CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 1 del 24/06/2020 – TMP Soccer S.r.l. (Tullio Tinti)/Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.
Lodo n. 1
Anno 2020
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Cons. Alfredo Storto
PRESIDENTE designato ex art. 3 del Regolamento arbitrale
Prof. avv. Stefano Bastianon
ARBITRO nominato dall’istante
Avv. Cristina Mazzamauro
ARBITRO nominato dall’intimato
Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. Arbitrati n. 3/2020, promosso, in data 4 marzo 2020, da TMP Soccer S.r.l. (p.i. 03421220173), con sede n via XX settembre, 27E – 25122 – Brescia, in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Tullio Tinti, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Agostini, con studio in Vicolo Portelle, 2 – 25049 – Iseo (Bs) ed ivi elettivamente domiciliata,
- Parte istante -
contro
la società sportiva Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., con sede in Corso Vittorio Emanuele, 21 – 63100 – Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante p.t., dott. Andrea Leo, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Madonia, con studio in Roma, via Dardanelli, 6 ed ivi elettivamente domiciliata.
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
a) La TMP Soccer S.r.l. ha chiesto al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI, la condanna della Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. al versamento in suo favore della somma di Euro 35.000,00 più Iva e interessi moratori o, in subordine, interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza, dei diritti amministrativi e spese del Collegio Arbitrale.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha prodotto il contratto di mandato sottoscritto in data 7 agosto 2019 e valido sino al 2 settembre 2019, con il quale la società sportiva Ascoli Calcio 1898 F.C. ha conferito l’incarico in via esclusiva a TMP Soccer S.r.l. avente ad oggetto l’opera di intermediazione relativamente al trasferimento da U.S. Salernitana al Club del diritto alle prestazioni sportive del Calciatore Raffaele Pucino, prevedendo un corrispettivo in favore dell’Agente di Euro 35.000,00, oltre iva, da corrispondersi in due rate di pari importo con scadenza 30 ottobre 2019 e 30 gennaio 2020.
L’attività oggetto del mandato è stata regolarmente compiuta e portata a termine con l’effettivo trasferimento in data 13 agosto 2019 del Calciatore Raffaele Pucino da U.S. Salernitana al Club Ascoli Calcio. Circostanza (mai contestata dalla controparte) che risulta pacificamente dalla variazione di tesseramento e dal contratto di prestazione sportiva, entrambi allegati alla produzione documentale.
Con comunicazione del 20 febbraio 2020 - anche questa versata in atti dal ricorrente - il legale della TMP Soccer ha contestato ad Ascoli Calcio la violazione dell’art. 3 del contratto di mandato per effetto del mancato versamento dell’importo ivi pattuito.
Perdurando l’inadempimento del Club, la TMP Soccer S.r.l. in data 4 marzo 2020 ha formulato istanza di arbitrato ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Avviando il presente procedimento.
La TMP Soccer S.r.l. ha nominato quale arbitro di parte il componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Avv.to Prof. Stefano Bastianon, che ha accettato l’incarico il 4 marzo 2020.
b) Con memoria di costituzione del 13 marzo 2020, si è costituita l’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. chiedendo il rigetto dell’istanza della TMP Soccer oltre la condanna alle spese di lite ed applicazione del regime sanzionatorio previsto nell’art. 20 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi.
A sostegno e fondamento della propria memoria e delle conclusioni ivi rassegnate, parte resistente articola tre motivi: 1. La nullità del contratto ex art. 21, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi; 2. La nullità del contratto per violazione degli art. 18 e 21 del medesimo Regolamento; 3. La violazione dell’art. 21, comma 8, del Regolamento citato.
Nel merito, parte resistente sostiene che il contratto di mandato aveva ad oggetto il trasferimento di due calciatori e non solo del Calciatore Raffaele Pucino, ma anche di altro atleta proveniente dalla Spezia Calcio.
L’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. ha nominato quale arbitro di parte la componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Avv.to Cristina Mazzamauro, che ha accettato l’incarico il 9 marzo 2020.
c) Gli arbitri delle parti, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale, hanno proposto come terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale il componente del Collegio di garanzia dello Sport. Cons. Alfredo Storto, il quale ha accettato l’incarico il 5 aprile 2020.
d) In data 18 maggio 2020, alle ore 10:00, giusta i decreti di sospensione dei termini, anche arbitrali, del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, adottati in data 9 marzo 2020 (prot. n. 00187/2020) e 11 marzo 2020 (prot. n. 00210/2020) e la convocazione disposta dall’Organo Arbitrale, si è tenuta in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, l'udienza relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento arbitrale.
L’udienza si è svolta alla presenza, in videoconferenza, dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore della parte istante - TMP Soccer S.r.l. - avv. Sara Agostini, nonché dell'avv. Pietro Madonia, per l'intimata Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.
Con l’assistenza della Segreteria del Collegio di Garanza rappresentata dal Dott. Alvio La Face, e dal Dott. Gabriele Murabito.
In apertura di udienza, il difensore della parte istante, avv. Sara Agostini, ha rilevato, in via preliminare, la mancata ricezione della prova dell'avvenuto pagamento, da parte della società resistente, dei diritti amministrativi all’uopo previsti, la cui corresponsione costituirebbe, a suo avviso, condizione di procedibilità dell’istanza arbitrale.
L'avv. Pietro Madonia, difensore della parte resistente, ha dichiarato che tale onere è stato perfettamente assolto e replica che, a suo avviso, l'art. 10, comma 1, del Regolamento arbitrale subordina la procedibilità dell’istanza arbitrale solo ed esclusivamente al pagamento dei diritti amministrativi ad opera della parte istante, e non anche della parte intimata.
Preso atto di quanto sostenuto dalle parti, il Collegio Arbitrale ha dunque sospeso fino alle ore 11:00 il tentativo di conciliazione, onde consentire al difensore della resistente Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di depositare presso la Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuto adempimento di quanto testé dichiarato.
Il collegamento in videoconferenza riprendeva alle ore 11:00.
In apertura di collegamento, la Segreteria del Collegio di Garanzia ha dato atto del ricevimento, a mezzo PEC, del documento inviato dall’avv. Madonia ed attestante l’avvenuto pagamento dei diritti amministrativi ad opera della società intimata (prot. n. 00279 del 18 maggio 2020).
Il Collegio Arbitrale, pertanto, ha dato corso all’espletamento del tentativo di conciliazione, invitando le parti a manifestare l'intenzione o meno di transigere.
Gli avvocati Agostini e Madonia si sono dichiarati disponibili ad addivenire ad una soluzione conciliativa: l’avv. Madonia, ha proposto il pagamento, ad opera della società intimata, di una somma pari alla metà di quella richiesta dalla istante TMP Soccer, ma l’avv. Agostini ha rifiutato la proposta, insistendo per la corresponsione dell’intera somma richiesta.
Il Collegio Arbitrale ha pertanto dichiarato esperito senza successo il tentativo di conciliazione e, pur ritenendo la controversia matura per la decisione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, su conforme richiesta delle parti, ha assegnato alla parte istante termine fino al 20 maggio 2020 per il deposito di una memoria difensiva e alla controparte termine fino al 22 maggio 2020 per il deposito di eventuali repliche, fissando in data 25 maggio 2020, alle ore 10.00, l’udienza telematica per la discussione orale.
e) Le Parti procedevano a depositare i rispettivi atti difensivi nei termini indicati dal Collegio. In particolare, con le proprie note autorizzate, la TMP Soccer ha contestato il disconoscimento operato dalla società resistente della firma apposta dall’Agente sig. Tinti sul contratto di mandato allegato all’istanza arbitrale, richiamando al riguardo la sentenza n. 23669/2015 della Corte di Cassazione ed il principio che la produzione di un contratto da parte del soggetto da cui proviene forma piena prova della provenienza della dichiarazione da parte del firmatario. Con il medesimo atto, la difesa di parte ricorrente ha precisato come non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 18, comma 5, poiché la norma citata vieta le third-party ownership (c.d. TPO), ovvero gli accordi commerciali con cui soggetti diversi dalle società di calcio realizzano investimenti, detenendo in tutto o in parte i diritti economici relativi a calciatori professionisti con l’obiettivo di ricavare profitti dalle future cessioni. Mentre la TMP Soccer S.r.l. è stata incaricata da Ascoli Calcio allo svolgimento di un’attività tipizzata nello stesso Regolamento, ovvero l’assistenza nel trasferimento del diritto alle prestazioni sportive del Calciatore Pucino. Con il medesimo atto, parte istante ha contestato anche la sussistenza della presunta violazione delle norme in materia di conflitto di interessi poiché lo stesso Regolamento indica le parti da cui l’Agente può ricevere l’incarico previa apposita dichiarazione nel mandato e raccolta del consenso scritto delle parti interessate. Circostanza anche questa che sarebbe stata ampiamente dimostrata con la produzione del contratto di mandato e dell’executive summary dove è nuovamente riportata la dichiarazione dell’Agente relativa al conflitto di interessi ed il consenso sia del Calciatore quanto della Società. Con il medesimo atto difensivo viene altresì fornita documentazione attestante il deposito del mandato e del relativo executive summary presso la Commissione Agenti FIGC e della successiva comunicazione dell’avvenuto deposito anche al Segretario dell’Ascoli Calcio.
Con il proprio scritto difensivo, la società Ascoli Calcio ha contestato la mancata formulazione da parte ricorrente dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., insistendo nelle eccezioni già formulate di nullità del contratto per violazione degli art. 18 e 21, comma 1, del Regolamento e violazione del medesimo art. 21, comma 8, per mancata comunicazione del deposito del contratto di mandato presso la FIGC.
f) In data 25 maggio 2020, alle ore 10:00, si è tenuta in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, l'udienza per la discussione orale del procedimento. L’udienza si è svolta alla presenza, in videoconferenza, dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore della parte istante - TMP Soccer S.r.l. - avv. Sara Agostini, nonché dell'avv. Pietro Madonia, per l'intimata Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.
All’esito della discussione orale, nella quale le parti hanno ribadito le proprie conclusioni, il Collegio Arbitrale si è riunito in camera di consiglio e, acquisite informazioni dalla Segreteria del Collegio di Garanzia in ordine al versamento dei diritti amministrativi, dovuti dalle Parti all’esito negativo della conciliazione, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento arbitrale e dei punti 1.2.a e 1.2.b. della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020, ha emesso il dispositivo.
In Diritto
La domanda formulata dall’istante TMP SOCCER SRL è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente il Collegio arbitrale ritiene necessario precisare che, poiché il contratto di mandato di cui è causa è stato sottoscritto in data 7 agosto 2019, il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi cui occorre fare riferimento è quello di cui al testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019, non potendo rilevare nella presente controversia la successiva versione di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1649 del 29 ottobre 2019.
Ciò detto, la prima eccezione sollevata da parte resistente e relativa alla nullità del contratto di mandato de quo per violazione dell’art. 21, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi non può trovare accoglimento. Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “la produzione in giudizio di una scrittura privata da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, al fine di far valere il rapporto da essa regolato, equivale a sottoscrizione” (Cass. n. 13103/95). Sempre secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inoltre, “per la formazione giudiziale del consenso nei contratti a forma scritta, in mancanza di sottoscrizione di una delle parti, non solo si richiede che la parte non firmataria produca in giudizio il documento, ma è necessario che la produzione avvenga al fine di invocare l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla scrittura, non potendo, invece, ravvisarsi il perfezionamento dell'accordo quando la parte produca il documento ad altri effetti (Cass. 13103/95; Cass. 1777/88)”. Nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 11409/06. Nel caso all’esame di questo Collegio arbitrale risulta pacifico che il contratto di mandato non solo è stato prodotto in giudizio dalla parte istante, ma è stato anche prodotto al precipuo fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto medesimo.
Anche la seconda eccezione sollevata da parte resistente e relativa alla nullità del contratto di mandato per violazione degli artt. 18 e 21 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi non merita accoglimento. Giova al riguardo sottolineare che l’art. 5.3 del Regolamento FIGC sugli agenti sportivi stabilisce espressamente che il contratto di mandato può essere stipulato e sottoscritto tra un agente sportivo e una società e/o un calciatore o, con entrambi. Inoltre, il successivo art. 5.4 prevede che nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata. In tal caso l’Agente sportivo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione. Sotto tale profilo, pertanto, il contratto di mandato prodotto e fatto valere da parte istante risulta pienamente conforme alla normativa FIGC. Peraltro, il contratto di mandato de quo risulta conforme anche al Regolamento CONI degli Agenti Sportivi giacché quest’ultimo, da un lato, non vieta all’Agente Sportivo di agire nell’interesse di più parti (cfr., in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera h) e l’art. 21, comma 2, lettera f), mentre, dall’altro lato, si limita a proibire all’Agente Sportivo di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta (c.d. TPO – Third Party Ownership e TPI – Third Party Investment). Circostanza che non ricorre nel caso di specie. Si osserva, inoltre, che il contratto di mandato in oggetto è conforme al modello di contratto di mandato predisposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi (CFAS) istituita dalla FIGC con deliberazione 103/A del 19.4.2019 e disponibile sul sito https://www.figc.it/media/97978/contratto-di-mandato.pdf
Con la terza eccezione, parte resistente ha fatto valere la violazione dell’art. 21, comma 8, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi in quanto parte istante non avrebbe provveduto a comunicarle l’avvenuto deposito del contratto di mandato presso la Federazione. L’eccezione è infondata: a tale riguardo, infatti, si osserva che: a) parte istante ha prodotto quale doc. 7 la comunicazione effettuata in data 16 agosto 2019 nei confronti dell’Ascoli Calcio in persona del suo segretario; b) l’art. 21, comma 8, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, nella versione di cui al testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019, prevede unicamente l’obbligo per la parte di depositare il contratto di mandato presso la Federazione, senza nulla prescrivere in ordine alla comunicazione all’altra parte.
Infine, l’ultima eccezione di parte resistente non merita accoglimento giacché il riferimento nel contratto di mandato allo Spezia Calcio (cfr. pag. 2 contratto di mandato) a parere di questo Collegio arbitrale rappresenta un mero lapsus calami, del tutto ininfluente ai fini del decidere.
Le spese di difesa, nonché i diritti amministrativi e le spese generali previsti dalla “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020 sono posti definitivamente a carico della parte soccombente nella liquidazione fattane in dispositivo, così come in via immediata gli onorari arbitrali, fermo restando comunque il vincolo di solidarietà gravante sulle parti, salvo rivalsa.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando all'unanimità:
Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente Ascoli Calcio 1898 S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante TMP Soccer S.r.l., della somma di € 35.000,00 più IVA, oltre interessi moratori dalle scadenze contrattuali.
Condanna l'Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. a rifondere all'istante TMP Soccer S.r.l. i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Stabilisce a carico della soccombente Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 3.500,00, così ripartiti: al Presidente € 1.400,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.050,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge per questi ultimi, da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.
Stabilisce a carico di Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 350,00.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 25 maggio 2020.
Il Presidente
F.to Alfredo Storto
Roma, 24 giugno 2020
L’Arbitro
F.to Stefano Bastianon
Busto Arsizio, 8 giugno 2020
L’Arbitro
F.to Cristina Mazzamauro
Roma, 24 giugno 2020
Depositato in Roma il 24 giugno 2020.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport