CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 4 del 16/07/2020 – Andrea Cattoli/S.S. Arezzo s.r.l.

Lodo n. 4

 

Anno 2020

 

 

                                           COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI IN FUNZIONE ARBITRALE

 

 

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                   ARBITRATO N. 8/2020

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                                    LODO ARBITRALE

 

pronunciato previa conferenza personale e plenaria dal Collegio arbitrale composto dai signori:

 

 

 

Prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini

 

PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale

 

 

 

Prof. avv. Maurizio Cinelli

 

ARBITRO nominato dall’istante

 

 

 

Cons. Saverio Capolupo

 

ARBITRO nominato ex art. 2, comma 5, del Regolamento per l'intimata

 

 

 

con sede in Roma, presso la sede del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Piazza Lauro de Bosis, n. 15 (Palazzo H del Foro Italico), costituito in data 24 giugno 2020 per la risoluzione della controversia insorta tra:

 

 

il sig. Andrea Cattoli (agente sportivo iscritto nel Registro Federale Sezione Agenti Sportivi FIGC n. 0153, con tessera CONI n. 3906613621), rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Centanaro, presso il cui studio, in Genova, alla Galleria Giuseppe Mazzini, n. 3/4, (PEC alessio.centanaro@ordineavvgnova.it), è elettivamente domiciliato giusta procura speciale in calce alla istanza di arbitrato, d'ora in avanti anche solo "parte istante", da un lato,

 

 

e la S.S. Arezzo s.r.l. (p. iva 02313450518), con sede in Arezzo, alla via Gramsci snc, in persona del legale rappresentante in carica, contumace, d'ora in avanti anche solo “Arezzo" o "parte intimata", dall'altro lato,

 

 

controversia relativa alla esecuzione del contratto di mandato inter partes concluso l’8 luglio 2019.

 

 

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1.    Sede dellArbitrato

 

 

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte con modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

 

2.    Regolamento arbitrale

 

 

 

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

 

 

 

1. Con "Istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Coni", data in Milano-Genova il 1 aprile 2020 e depositata il 2 aprile 2020 presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, il sig. Andrea Cattoli esponeva:

(i) che, con mandato firmato il 5 luglio 2019, l’Arezzo conferiva incarico in via esclusiva alla stessa parte istante per operare al fine del rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Marco Pissardo;

(ii) che, con tale contratto, veniva pattuito un corrispettivo in favore dell'agente di euro 15.000,00=, oltre iva, da corrispondersi in tre rate di euro 5.000,00= con scadenza al 30 settembre 2019,  al 30 settembre 2020 e al 30 settembre 2021;

(iii) che l'attività oggetto del mandato era stata regolarmente espletata e che l’8 luglio 2019 l’Arezzo aveva concluso un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Marco Pissardo;

(iv) che l’Arezzo non aveva, però, corrisposto la prima rata di corrispettivo pattuita, malgrado la diffida a provvedervi, indirizzata, in data 31 ottobre 2019, dall'avv. Alessio Centanaro allo stesso Arezzo.

2. Tanto premesso, con la predetta Istanza di arbitrato parte istante nominava quale "arbitro di parte" Maurizio Cinelli e chiedeva al costituendo collegio arbitrale di  "condannare la S.S. AREZZO s.r.l.. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento", in favore della parte istante, "della somma di euro 19.032,00 comprensiva di Iva, degli interessi moratori e degli interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni altra spesa connessa all'arbitrato".

3. Insieme alla predetta istanza, il sig. Andrea Cattoli depositava dodici documenti come da relativo indice.

4. Con decreto del 29 maggio 2020 (prot. n. 00334/2020), il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport nominava rispettivamente quale arbitro, per la parte intimata, Saverio Capolupo e raccoglieva, con decreto del 12 giugno 2020 (prot. n. 00399/2020), la designazione congiunta, fatta dagli arbitri di parte, di Tommaso Edoardo Frosini quale terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale.

5. In data 24 giugno 2020, alle ore 12:20, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio arbitrale, si riunivano in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, i predetti componenti che si costituivano formalmente in Collegio.

6. Immediatamente a seguire - e quindi sempre in data 24 giugno 2020, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza sulla medesima piattaforma - si teneva la prima udienza della procedura arbitrale relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione.

7. A tale prima udienza era presente, di fronte al Collegio arbitrale al completo assistito  da Gabriele Murabito e da Dario Bonanno per la Segreteria del Collegio, l'avv. Alessio Centanaro per la parte istante, mentre nessuno compariva per la parte intimata che, dunque, veniva dichiarata contumace.

8. Il Collegio arbitrale, preso atto della contumacia della parte intimata, dichiarava esperito senza successo il tentativo di conciliazione e fissava la udienza il 3 luglio 2020, ore 10:00, per la definizione del giudizio arbitrale.

9. Tale provvedimento del Collegio veniva notificato alle parti per mezzo di posta  elettronica certificata indirizzata presso il difensore costituito e presso la società intimata non costituita.

10. Successivamente, con ”Nota di deposito” del 29 giugno 2020, indirizzata al Collegio di Garanzia dello Sport, l’avv. Centanaro, quale rappresentante legale della parte istante, notificava al Collegio l’avvenuto versamento in favore del sig. Andrea Cattoli della somma di euro 5.304,00= e depositava al Collegio: a) contabile di versamento di diritti amministrativi; b) copia versamento Arezzo/Cattoli del 22 aprile 2020; c) copia fattura 7/2020.

11. All'udienza del 3 luglio 2020, erano presenti, oltre al Collegio arbitrale, Gabriele Murabito e Alessandro Martolini, per la Segreteria del Collegio, e l'avv. Alessio Centanaro, per la parte istante. Parte intimata rimaneva ancora contumace.

12. L'avv. Alessio Centanaro, difensore della parte istante, dava effettivamente atto che era stato soddisfatto, da parte della società intimata, il parziale credito, pari a euro 5.304,00=.

13. Tanto premesso, l'avv. Centanaro concludeva chiedendo la condanna di parte intimata, S.S. Arezzo s.r.l., al pagamento della restante somma di credito fino al raggiungimento della somma complessiva richiesta nell’istanza presentata a questo Collegio,  compresa di tutti gli oneri accessori, come da istanza, degli onorari del Collegio arbitrale e di tutte le spese conseguenti afferenti al funzionamento del medesimo organo e allo svolgimento della procedura arbitrale.

14. Il Collegio tratteneva la causa in decisione e nella immediatamente susseguente Camera di consiglio, tenuta sempre in conferenza personale e plenaria per il mezzo della videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, maturava i seguenti

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

 

 

15. Stante la riformulazione delle domande e dei quesiti, questo Collegio è chiamato:

 

  • in primo luogo, ad accertare la inadempienza della parte intimata S.S. Arezzo s.r.l., nella misura in cui risulta dalla documentazione prodotta da parte istante;
  • in secondo luogo, a determinare l'ammontare degli onorari del Collegio arbitrale, dei diritti amministrativi e delle altre spese per il funzionamento della procedura;
  • in terzo luogo, a stabilire, fermo il vincolo della solidarietà, su quale parte (o eventualmente, se su entrambe le parti, in quale misura) debbono gravare i suddetti onorari, diritti amministrativi e spese.

16. Il Collegio, sulla base di prove documentali fornite dalla parte istante, e non controdedotte da parte intimata, accerta che la S.S. Arezzo s.r.l. risulta inadempiente al pagamento della somma pattuita e definita in via contrattuale con il sig. Andrea Cattoli. Tale somma, pari a euro 15.000,00= (oltre IVA e accessori fiscali),  doveva essere saldata in tre rate con cadenze temporali prefissate.

17. Quale conseguenza della diffida inviata dalla parte istante (con PEC del 31 ottobre 2019), la S.S. Arezzo s.r.l. è decaduta dal beneficio della originaria rateizzazione concessa nel Contratto di Mandato, così come previsto al punto 3 del medesimo e come contestato dalla parte istante con comunicazione PEC del 16 marzo 2020.

18. Il Collegio, preso atto dell’avvenuto pagamento di una parziale somma del debito (pari al netto di euro 5.304,00=), da un lato, conferma la sussistenza della richiesta creditizia del signor Andrea Cattoli, dall’altro, impone una riformulazione della somma finale, sottratto quanto già saldato parzialmente.

19. Quanto al tema della determinazione degli onorari, diritti e spese per il funzionamento della procedura arbitrale, il Collegio arbitrale, vista la Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020, considerato il valore della controversia sulla base del contenuto della domanda, ritiene equo determinare gli onorari per il funzionamento del Collegio arbitrale nella contenuta misura di complessivi euro 3.000,00=, oltre iva e cassa previdenziale come per legge (se dovute) (si confronti l'art. 2.b.2.1 di detta Tabella), oltre euro 300,00= al CONI per spese generali (ai sensi dell'art. 2.b.2.2, lett. b).

20. Infine, per determinare la debenza finale di tutte le somme tesquantificate è necessario seguire il principio della c.d. soccombenza "virtuale". Il punto è pacifico, ma comunque è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, qualora, nel corso del giudizio, intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza c.d. “virtuale” (Cass., sez. II civ., 21 marzo 2016, n. 5555).

21. Ne consegue che, fermo il vincolo della solidarietà tra entrambe le parti, la S.S. Arezzo s.r.l. deve essere condannata al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale e delle altre spese per il funzionamento della procedura.

P.Q.M.

 

il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande di parte istante, ogni altra questione assorbita:

(i) condanna la S.S. Arezzo s.r.l. al pagamento, in favore del signor Andrea Cattoli, della somma pari a euro 9.696,00=, a cui si devono aggiungere tutti gli oneri accessori (segnatamente: rivalsa contributo INPS 4%; IVA e gli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs, 231/2002);

(ii) condanna la S.S. Arezzo s.r.l., fermo il vincolo della solidarietà con il sig. Andrea Cattoli, al pagamento, a favore del CONI, delle seguenti somme:

  • euro 3.000,00=, oltre CPA e IVA (se dovute), per “onorari del Collegio arbitrale” (art. 2.b.2.1 della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020);
  • euro 300,00=, in favore del CONI, a titolo di spese generali (art. 2.b.2.2 , lett. b), della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020);

(iii) condanna la S.S. Arezzo s.r.l. a rifondere al sig. Andrea Cattoli la somma di euro 2.000,00= per i diritti amministrativi ex art. 1.1.a della Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020 e di euro 1.500,00= per i diritti amministrativi ex art. 1.2.a della Tabella sopra citata;

(iv) liquida le spese legali, a carico della soccombente S.S. Arezzo s.r.l., in euro 1.500,00 = oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti nella camera di consiglio del 24 giugno 2020 e sottoscritto in triplice originale, nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.

 

 

Tommaso Edoardo Frosini, Presidente:

F.to Tommaso Frosini

Roma, 14 luglio 2020 

 

Maurizio Cinelli, Arbitro:

F.to Maurizio Cinelli

Macerata, 14 luglio 2020

 

 

Saverio Capolupo, Arbitro:

F.to Saverio Capolupo

Roma, 13 luglio 2020

 

 

Depositato in Roma il 14 luglio 2020.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

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