CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 8 del 17/11/2020 – Te@m sport S.r.l./Reggina 1914 S.r.l.

Lodo n. 8

 

Anno 2020

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Aurelio Vessichelli

PRESIDENTE designato ex art. 2 del Regolamento arbitrale

 

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

ARBITRO nominato dall’istante

 

Prof. Avv. Cesare San Mauro

ARBITRO nominato dall’intimato

 

Nel procedimento arbitrale promosso da

 

 

 

l'Agente Sportivo, società Te@m sport S.r.l. (P.I. 02598050413), - numero di iscrizione al Registro FIGC Agenti Sportivi 0147, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Annalisa Roseti, con studio in Cosenza, Viale Marconi, n. 152, ed ivi elettivamente domiciliato,

- Parte istante -

 

 

contro

 

 

 

la società Reggina 1914 S.r.l. (P.I. 02896510803), con sede in Via Osanna 5/9, Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Luca Gallo,

- Parte intimata -

 

 

***

 

1.  Sede dellArbitrato

 

La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalitelematiche su piattaforma Microsoft Teams.

 

2.  Regolamento arbitrale

 

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.

In Fatto

 

Con domanda di arbitrato del 22 maggio 2020, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo S.r.lTe@m  sport, con il patrocinio dell’avv. Annalisa Roseti, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Reggina 1914 S.r.l., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale ha ritualmente accettato la nomina. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato avente ad oggetto attivivolta al tesseramento del calciatore Manuel Sarao, contratto ritualmente prodotto, che tale somma prevedeva da corrispondere entro la data del 15 febbraio 2020.

Parte intimata non provvedeva a costituirsi in giudizio nei termini di Regolamento, indicando, tuttavia, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Cesare San Mauro, che ha ritualmente accettato la nomina.

I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Aurelio Vessichelli, il quale, con dichiarazione dell’8 giugno 2020, ha accettato la nomina.

L’iter arbitrale ha subìto la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta, per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e, anche in ossequio ai conseguenti provvedimenti del Presidente del Collegio di Garanzia del CONI, la prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 2 luglio 2020, in parte in modalità telematica per il prescritto tentativo di conciliazione. Alla richiamata udienza arbitrale il Collegio Arbitrale dava atto della presenza della sola Parte istante, risultando regolarmente citata e non comparsa la Parte intimata; preso atto, pertanto, dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, anche sulla scorta di quanto disposto in particolare dall’art. 5, comma 5, del Regolamento in caso di assenza di una o ambo le parti all’udienza fissata per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 14 luglio 2020. Alludienza di discussione, in assenza della Parte intimata, contumace, la Te@m sport, parte istante, come sopra rappresentata e difesa, collegata in teleconferenza, concludeva insistendo per l’accoglimento integrale della domanda.

Su tali premesse, il Collegio si è riunito in camera di consiglio, emettendo il dispositivo prescritto dal Regolamento nella giornata del 14 luglio 2020, all’unanimità dei Componenti.

In Diritto

  

L’istanza è fondata e merita integrale accoglimento. L’Agente Aportivo Te@m sport S.r.l., odierno istante, ha ritualmente depositato in atti copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, in data 27 dicembre 2019, in forza del quale la società Reggina 1914 gli conferiva incarico al fine di consentire la realizzazione del tesseramento del calciatore Manuel Sarao alla squadra della Reggina. Il contratto prevedeva quale corrispettivo in favore dell’Agente Sportivo, in caso di adempimento, il pagamento da parte dell’odierna intimata della complessiva somma di

€ 25.000,00, oltre accessori, da corrispondere in due parti, vale a dire la metà dell’importo entro il 15 febbraio 2020 ed il restante entro il 15 settembre 2020. Il contratto risulta ritualmente sottoscritto dalle parti e depositato, in adempimento a prescritta condizione legale di efficacia dello stesso, presso la Commissione Agenti Sportivi, il 3 gennaio 2020.

Risulta, altresì, provato che effettivamente il tesseramento del calciatore alla Reggina si è realizzato nei termini contrattuali.

Parte istante ha anche depositato copia degli atti formali di richiesta e di sollecito di pagamento, a termini di contratto, alla Società odierna intimata, atti rimasti senza alcun riscontro.

La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata, rimasta contumace nel presente procedimento.

Sulla base della documentazione depositata dalla Parte istante, questo organo Arbitrale ritiene legittimamente raggiunta dalla difesa della Te@m sport S.r.l. piena prova della fondatezza, validità ed esigibilità del credito invocato, in difetto di contestazioni da Parte della Reggina 1914, rimasta contumace.

Le spese del procedimento, comprese quelle di funzionamento dell’Organo arbitrale e gli onorari dello stesso, come da specifica in dispositivo, seguono la soccombenza.

  

P.Q.M.

 

 

Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante Te@m sport s.r.l., della somma di € 25.000,00 più IVA, oltre oneri accessori e interessi moratori dal dì del dovuto al soddisfo.

Condanna la Reggina 1914 s.r.l. a rifondere all'istante Te@m sport s.r.l. i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge.

Dispone a carico della soccombente Reggina 1914 s.r.l. il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 4.000,00, così ripartiti: al Presidente € 1.600,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.200,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.

Dispone a carico di Reggina 1914 s.r.l. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 400,00.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso allunanimità, nella sede arbitrale di Roma, in data 14 luglio 2020

 

 

  

GLI ARBITRI

 

F.to Aurelio Vessichelli

Roma, 17 novembre 2020

 

  

F.to Tommaso Frosini

Roma, 17 novembre 2020

 

 

 F.to Cesare San Mauro

Roma, 17 novembre 2020

 

 Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 17 novembre 2020.

 

 La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it