i caratteri della definitività (sull’an della sanzione) e decisorietà, ed essendone dunque immediatamente percepibile il carattere sanzionatorio.

Dalla non giustiziabilità, quanto meno ad opera degli Organi di Giustizia federale, della predetta Delibera del Consiglio Direttivo della LNP Serie B del 7.3.2018 discende, quale unica possibile conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso interposto avvero la medesima dal Foggia Calcio S.r.l..

La definitività ed intangibilità del suddetto provvedimento relativamente all’an della sanzione inflitta, conseguente alla declaratoria di inammissibilità del gravame avverso lo stesso proposto, limita dunque la cognizione di questa Corte ai soli profili attinenti al quantum della sanzione medesima, dovendosi in questa sede esclusivamente giudicare circa la congruità della misura della stessa, come determinata dall’Assemblea ordinaria di Lega tenutasi in data 5.6.2018.

In tale ottica, va preliminarmente disattesa l’eccezione, riproposta dall’appellante, relativamente alla pretesa mancanza di riserva scritta da parte del Foggia Calcio S.r.l. in ordine all’intenzione di interporre reclamo avverso il provvedimento adottato dall’Assemblea di Lega, apparendo a tal uopo sufficiente sul piano formale - come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure - l’ancorché generica dichiarazione rilasciata al termine dell’Assemblea stessa dal rappresentante della società sanzionata, inserita a verbale, in quanto manifestazione inequivocabile della volontà della medesima società di attivarsi in sede giurisdizionale a tutela dei propri interessi, al fine di contestare il provvedimento sanzionatorio assunto dall’Assemblea.

Venendo, quindi, alla determinazione dell’entità della sanzione da infliggere al Foggia Calcio S.r.l., reputa questa Corte, in primo luogo, che la previsione dell’art. 2.21 del Capo III del Codice di Autoregolamentazione della LNP Serie B debba essere interpretata nel senso di imporre all’Assemblea di Lega, in prima battuta, ed all’Organo di Giustizia Sportiva eventualmente chiamato a sindacare sulla congruità  della  sanzione  inflitta,  in  via  secondaria  e  sostitutiva,  una  specifica  determinazione

casistica della misura della sanzione, da rapportarsi alla gravità, alla durata ed alle circostanze, oggettive e soggettive, dell’inadempimento contestato.

Una diversa interpretazione - secondo la quale qualsiasi anche minima violazione degli obblighi discendenti sulle società affiliate dall’art. 2 del Capo III del CdA comporterebbe la sanzione, non graduabile, dell’esclusione dalla ripartizione della mutualità per l’intera stagione sportiva - si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con il principio di proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell’inadempimento; il tutto tenendo anche in debito conto che quella di cui si discute è sanzione di natura privatistica e pattizia, assimilabile da un punto di vista istituzionale alle cc.dd. “penali contrattuali”, l’entità delle quali è sempre riconducibile ad equità da parte dell’organo giurisdizionale chiamato a sindacarne la legittimità dell’irrogazione e/o la congruità della misura.

Alla luce di ciò, reputa questa Corte che nell’opera di riconduzione ad equità della sanzione inflitta dall’Assemblea di Lega del 9.6.2018 al Foggia Calcio S.r.l. non posso non tenersi conto delle circostanze fattuali del caso concreto - sulla ricostruzione delle quali la decisione impugnata appare sostanzialmente corretta ed immune da vizi di erroneità dei presupposti di fatto; dell’elemento soggettivo degli organi della Società, i quali si sono comunque adoperati in buona fede per porre rimedio, nei limiti di quanto loro consentito dalla peculiare vicenda che aveva investito la dirigenza, alla situazione di inadempimento agli obblighi contrattuali venutasi a creare, costituendo, seppur tardivamente, la necessaria fideiussione; del fatto che sostanzialmente corretta appare l’attribuzione - operata dal Giudice di prime cure - della caratteristica della mera natura ordinatoria e non perentoria al termine inizialmente previsto per la costituzione della garanzia fideiussoria, di talché un effettivo inadempimento del Foggia Calcio S.r.l. agli obblighi su di essa derivanti dallo sforamento del rapporto E/VP (idest costituzione della garanzia fideiussoria) può effettivamente configurarsi solo a seguito dell’accertamento effettuato dal Consiglio Direttivo di Lega il 7.3.2018, che ha definitivamente dichiarato l’inadempimento della società ed irrogato ad essa la sanzione prevista dall’art. 2.21 del Capo III del CdA; del fatto che,  seppur tardivamente e dopo  l’accertamento della situazione di inadempimento da parte del Consiglio Direttivo, ma comunque in epoca anteriore all’Assemblea di Lega chiamata a determinare l’entità della sanzione da infliggere al Foggia Calcio S.r.l., questo, in data 18.5.2018, abbia effettivamente prodotto la polizza fideiussoria astrattamente idonea a porre fine alla propria situazione irregolare ed inadempiente.

Di conseguenza, in applicazione dei principi e degli elementi di valutazione casistica e soggettiva testé enunziati ed illustrati, questa Corte reputa che nella fattispecie la misura  della sanzione da irrogarsi al Foggia Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNP di Serie B, vale a dire l’esclusone dalla ripartizione della mutualità, vada limitata rispetto alla previsione contrattuale, che la riferisce apparentemente all’intera stagione sportiva, e congruamente rapportata all’effettivo periodo durante il quale è perdurata la situazione di effettivo e formale inadempimento della società all’obbligo di costituzione della prevista fideiussione a garanzia dello sforamento del rapporto E/VP, cioè all’arco temporale intercorrente fra il 7.3.2018 e il 18.5.2018.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B:

- dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Foggia Calcio S.r.l. avverso il verbale del Consigli Direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 7.3.2018;

- accerta e dichiara che l’entità della sanzione di cui all’art. 2.21 del Capo III del Codice di Autoregolamentazione va determinata in relaziona alla specificità ed alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto, nel caso di specie l’esclusione della ripartizione della mutualità del Foggia Calcio S.r.l. va contenuta nel periodo intercorrente fra il 7.3.2018 e il 18.5.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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