F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del06 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 RECLAMO N. 152 DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CONTRO LA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 614 – FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

 

RECLAMO N. 152 DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CONTRO LA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 614 – FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con reclamo dell’8 marzo 2015, la ASD Azzurra ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione del 19 febbraio 2016 (C.U. n. 7/E) con la quale la Commissione Premi ha dichiarato la ASD Modica Calcio tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 2.036,25, di cui € 1.629,00 in favore della reclamante a titolo di premio di preparazione conseguente al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Fidone Mattia ed € 407,35 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale. La reclamante Società lamenta il fatto che la Commissione Premi le ha riconosciuto il premio di preparazione quale ultima Società e non invece quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore Fidone; in particolare riferisce la ASD Azzurra di aver diritto al premio in relazione alle stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 cioè per tutte le tre stagioni precedenti al tesseramento con vincolo pluriennale del calciatore Fidone. La ASD Modica Calcio non ha controdedotto. Il reclamo è stato discusso e deciso nella riunione del 5 maggio 2016. Il reclamo è infondato e deve respingersi. Invero risulta in atti che la stessa reclamante ha richiesto alla Commissione Premi il riconoscimento del premio di preparazione in relazione al calciatore Fidone per il tesseramento nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014; inoltre, solo con riferimento a tali due stagioni ha prodotto certificazione di provenienza federale (sostitutiva dei cartellini originali) attestante il tesseramento del calciatore medesimo. Poiché nulla era stato invece richiesto né documentato alla Commissione Premi in relazione alla stagione sportiva 2011/2012, la decisione impugnata risulta correttamente adottata in aderenza alle richieste ed ai documenti prodotti dalla stessa reclamante. Tutto quanto sopra premesso, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Azzurra e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

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