F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 163 DELLA SOCIETÀ FCD RAFFADALI CONTRO LA SOCIETÀ ASD STELLA D’ORIENTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – Manto Cristian), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

RECLAMO N° 163 DELLA SOCIETÀ FCD RAFFADALI CONTRO LA SOCIETÀ ASD STELLA D’ORIENTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 628 – Manto Cristian), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.

Con ricorso n. 628 del 15.01.2016 la Società ASD Stella D’Oriente adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società FCD Raffadali al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, nella stagione sportiva 2013/2014, il calciatore Manto Cristian, nato il 19.07.1998. Con delibera in C.U. 7/E del 19.02.2016 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società FCD Raffadali al pagamento della somma di € 1.355,00, di cui € 1.084,00 alla Società ASD Stella D’Oriente a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 271,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale. Avverso tale delibera, con atto del 10.03.2016, la Società FCD Raffadali ha proposto rituale impugnazione dinnanzi a questo Tribunale Federale. L’appellante deduce l’infondatezza della pretesa della ASD Stella D’Oriente, sia a fronte di dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione rilasciata il 16.12.2015 dall’allora Presidente, sia dalla circostanza che essa Società sarebbe inattiva dal 2013. Il reclamo è stato quindi, deciso nella riunione del 19.05.2016. L’appello è inammissibile in quanto la FDC Raffadali non ha fornito alcuna prova attestante l’avvenuto contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Stella D’Oriente, adempimento richiesto evidentemente a pena di inammissibilità dall’art. 33, 5° comma, CGS. Tanto considerato. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società FCD Raffadali. Ordina incamerarsi la tassa.

 

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