F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016. Ordinanza. 14) RECLAMO N° 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CENSORI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.
RECLAMO N° 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016. Ordinanza. 14) RECLAMO N° 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CENSORI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.
Con ricorso notificato in data 16.12.2015, il calciatore Censori Andrea agiva dinanzi alla Commissione Accordi Economici LND nei confronti della Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di € 5.500,00, quale importo residuo delle spettanze dovutegli a fronte dell'accordo economico del 5.9.2014, in essere tra le parti per la stagione sportiva 2014/2015. La Città di Giulianova non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini e la C.A.E., con provvedimento pubblicato nel C.U. 273 del 23 marzo 2016, accoglieva in toto le domande del calciatore, con conseguente condanna della Città Di Giulianova 1924 a r.l. al pagamento degli importi da richiesti. Avverso tale delibera, con reclamo del 08.04.2016, la Società Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha proposto appello dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, eccependo pregiudizialmente la violazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio, con conseguente nullità della delibera impugnata, in quanto il ricorso introduttivo, pur notificato presso la sede della Società, sarebbe stato consegnato a persona non delegata alla ricezione, né comunque riferibile al legale rappresentante della Società stessa. In subordine, nel merito, la Città Di Giulianova 1924 a r.l. ha eccepito che durante la stagione sportiva di cui trattasi il calciatore sarebbe stato impossibilitato a svolgere attività sportiva a causa di malattie ed infortuni e, per tale motivo, ha chiesto la riduzione dell'importo da versare. Il calciatore Censori ha resistito con controdeduzioni rilevando preliminarmente la tardività dell’impugnazione e di tutte le eccezioni, contestazioni e produzioni documentali della Società controparte. Nel merito il calciatore, nel confermare la correttezza della notifica del ricorso di primo grado, in quanto effettuata presso l'indirizzo della sede sociale così come comunicato agli organi federali, contestava quanto dedotto da controparte in merito alle malattie e agli infortuni che si sarebbero succeduti, ritenendo tale doglianza generica e comunque infondata, in quanto priva di riscontro fattuale, e/o comunque in alcun modo provata e/o comunque irrilevante ai fini del decidere. Il reclamo veniva discusso e deciso nella riunione del 19 maggio 2016. Il reclamo proposto dalla ASD Città di Giulianova s.r.l. è infondato e devo essere pertanto respinto. Preliminarmente, si rileva come il reclamo risulti tempestivamente proposto, posto che la Commissione Accordi Economici ha comunicato alla Società la decisione sul ricorso proposto dal calciatore all'indirizzo PEC 07086.bcc@actaliscertymail.it., indirizzo che non risulta corrispondere né a quello indicato presso il Registro delle Imprese - CCIAA, né a quello indicato sul foglio di censimento federale della ASD Città di Giulianova 1924. Sicché, in mancanza di certezza circa il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione di cui all'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, l’impugnazione medesima deve ritenersi ammissibile. Fermo quanto sopra, devono comunque essere disattesi i motivi di gravame formulati dalla reclamante. Preliminarmente, occorre rilevare come il contraddittorio in prime cure risulti correttamente instaurato, posto che il ricorso del calciatore è stato inviato e ricevuto dalla Città di Giulianova 1924, presso l'indirizzo della sede societaria comunicato agli organi federali in Giulianova, via Migliori 13, presso lo stadio Rubens Fadini. Considerata l’attestazione dell’agente postale circa la regolare consegna della relativa raccomandata al suddetto indirizzo, resta irrilevante la generica contestazione circa la mancata consegna delle stesse al legale rappresentante della Società, considerata la presunzione che vige circa la legittimazione al ritiro dei plichi da parte di soggetti presenti all’interno della sede societaria. Salvo ipotesi di presenza assolutamente occasionale, da dimostrare, di soggetti non organicamente riferibili alla Società. Tanto premesso, risulta altresì inammissibile e comunque infondato anche il secondo motivo di gravame: inammissibile perché la relativa eccezione non è stata tempestivamente proposta dinanzi alla CAE; infondato in quanto gli infortuni e malattie asseritamente occorsi ai vari calciatori sono rimasti allo stato di semplici enunciazioni prive di qualunque riscontro probatorio, anche solo indiziario. Considerata, per gli anzidetti motivi, la palese strumentalità della impugnazione, al rigetto del reclamo deve conseguire la liquidazione delle spese di soccombenza in favore del calciatore, come richieste dal difensore dello stesso. Per questi motivi. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Città di Giulianova 1924 e conferma, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – L.N.D. Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore resistente, liquidandole in complessive € 300,00 (Euro trecento/00), ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.
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