F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 167 DELLA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 597/600/605/618/614 – CACCAMO GIORGIO, CANNIZZARO MATTIA, CATALDI ANTONIO, GIANNÌ ELIA, FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO N. 167 DELLA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 597/600/605/618/614 – CACCAMO GIORGIO, CANNIZZARO MATTIA, CATALDI ANTONIO, GIANNÌ ELIA, FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con unico reclamo del 10 marzo 2016, la ASD Modica Calcio ha adito questo Tribunale Federale per impugnare n. 5 decisioni del 19 febbraio 2016 (C.U. n. 7/E) con ognuna delle quali la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a corrispondere l’importo di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 in favore della ASD Azzurra a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale, rispettivamente, dei calciatori Caccamo Giorgio, Cannizzaro Mattia, Cataldi Antonio, Fidone Mattia e Gianni Elia, nonché € 407,35, per ogni singolo premio, in favore della F.I.G.C. a titolo di penale. La reclamante Società sostiene che il premio di preparazione relativo ai cinque calciatori indicati non sarebbe dovuto in virtù di una apposita convenzione, stipulata con la ASD Azzurra, che prevederebbe il pagamento del premio da parte di essa reclamante solo nel caso di cessione onerosa ad altre Società dei detti calciatori prelevati dalla ASD Azzurra; di talché, poiché tali calciatori sarebbero stati invece tutti svincolati gratuitamente, nulla sarebbe dovuto alla ASD Azzurra. Sostiene inoltre la reclamante che in ogni caso, sempre secondo la detta convenzione, la ASD Azzurra avrebbe trasferito i calciatori Caccamo Giorgio, Cannizzaro Mattia, Cataldi Antonio, Fidone Mattia e Giannì Elia, a titolo gratuito con ampia ed esaustiva liberatoria impegnandosi a non richiedere alcunché a nessun titolo. Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 6 maggio 2016. II gravame proposto dalla Società ASD Modica Calcio deve essere dichiarato inammissibile in quanto cumulativo. È di fatto sufficiente rilevare che con un unico atto la Società ASD Modica Calcio ha cumulativamente proposto appello avverso n. 5 delibere della Commissione Premi, senza peraltro indicarne i relativi estremi e tantomeno le singole ragioni delle decisioni, così violando i più elementari principi in tema di impugnazione che statuiscono la inammissibilità di un unico gravame avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312). Rileva inoltre questo Tribunale Federale che risulta versata in atti (oltre che espressamente invocata dalla ASD Modica Calcio), una “convenzione di collaborazione” tra le Società ASD Modica Calcio e ASD Azzurra Modica, rispettivamente rappresentate dai Presidenti Bellia Pietro e Gibaldi Giovanni (che l’hanno sottoscritta), avente ad oggetto accordi relativi a presunti “diritti sportivi” sui giovani calciatori, condizioni di “vendita” o di semplice trasferimento futuro degli stessi, tutto ciò in ispregio agli artt. 31 e 96 NOIF che regolano inderogabilmente sia la durata annuale del tesseramento dei calciatori (con conseguente impossibilità di assumere obblighi di trasferimento - e tantomeno di vendita -successivi) sia le conseguenze economiche dei successivi tesseramenti pluriennali. Si impone pertanto, ai sensi dell’art. 30, comma 36, CGS, la trasmissione degli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti di competenza a carico di entrambe le Società e dei tesserati che tale convenzione hanno stipulato e sottoscritto. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della ASD Modica Calcio. Visto l’art. 30, comma 36 CGS, per le ragioni di cui in motivazione, dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale in sede, per i deferimenti di competenza. Ordina incamerarsi la tassa.

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