F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 13 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 RECLAMO N. 122 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ELENA QUARTU CONTRO LA SOCIETÀ G.S. IS ARENAS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 460 – MBOUP ABDOULAXE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

RECLAMO N. 122 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’ELENA QUARTU CONTRO LA SOCIETÀ G.S. IS ARENAS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 460 – MBOUP ABDOULAXE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 10 DICEMBRE 2015.

Con reclamo spedito in data 19.1.2016, la Società ASD Sant’Elena Quartu ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 5/E del 10.12.2015 e comunicata in data 12.1.2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società ASD Is Arenas, del premio di preparazione per il calciatore Abdoulaxe Mboup, oltre alla penale da corrispondere alla FIGC. La Società ASD Sant'Elena Quartu, a sostegno dell'impugnazione, rileva di non essere tenuta al pagamento del premio in quanto il calciatore Abdoulaxe Mboup, nato il 13.2.1997 e tesserato il 3.9.2014, non sarebbe mai stato tesserato dalla stessa, avendo invece essa tesserato in data 8.7.2015 il quasi omonimo calciatore Abdoulaye Mboup. In assenza di controdeduzioni della Società ASD Is Arenas, la vertenza veniva decisa nella riunione del 12.4.2016. L’appello è inammissibile in quanto la ASD Sant’Elena Quartu non ha fornito alcuna prova attestante l’avvenuto, contestuale inoltro del ricorso alla controparte ASD IS ARENAS, adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 33, 5° comma, C.G.S.. Tanto considerato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Sant’Elena Quartu. Ordina incamerarsi la tassa.

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