CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 5 del 28/07/2020 – TMP Soccer s.r.l. (Tullio Tinti)/Novara Calcio S.p.A.

Lodo n. 5

 

Anno 2020

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

 

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ARBITRATO N. 6/2020

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pronunciato previa conferenza personale e plenaria dal Collegio arbitrale composto dai signori:

Prof. avv. Mario Stella Richter

 

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

                                                                                                                          Prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini

                                                                                                                                 ARBITRO nominato dall’istante

 

                                                                                                                                                                                         Prof. avv. Laura Santoro

 

                     ARBITRO nominato per l’intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento

 

 

con sede in Roma, presso la sede del Collegio di Garanzia dello Sport, presso il CONI, Piazza Lauro de Bosis, n. 15 (Palazzo H del Foro Italico), costituito in data 3 giugno 2020, nell'ambito del procedimento instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione  del  Consiglio  Nazionale  CONI  n. 1654  del  17  dicembre 2019)  dinanzi  al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019, per la risoluzione della controversia insorta tra:

 

 

la TMP Soccer s.r.l. (p. iva 03421220173 - numero di iscrizione alla lista delle persone giuridiche F.I.G.C. 40), con sede in Brescia alla via XX settembre 2-e, in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante Tullio Tinti, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Agostini, presso il cui studio in Iseo (BS), al vicolo Portelle, n. 2 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce alla istanza di arbitrato, d'ora in avanti anche solo "parte istante", da un lato,

e la Novara Calcio S.p.A. (p. iva 00451780035), con sede in Novara, al viale Kennedy, n. 8, in persona del legale rappresentante in carica, contumace, d'ora in avanti anche solo "Novara" o "parte intimata", dall'altro lato,

controversia relativa alla esecuzione del contratto di mandato inter partes concluso il 10 luglio 2019.

 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

 

 

 

  1. Con "Istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Coni", data in Iseo l'11 marzo 2020 e depositata in pari data presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, la TMP Soccer s.r.l. esponeva:

    (i) che con mandato firmato il 10 luglio 2019 e valido fino al 2 settembre 2019, la Novara conferiva incarico in via esclusiva alla stessa parte istante per operare al fine del rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Filippo Nardi;

    (ii) che con tale contratto veniva pattuito un corrispettivo in favore dell'agente di euro 10.000,00=, oltre iva, da corrispondersi in due rate di pari importo con scadenza al 31 ottobre 2019 e al 31 marzo 2020;

    (iii) che l'attività oggetto del mandato era stata regolarmente espletata e che il 27 luglio 2019 la Novara aveva concluso un contratto di prestazione sportiva col calciatore Filippo Nardi, nel quale contratto si dava tra l'altro atto che la società Novara era stata assistita dalla TMP Soccer s.r.l. nella persona dell'Agente Tullio Tinti;

    (iv) che la Novara non aveva però corrisposto la prima rata di corrispettivo pattuita, malgrado la diffida a provvedervi indirizzata in data 20 febbraio 2020 dall'avv. Sara Agostini alla stessa Novara.

  1. Tanto premesso, con la predetta Istanza di arbitrato parte istante nominava  quale "arbitro di parte" Tommaso Edoardo Frosini e chiedeva al costituendo collegio arbitrale di "condannare NOVARA CALCIO S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento", in favore della parte istante, "della somma di euro 5.000,00 più Iva, oltre gli interessi moratori o, in subordine, gli interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni altra spessa connessa all'arbitrato".
  2. Insieme alla predetta istanza, la TMP Soccer s.r.l. depositava sei documenti come da relativo indice.
  3. Con propri decreti del 21 maggio 2020 (prot. n. 00294/2020) e 25 maggio 2020 (prot. n. 00316/2020), il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport nominava rispettivamente quale arbitro, per la parte intimata, Laura Santoro e raccoglieva la designazione congiunta, fatta dagli arbitri di parte, di Mario Stella Richter quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del collegio arbitrale.
  4. In data 3 giugno 2020, alle ore 9:00, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio arbitrale, si riunivano in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams i predetti componenti che si costituivano formalmente in Collegio.
  5. Immediatamente a seguire - e quindi sempre in data 3 giugno 2020, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza sulla medesima piattaforma - si teneva la prima udienza della procedura  arbitrale  relativa  all'esperimento  del  tentativo  di conciliazione.
  6. A tale prima udienza era presente, di fronte al Collegio arbitrale al completo assistito da Alvio La Face, Segretario del Collegio di Garanzia, e da Dario Bonanno, sempre per la Segreteria del Collegio, l'avv. Sara Agostini per la parte istante, mentre nessuno compariva per la parte intimata che, dunque, veniva dichiarata contumace.
  1. Per la Novara l'avv. Sara Agostini dava atto di aver ricevuto una proposta transattiva dalla società intimata e chiedeva, pertanto, un rinvio al fine di poter valutare la suddetta proposta.
  2. Il Collegio arbitrale concedeva tale rinvio e fissava la udienza del 15 giugno 2020,  ore 15.00, per l’esperimento del tentativo di conciliazione o, in mancanza, per la continuazione del giudizio arbitrale.
  1. Tale provvedimento del Collegio veniva notificato alle parti per mezzo di posta elettronica certificata indirizzata presso il difensore costituito e presso la società intimata non costituita.
  2. Successivamente, in data domenica 14 giugno 2020, la Novara indirizzava al Collegio di Garanzia dello Sport un messaggio di posta elettronica certificata (protocollato col n. 00401 in data 15 giugno 2020), con il quale rimetteva copia della disposizione di bonifico "per il pagamento di quanto richiesto da controparte a titolo di sorte capitale, rimborso spese e costi amministrativi" e affermava, unilateralmente, che "in ragione di ciò la materia del contendere deve ritenersi cessata".
  3. Sempre in data domenica 14 giugno 2020, l'avv. Sara Agostini con altro messaggio di posta elettronica, pure indirizzato al Collegio di Garanzia dello Sport (e protocollato col n. 00402 in data 15 giugno 2020), comunicava che "la controparte mi ha scritto una comunicazione al fine di definire la vertenza. Vista la tempistica ed essendo domenica, non risulta possibile definire entro domani pomeriggio" [e cioè entro la data fissata per la successiva udienza] e quindi chiedeva "un breve rinvio, di almeno un paio di giorni, dell'udienza".
  4. Più tardi, sempre nella giornata di domenica 14 giugno 2020, l'avv. Sara Agostini inviava un secondo messaggio di posta elettronica al Collegio di Garanzia dello Sport (sempre protocollato col n. 00402 in data 15 giugno 2020), col quale, "facendo seguito alle comunicazioni di questa mattina", esponeva che:
  • "Tmp Soccer ha presentato istanza di arbitrato nei confronti del Novara Calcio nei primi giorni di marzo chiedendo condanna al pagamento del corrispettivo di Euro 5.000,00 più iva, delle spese legali, dei diritti amministrativi e di tutte le spese e degli onorari del Collegio";
  • "Il tentativo di conciliazione è stato fissato per il giorno 3 giugno 2020. La sera dell'1 giugno alle ore 20.30 circa il legale della società ha inviato una pec alla sottoscritta chiedendo di presentare una istanza di rinvio al fine di trovare un accordo; essendo il 2 giugno giorno festivo, ho letto la pec poco prima dell'udienza la mattina del 3, ho riscontrato immediatamente il Collega ed informato il Collegio";
  • "Al legale del club ho rappresentato la disponibilità della mia cliente a definire la vertenza previo pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di mandato, del rimborso delle spese legali per l'importo di Euro 750,00 più cpa, dei diritti amministrativi versati per Euro 2.000,00 e della corresponsione degli onorari del Collegio e delle eventuali ulteriori spese richieste dal CONI. Il club non ha più risposto alla mia ultima pec del 10 giugno 2020";
  • "Oggi (domenica) ho ricevuto comunicazione che la società ha inviato al Collegio (pur non essendo costituita) ed alla sottoscritta la distinta di pagamento delle somme richieste, ma senza formalizzazione dell'impegno a corrispondere le ulteriori spese inerenti l'arbitrato". Tanto premesso chiedeva "un breve rinvio per formalizzare tale impegno", aggiungendo che "in caso contrario sarò costretta a proseguire nel giudizio poiché la mia cliente chiede che vengano accolte tutte le domande di cui all'istanza, ivi compresa la condanna al pagamento degli onorari del Collegio".
  1. Alla luce di quanto sopra, il Collegio arbitrale, viste le informali comunicazioni ricevute dal Collegio di Garanzia dello Sport (di cui ai precedenti nn. 11, 12 e 13), fissava la nuova data per la udienza al 24 giugno 2020, ore 10.00.
  2. Tale provvedimento del Collegio  veniva  notificato  alle  parti  per  mezzo  di   posta elettronica certificata indirizzata al difensore della parte istante e alla società intimata non costituita.
  1. Successivamente, con messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2020 indirizzato al Collegio di Garanzia dello Sport, la Novara, "facendo seguito alla precedente comunicazione con cui è stato reso noto il pagamento di quanto richiesto da controparte", rinnovava "l'invito a dichiarare l'interruzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere".
  1. Lo stesso 23 giugno 2020, con altro messaggio di posta elettronica pure indirizzato al Collegio di Garanzia dello Sport, l'avv. Sara Agostini, per conto di TMP Soccer s.r.l., "facendo seguito alle precedenti comunicazioni" insisteva per "l'accoglimento di tutte le domande rivolte al Collegio,  ivi espressamente compresa la domanda di condanna del Novara Calcio SpA al pagamento dei compensi del Collegio".
  2. All'udienza del 24 giugno 2020,  erano presenti,  oltre al Collegio arbitrale, Gabriele Murabito e Dario Bonanno, per la Segreteria del Collegio, e l'avv. Sara Agostini, per la parte istante. Parte intimata rimaneva ancora contumace.
  3. Dato atto della contumacia di parte intimata, il Collegio prendeva atto della impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione giudiziale della controversia e chiedeva all'avv. Sara Agostini di concludere, se del caso precisando le domande anche alla luce di eventuali pagamenti di cui alle irrituali comunicazioni della Novara.
  4. L'avv. Sara Agostini, difensore della parte istante, dava effettivamente atto che era stato soddisfatto, da parte della società intimata, il credito di cui all'istanza introduttiva dell'arbitrato, che erano state pagate le spese di assistenza legale sostenute dalla TMP Soccer s.r.l. e che erano stati rifusi i diritti amministrativi versati nell'interesse della medesima parte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, del Regolamento Arbitrale e del punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020.
  5. Tanto premesso, l'avv. Agostini concludeva chiedendo la condanna di parte intimata, Novara Calcio s.p.a., al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale e di tutte le spese conseguenti afferenti al funzionamento del medesimo organo e allo svolgimento della procedura arbitrale.
  6. Il Collegio tratteneva la causa in decisione e nella immediatamente susseguente Camera di consiglio, tenuta sempre in conferenza personale e plenaria per il mezzo della videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente  del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, adottato in data 29 maggio 2020 (prot. n. 00334/2020), maturava i seguenti

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

 

  1. Stante la riformulazione delle domande e dei quesiti, questo Collegio è chiamato:
  • in primo luogo, a determinare l'ammontare degli onorari del Collegio arbitrale, dei diritti amministrativi e delle altre spese per il funzionamento della procedura;
  • in secondo luogo, a stabilire, fermo il vincolo della solidarietà, su quale parte (o eventualmente, se su entrambe le parti, in quale misura) debbono gravare i suddetti onorari, diritti amministrativi e spese.
  1. Preliminarmente, il Collegio chiarisce come  le informali comunicazioni della Novara giunte via posta elettronica certificata al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI non sono idonee, né dal punto di vista formale né da quello sostanziale, a integrare in alcun modo una costituzione in giudizio di detta società, la quale, quindi, resta contumace nel presente procedimento.
  2. Inoltre, il Collegio rileva che con il mancato esito della conciliazione giudiziale all'interno della procedura arbitrale e con la richiesta da parte della società istante di proseguire nel giudizio emanando un lodo, la stessa parte istante risulta obbligata a versare al CONI la somma di euro 1.500,00= a titolo di diritti amministrativi ex art. 1.2.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020.
  3. Tale somma dovrà essere corrisposta dalla TMP Soccer s.r.l. al CONI, per mezzo di bonifico sul conto corrente intestato a: CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANOpresso la Banca Nazionale del Lavoro (IBAN IT19O0100503309000000000086).
  4. Quanto al tema della determinazione degli onorari, diritti e spese per il funzionamento della procedura arbitrale, il Collegio arbitrale, vista la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, considerato il valore della controversia sulla base del contenuto della domanda, ritiene equo determinare gli onorari per il funzionamento del Collegio arbitrale nella contenuta misura di complessivi euro 3.000,00=, oltre iva e cassa previdenziale come per legge (se dovute) (si confronti l'art. 2.b.2.1 di detta Tabella), oltre euro 300,00= al CONI per spese generali (ai sensi dell'art. 2.b.2.2 lett. b), della Tabella).
  5. Infine, per determinare la debenza finale di tutte le somme testé quantificate è necessario seguire il principio della c.d. soccombenza "virtuale". Il punto è pacifico, ma comunque è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, qualora, nel corso del giudizio, intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (Cass., sez. II civ., 21 marzo 2016, n. 5555).
  6. Si tratta, allora, di stabilire se al momento della domanda di cui all'istanza di arbitrato il credito reclamato da parte istante fosse dovuto.
  7. La circostanza, ammessa dall'avv. Sara Agostini nella udienza del 24 giugno 2020, che il credito reclamato dalla TMP Soccer s.r.l. sia stato soddisfatto nel lasso di tempo intercorso tra la prima udienza (quella del 3 giugno 2020) e la seconda udienza (quella appunto del 24 giugno 2020), dimostra come detto credito fosse dovuto al momento della introduzione della presente procedura arbitrale.
  1. Ne consegue che, fermo il vincolo della solidarietà tra entrambe le parti, la Novara Calcio s.p.a. deve essere condannata al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale e delle altre spese per il funzionamento della procedura.

 

 

P.Q.M.

 

 

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande di parte istante, ogni altra questione assorbita:

(i) condanna la TMP Soccer s.r.l. a versare al CONI la somma di euro 1.500,00= a titolo di diritti amministrativi ex art. 1.2.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020;

(ii) condanna la Novara Calcio s.p.a., fermo il vincolo della solidarietà con la TMP Soccer s.r.l., al pagamento a favore del CONI delle seguenti somme:

  • euro 3.000,00=, oltre c.p.a. e iva (se dovute), per “onorari del Collegio arbitrale” (art. 2.b.2.1 della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020);
  • euro 300,00=, a titolo di spese generali (art2.b.2.2, lett.  b), della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020);

(iii) condanna la Novara Calcio s.p.a. a rifondere alla TMP Soccer s.r.l. la somma di euro 1.500,00= di cui al precedente punto (i) del presente dispositivo;

(iv) dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori se costituite, anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti nella Camera di consiglio del 24 giugno 2020 e sottoscritto nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.

 

 

Mario Stella Richter, Presidente:

Roma, 28 luglio 2020

F.to Mario Stella Richter

 

 

 

Tommaso Edoardo Frosini,

Arbitro: Roma, 28 luglio 2020

F.to Tommaso Frosini

 

 

 

Laura Santoro, Arbitro:

Palermo, 23 luglio 2020

F.to Laura Santoro

 

 

Depositato in Roma, il 28 luglio 2020.

Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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