F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 23 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 18Aprile 2016 RECLAMO N° 120 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAIMONDO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

RECLAMO N° 120 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAIMONDO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Con atto inviato a mezzo posta il 16.01.2016, la Società Sorrento Calcio Srl ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale Federale la decisione della Commissione Accordi Economici LND, pubblicata sul C.U. n. 216 dell’11.01.2016, con la quale essa Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Raimondo Roberto della somma di € 2.100,00, quale importo dovuto a saldo dell'accordo economico stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015 (€ 3.150,00 complessivi). Assume la reclamante di aver adempiuto a tutti i propri obblighi previsti dall’accordo economico, producendo documentazione asseritamente dimostrativa del pagamento di complessivi € 2.300,00 e dichiarandosi disponibile a “ripianare” la differenza di € 850,00.La Società conclude pertanto per la condanna del calciatore al risarcimento dei danni (da quantificarsi in separata sede) ed al pagamento delle spese del presente procedimento. Il calciatore Raimondo ha regolarmente controdedotto contestando, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame ex art. 33 comma 6 C.G.S nonché la tardività della documentazione prodotta dalla reclamante, oltre che la sua mancata allegazione all’atto di appello. Nel merito, deduce la infondatezza del gravame, chiedendone l’integrale rigetto e la condanna della reclamante al pagamento di una somma a titolo di sanzione per lite temeraria, oltre che alle spese del procedimento. La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 22.03.2016. Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre questo Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la Sorrento Calcio Srl, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo la motivata allegazione di circostanze impeditive). Per ulteriore completezza, rileva altresì questo Tribunale Federale che le ricevuta prodotta dalla Sorrento Calcio Srl, quand’anche in ipotesi ammissibile, risulterebbe comunque inidonea a dimostrare il preteso pagamento in favore del calciatore Raimondo, essendo assolutamente priva dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 30 C.G.S. secondo il quale i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la casuale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce. Non senza sottolineare la evidente contraddittorietà del gravame, laddove si sostiene da un lato il totale adempimento delle proprie obbligazioni, dall’altro di essere ancora debitrice dell’importo di € 850,00. La palese strumentalità ed inconsistenza dell’impugnazione impone ex art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna della Società appellante alla rifusione delle spese del procedimento in favore dell’atleta Raimondo, liquidate nella misura di € 500,00 oltre accessori. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo del Sorrento Calcio Srl. Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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