F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 142 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARASCO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.
RECLAMO N. 142 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARASCO GENNARO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.
Con reclamo del 18 febbraio 2016, la ASD Calcio Pomigliano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND dell’11 febbraio 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Gennaro Marasco del complessivo importo di euro 3.900,00. Sul presupposto della avvenuta percezione di acconti per complessivi euro 15.900,00, il calciatore aveva richiesto tale somma a saldo di quanto dovutogli in forza dell’accordo economico inter partes del 10 febbraio 2015 che prevedeva appunto la corresponsione di un complessivo rimborso spese forfettario di euro 19.800,00 per la stagione sportiva 2014/2015. La reclamante Società lamenta l’infondatezza della pretesa del calciatore Marasco in quanto, essendo la somma di euro 19.800,00 di cui all’accordo economico indicata al lordo, il riconoscimento in favore del calciatore della ulteriore somma (rispetto agli acconti già percepiti) di euro 3.900,00, sino cioè alla concorrenza dell’intero importo lordo concordato e senza tener conto delle trattenute fiscali che la Società è tenuta ad operare, comporterebbe per la Società un esborso maggiore di quanto contrattualmente previsto e, correlativamente, per il calciatore, la percezione di maggiori somme non spettantigli. E difatti, ad avviso della Società, all’importo lordo di euro 19.800,00, corrisponderebbe un importo netto di euro 16.835,70 così calcolato: decurtato dall’importo di euro 19.800,00 l’importo di euro 7.500,00 esente da imposte, residuerebbe una base imponibile di euro 12.300,00 sulla quale, applicata l’aliquota del 23%, maggiorata della addizionale Regionale Comunale pari all’1,1%, deriverebbe una ritenuta fiscale pari a euro 2.964,30 (euro 12.300,00 x 24,1%). Secondo la reclamante, dunque, spettando al calciatore l’importo netto di euro 16.835,70 (euro 19.800,00 – euro 2.964,30) ed avendo costui già effettivamente percepito euro 15.900,00, esso calciatore avrebbe diritto ad un saldo di euro 935,70 (16.835,70 - 15.900,00) e non già di euro 3.900,00, come deciso nella gravata decisione della CAE. Ha concluso, pertanto, la ASD Calcio Pomigliano, per la riforma in tali sensi della decisione della CAE. Il calciatore Marasco ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) il proprio diritto a richiedere l’accertamento e la liquidazione della somma indicata nell’accordo economico, al lordo delle ritenute fiscali; b) la mancanza, in ogni caso, della prova in ordine alla trattenuta fiscale asseritamente operata dalla Società. Ha quindi concluso per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione. Il reclamo della ASD Calcio Pomigliano, discusso e deciso nella riunione del 12 aprile 2016, è infondato e deve conseguentemente essere respinto. La Società reclamante, difatti, opera un’evidente (ed inammissibile) commistione tra il rapporto sostanziale (di natura civilistica) che si instaura tra le parti con l’accordo economico ed il diverso rapporto d’imposta che si instaura tra le parti medesime ed il Fisco, laddove invece si tratta di rapporti destinati ad operare su piani diversi e che devono restare tra loro autonomi e indipendenti. In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l’accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass Civ., III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l’altro, l’obbligo di versamento della ritenuta fiscale all’Erario da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l’obbligazione fiscale afferente all’importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito. Così delineati i diversi rapporti che intercorrono tra le parti tra loro e tra le parti ed il Fisco, tornando al caso di specie, la Società che assume di aver adempiuto all’obbligazione di pagamento nei confronti del calciatore, seppure in parte mediante applicazione della ritenuta fiscale, è tenuta ad offrire prova rigorosa del relativo versamento nelle forme di legge, non potendo limitarsi ad addurre la mera sussistenza di tale astratta obbligazione a suo carico. Sta di fatto che la ASD Calcio Pomigliano si è limitata ad indicare la quantificazione della ritenuta fiscale applicabile sugli emolumenti dovuti al calciatore Marasco, ma non ha offerto alcuna prova, ed anzi neppure ha sostenuto, di aver effettuato alcun corrispondente versamento. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Calcio Pomigliano e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D. Ordina incamerarsi la tassa.
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