F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0255 CSA del 7 agosto 2020 (Sig. Liguori Corrado) N. 259/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0255/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 259/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 0255/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli        Presidente

Maurizio Borgo     Componente (relatore)

Fabio Di Cagno     Componente

Carlo Bravi  Rappresentante A.I.A.

 

riunita in videoconferenza, ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 259 del 2020, proposto dal Sig. LIGUORI Corrado, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Zinnari

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 278 del 27.7.20;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.8.2020 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Zinnari; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 29.7.2020 il Sig. Liguori preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 278 del 27.7.20 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara BOLOGNA- LECCE, disputatasi in data 26.7.2020 e valevole per il Campionato SERIA A TIM, era stata irrogata, a carico dello stesso l’ammenda di € 3.000 oltre alla diffida.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Liguori faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione, il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, il ricorrente ha contestato la decisione del Giudice Sportivo evidenziando che la condotta non potrebbe essere qualificata come ingiuriosa o offensiva atteso che le frasi sono state pronunciate in assenza dei destinatari delle stesse (Ufficiali di Gara addetti al VAR: N.d.E.) e, comunque, nel corso di una conversazione privata. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato come il rappresentante della Procura Federale (unico soggetto ad avere ascoltato le frasi in argomento) non avrebbe attribuito la pronuncia delle stesse al sig. Liguori, limitandosi, nel proprio referto, a riportare le frasi e ad affermare che le stesse sarebbero state pronunciate da un gruppo di dirigenti del Lecce tra i quali aveva riconosciuto, per conoscenza personale, il Melluso e il Liguori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto atteso che le frasi pronunciate dal ricorrente nei confronti degli Ufficiali addetti al VAR (circostanza, quest’ultima, confermata dal rappresentante della Procura Federale, dott. D’Ambrosi, che, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha precisato che il sig. Liguori ha pronunciato la seguente frase: “li devono arrestare tutti tra cui Calvarese”) appaiono meritevoli di essere sanzionate nella misura stabilita dal Giudice Sportivo in considerazione del fatto che il ricorrente ha messo in discussione l’imparzialità dei predetti Ufficiali di Gara, accusandoli di volere favorire altra squadra in lotta con la squadra del LECCE per conquistare la permanenza in Serie A.

 Trattasi di condotta particolarmente deplorevole che merita, pertanto, la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo nonché la diffida.

P.Q.M.

il reclamo n. 259, proposto dal SIG. LIGUORI CORRADO avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e diffida inflitta al reclamante seguito gara Bologna/Lecce del 26.07.2020, sentito il rappresentante della Procura Federale, è respinto.

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