F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 20 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 RECLAMO N° 179 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

RECLAMO N° 179 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CUOMO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

Con ricorso spedito il 4.12.2015 il calciatore Marco Cuomo adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 quale saldo ancora dovuto del maggior importo di € 6.000,00 a fronte di accordo economico stipulato per la stagione 2014/2015. La Società resistente non controdeduceva né presenziava alla riunione del 24.03.2016 fissata innanzi alla Commissione per la discussione del ricorso. La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 63 CAE 2015/2016 dell’11.04.2016, condannava la ASD US Scafatese Calcio al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore del calciatore ricorrente. Tale decisione è stata dalla ASD US Scafatese Calcio impugnata con atto del 15.4.2016 con il quale l’appellante Società chiede l’annullamento della impugnata delibera sul presupposto dell’inefficacia e/o nullità dell’accordo economico che - a suo dire- non sarebbe stato depositato nei termini presso il competente dipartimento interregionale. Il calciatore Marco Cuomo controdeduce eccependo l’inammissibilità del reclamo per mancata notifica dello stesso, nel senso che la comunicazione via pec del 15.4.2016 inviata dalla Società al difensore del calciatore sarebbe priva dell’allegato contenente l’atto di impugnazione. L’appello, discusso e deciso nella riunione del 19.05.2016, è inammissibile a tenore dell’art. 33, 5° comma CGS, in quanto la ASD US Scafatese Calcio non ha fornito alcuna prova attestante l’avvenuto contestuale inoltro del reclamo alla controparte, e ciò ancor più alla luce delle controdeduzioni del calciatore. Come infatti emerge dalla documentazione acquisita agli atti e segnatamente dalla “ricevuta di avvenuta consegna” della comunicazione inviata il 15 aprile 2016 via pec dalla Società al difensore del calciatore, nessun atto risulta allegato alla comunicazione, ragione per la quale deve ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata in questa sede dalla difesa del calciatore. Peraltro, l’unica eccezione sollevata dalla Società appellante (presunta inefficacia dell’accordo economico per mancato deposito presso il competente dipartimento) sarebbe in ogni caso priva di fondamento, dal momento che l’accordo economico in questione, sottoscritto il 23 marzo 2015, è stato tempestivamente depositato presso il Dipartimento Interregionale con invio a mezzo raccomandata del 30 marzo 2015. La rilevata inammissibilità dell’appello, per di più manifestamente infondato, comporta non solo la condanna alla refusione delle spese ai sensi dell’art. 33, comma 14 CGS, come richiesta dalla difesa del calciatore, ma anche l’applicazione dell’ulteriore sanzione di cui all’art. 16, comma 5, CGS. Tutto quanto sopra premesso. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD US Scafatese Calcio. Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore in € 1.000,00 (Euro mille/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS, ponendole a carico della reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

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