F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N° 150 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE IMBRIACO GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

RECLAMO N° 150 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE IMBRIACO GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Con ricorso spedito a mezzo racc. A.R. il 20.10.2015, il calciatore Giuseppe Imbriaco adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D. per ivi sentir condannare la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 quale saldo ancora dovuto del maggior importo di € 6.500,00, previsto a titolo di rimborso forfettario di spese con accordo economico stipulato per la stagione 2014/2015. La Società resistente non controdeduceva né presenziava alla riunione della Commissione del 11.02.2016 fissata per la discussione del ricorso. La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 63 CAE 2015/2016 del 2.3.2016, condannava la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore de calciatore ricorrente. Tale decisione, comunicata alla ASD US Scafatese Calcio in data 8.3.2016, è stata da questa impugnata con atto del 7.3.2016 con il quale l’appellante Società chiede l’annullamento della delibera sul presupposto dell’inefficacia e/o nullità dell’accordo economico che - a suo direnon sarebbe stato depositato presso il competente dipartimento interregionale. Il calciatore Giuseppe Imbriaco controdeduce eccependo preliminarmente l’inammissibilità del reclamo in quanto la Società, non avendo esercitato alcuna difesa innanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., deve intendersi decaduta dal diritto di proporre in sede di gravame le proprie doglianze di merito, per di più in ordine all’efficacia dell’accordo economico, implicitamente ammessa da essa Società reclamante per avere provveduto a saldare una parte dell’importo pattuito. Nel merito, la difesa del calciatore deduce l’infondatezza dell’unico motivo di gravame, per avere il calciatore tempestivamente provveduto al deposito dell’accordo economico il 22 dicembre 2014 (due giorni dopo la sua sottoscrizione) presso il competente dipartimento mediante spedizione con raccomandata a.r. regolarmente recapitata. Il Calciatore conclude, quindi, per la declaratoria di inammissibilità del reclamo e comunque per il rigetto dello stesso, con la condanna alla refusione delle spese di lite. L’appello, discusso e deciso nella riunione del 05.05.2016, risulta infondato e deve pertanto essere respinto, essendo risultato infondato l’unico motivo addotto dalla Società, peraltro tardivamente, a sostegno dell’impugnazione. Difatti, la circostanza del mancato deposito dell’accordo presso il competente dipartimento, risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa del calciatore (e confermata dall’informativa acquista presso la Divisione Interregionale), da cui emerge inequivocabilmente che l’accordo economico in questione, stipulato tra le parti il 20 dicembre 2014, è stato tempestivamente depositato da esso calciatore addirittura appena due giorni dopo la sottoscrizione con invio a mezzo raccomandata del 22 dicembre 2014. Và quindi confermata l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. La temerarietà del gravame, proposto senza la benché minima verifica preventiva della circostanza addotta (il mancato deposito dell’accordo economico), comporta la condanna della Società reclamante alla refusione delle spese in favore della controparte, anche in applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 5, CGS. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della Società ASD US Scafatese Calcio e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D. Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 16, comma 5, CGS, ponendole a carico della Società soccombente. Ordina incamerarsi la tassa.

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