F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N° 118 DELLA SOCIETÀ ASD NEWPOZZALLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 418 – APRILE ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

 

RECLAMO N° 118 DELLA SOCIETÀ ASD NEWPOZZALLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 418 – APRILE ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Con reclamo spedito in data 11.01.2016, la Società ASD New Pozzallo ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 5/E del 10.12.2016 e comunicata in data 24.12.2015, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società Associazione Scicli, del premio di preparazione per il calciatore Alessandro Aprile. La Società ASD New Pozzallo, a sostegno dell'impugnazione, ha eccepito che, al momento del tesseramento del calciatore di cui trattasi, il di lui padre aveva dichiarato da un lato che il figlio dava la disponibilità a prestare la propria attività a titolo gratuito e, dall'altra, che la Associazione Scicli non avrebbe richiesto il premio di preparazione in quanto lo stesso padre del calciatore, all'epoca, non aveva richiesto alcun compenso alla Società per l'attività del figlio. La Associazione Scicli non inoltrava controdeduzioni e la vertenza veniva quindi decisa nella riunione del 12 aprile 2016. L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente. Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 31.12.2015, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 24.12.2015. Il reclamo risulta, invece, essere stato inoltrato a mezzo raccomandata A/R solo il giorno 11.1.2016, quando cioè il termine per impugnare era già decorso. Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD New Pozzallo. Ordina incamerarsi la tassa.

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